Art. 34.
Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di
prevenzione e protezione dai rischi
1. Salvo che nei casi di cui all'articolo 31, comma 6, il datore di
lavoro puo' svolgere direttamente i compiti propri del servizio di
prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonche' di
prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste
nell'allegato 2 dandone preventiva informazione al rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi
successivi.
2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al
comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16
ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul
luogo di lavoro e relativi alle attivita' lavorative, nel rispetto
dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici
mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino
alla pubblicazione dell'accordo di cui al periodo precedente,
conserva validita' la formazione effettuata ai sensi dell'articolo 3
del decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto e'
riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di
definizione dell'accordo di cui al periodo precedente.
3. Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 e'
altresi' tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di
quanto previsto nell'accordo di cui al precedente comma. L'obbligo di
cui al precedente periodo si applica anche a coloro che abbiano
frequentato i corsi di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 16
gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi
dell'articolo 95 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.