Art. 34.
  Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di
                 prevenzione e protezione dai rischi

  1. Salvo che nei casi di cui all'articolo 31, comma 6, il datore di
lavoro  puo'  svolgere  direttamente i compiti propri del servizio di
prevenzione  e  protezione  dai rischi, di primo soccorso, nonche' di
prevenzione   incendi   e  di  evacuazione,  nelle  ipotesi  previste
nell'allegato 2 dandone preventiva informazione al rappresentante dei
lavoratori  per  la  sicurezza  ed  alle  condizioni  di cui ai commi
successivi.
  2.  Il  datore  di  lavoro che intende svolgere i compiti di cui al
comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16
ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul
luogo  di  lavoro  e relativi alle attivita' lavorative, nel rispetto
dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici
mesi  dall'entrata  in  vigore del presente decreto legislativo. Fino
alla   pubblicazione  dell'accordo  di  cui  al  periodo  precedente,
conserva  validita' la formazione effettuata ai sensi dell'articolo 3
del  decreto  ministeriale  16  gennaio  1997,  il  cui  contenuto e'
riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le  regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di
definizione dell'accordo di cui al periodo precedente.
  3.  Il  datore  di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 e'
altresi'  tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di
quanto previsto nell'accordo di cui al precedente comma. L'obbligo di
cui  al  precedente  periodo  si  applica  anche a coloro che abbiano
frequentato i corsi di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 16
gennaio  1997  e  agli  esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi
dell'articolo 95 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.