Art. 33.
          Compiti del servizio di prevenzione e protezione

  1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali
provvede:
    a)  all'individuazione  dei  fattori di rischio, alla valutazione
dei  rischi  e  all'individuazione delle misure per la sicurezza e la
salubrita'  degli  ambienti  di  lavoro, nel rispetto della normativa
vigente  sulla  base  della  specifica conoscenza dell'organizzazione
aziendale;
    b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e
protettive  di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo
di tali misure;
    c)  ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attivita'
aziendali;
    d)  a  proporre  i  programmi  di  informazione  e formazione dei
lavoratori;
    e)  a  partecipare  alle consultazioni in materia di tutela della
salute e sicurezza sul lavoro, nonche' alla riunione periodica di cui
all'articolo 35;
    f)  a  fornire  ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo
36.
  2.  I  componenti  del  servizio  di  prevenzione e protezione sono
tenuti  al  segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a
conoscenza  nell'esercizio  delle funzioni di cui al presente decreto
legislativo.
  3. Il servizio di prevenzione e protezione e' utilizzato dal datore
di lavoro.