Art. 11
                             Piano Casa

  1. Al fine di superare in maniera organica e strutturale il disagio
sociale  e  il degrado urbano derivante dai fenomeni di alta tensione
abitativa,  il CIPE approva un piano nazionale di edilizia abitativa,
su  proposta  del  Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro per le politiche giovanili, previa intesa in
sede  di  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8 del decreto
legislativo  28  agosto  1997,  n.  281.  Il  Ministero  trasmette la
proposta  di  piano  alla  Conferenza unificata entro 60 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
  2. Il piano e' rivolto all'incremento del patrimonio immobiliare ad
uso   abitativo   attraverso   l'offerta   di   alloggi  di  edilizia
residenziale,  da  realizzare  nel rispetto dei criteri di efficienza
energetica   e  di  riduzione  delle  emissioni  inquinanti,  con  il
coinvolgimento    di   capitali   pubblici   e   privati,   destinati
prioritariamente  a  prima  casa  per  le  seguenti categorie sociali
svantaggiate   nell'accesso   al  libero  mercato  degli  alloggi  in
locazione:
    a)  nuclei  familiari  a  basso  reddito,  anche  monoparentali o
monoreddito;
    b) giovani coppie a basso reddito;
    c) anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate;
    d) studenti fuori sede;
    e) soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio;
    f) altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1
della legge n. 9 del 2007;
    g) immigrati regolari.
  3.  Il  Piano nazionale ha ad oggetto la realizzazione di misure di
recupero del patrimonio abitativo esistente o di costruzione di nuovi
alloggi ed e' articolato, sulla base di criteri oggettivi che tengano
conto dell'effettivo disagio abitativo presente nelle diverse realta'
territoriali, attraverso i seguenti interventi:
    a)    costituzione    di   fondi   immobiliari   destinati   alla
valorizzazione  e  all'incremento dell'offerta abitativa, ovvero alla
promozione  di  strumenti  finanziari immobiliari innovativi e con la
partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, articolati anche
in  un  sistema integrato nazionale e locale, per l'acquisizione e la
realizzazione di immobili per l'edilizia residenziale;
    b) incremento del patrimonio abitativo di edilizia sociale con le
risorse  derivanti  dalla alienazione di alloggi di edilizia pubblica
in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo;
    c)  promozione  da  parte di privati di interventi ai sensi della
parte  II, titolo III, del Capo III del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163;
    d)  agevolazioni,  anche amministrative, in favore di cooperative
edilizie  costituite  tra  i soggetti destinatari degli interventi in
esame, potendosi anche prevedere termini di durata predeterminati per
la  partecipazione  di ciascun socio, in considerazione del carattere
solo transitorio dell'esigenza abitativa;
    e) realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia
sociale e nei sistemi metropolitani ai sensi del comma 5.
  4.  L'attuazione del Piano nazionale e' realizzata con le modalita'
di cui alla parte II, titolo III, del Capo IV del decreto legislativo
12  aprile  2006,  n.  163,  ovvero,  per gli interventi integrati di
valorizzazione  del  contesto  urbano e dei servizi metropolitani, ai
sensi dei commi da 5 a 8.
  5. Al fine di superare i fenomeni di disagio abitativo e di degrado
urbano,  concentrando  gli interventi sulla effettiva consistenza dei
fenomeni  di  disagio  e  di degrado nei singoli contesti, rapportati
alla  dimensione  fisica e demografica del territorio di riferimento,
attraverso  la  realizzazione di programmi integrati di promozione di
edilizia  sociale  e  nei sistemi metropolitani e di riqualificazione
urbana,  anche  attraverso  la risoluzione dei problemi di mobilita',
promuovendo  e  valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e
privati,  con  principale  intervento  finanziario  privato,  possono
essere   stipulati   appositi  accordi  di  programma,  promossi  dal
Ministero  delle  infrastrutture e dei trasporti, per l'attuazione di
interventi destinati a garantire la messa a disposizione di una quota
di  alloggi,  da  destinare  alla  locazione  a canone convenzionato,
stabilito secondo criteri di sostenibilita' economica, e all'edilizia
sovvenzionata,  complessivamente  non  inferiore al 60% degli alloggi
previsti  da  ciascun programma, congiuntamente alla realizzazione di
interventi  di  rinnovo  e  rigenerazione  urbana,  caratterizzati da
elevati  livelli  di  qualita' in termini di vivibilita', salubrita',
sicurezza  e  sostenibilita' ambientale ed energetica. Gli interventi
sono attuati, attraverso interventi di cui alla parte II, titolo III,
Capo  III del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, mediante le
seguenti modalita':
    a)  trasferimento  di diritti edificatori in favore dei promotori
degli  interventi  di  incremento  del patrimonio abitativo destinato
alla  locazione  a canone agevolato, con la possibilita' di prevedere
come  corrispettivo della cessione dei diritti edificatori in tutto o
in  parte la realizzazione di unita' abitative di proprieta' pubblica
da  destinare  alla locazione a canone agevolato, ovvero da destinare
alla  alienazione in favore di categorie sociali svantaggiate, di cui
al comma 2;
    b)  incrementi  premiali  di diritti edificatori finalizzati alla
dotazione  di  servizi,  spazi  pubblici  e  di  miglioramento  della
qualita' urbana;
    c)  provvedimenti  mirati  alla riduzione del prelievo fiscale di
pertinenza  comunale  o  degli  oneri  di  costruzione e strumenti di
incentivazione del mercato della locazione;
    d)  costituzione  di fondi immobiliari di cui al comma 3, lettera
a),  con  la  possibilita'  di  prevedere altresi' il conferimento al
fondo dei canoni di locazione, al netto delle spese di gestione degli
immobili.
  6.  Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al presente
articolo  l'alloggio  sociale, in quanto servizio economico generale,
e'  identificato,  ai fini dell'esenzione dell'obbligo della notifica
degli  aiuti  di  Stato,  di  cui  agli articoli 87 e 88 del Trattato
istitutivo   della   Comunita'   Europea,  come  parte  essenziale  e
integrante  della  piu'  complessiva offerta di edilizia residenziale
sociale,   che   costituisce   nel  suo  insieme  servizio  abitativo
finalizzato al soddisfacimento di esigenze primarie.
  7.  In  sede  di  attuazione  dei programmi di cui al comma 5, sono
appositamente  disciplinate  le modalita' e i termini per la verifica
periodica e ricorrente delle fasi di realizzazione del piano, in base
al  cronoprogramma  approvato  e alle esigenze finanziarie, potendosi
conseguentemente   disporre,  in  caso  di  scostamenti,  la  diversa
allocazione  delle  risorse  finanziarie pubbliche verso modalita' di
attuazione   piu'  efficienti.  Gli  alloggi  realizzati  o  alienati
nell'ambito  delle  procedure di cui al presente articolo non possono
essere   oggetto  di  successiva  alienazione  prima  di  dieci  anni
dall'acquisto originario.
  8.  Per  la  migliore  realizzazione  dei  programmi, i comuni e le
province  possono  associarsi  ai  sensi di quanto previsto dal testo
unico  di  cui  al  decreto  legislativo  18  agosto  2000, n. 267. I
programmi  integrati  di  cui al comma 5 sono dichiarati di interesse
strategico  nazionale al momento della sottoscrizione dell'accordo di
cui  all'accordo  di cui al comma 5. Alla loro attuazione si provvede
con  l'applicazione dell'articolo 81 del decreto del Presidente della
Repubblica  24  luglio  1977,  n.  616  e successive modificazioni ed
integrazioni.
  9. Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo
e'  istituito  un Fondo nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  nel quale confluiscono le risorse
finanziarie  di cui all'articolo 1 comma 1154 della legge 27 dicembre
2006,  n.  296  nonche'  di  cui  agli  articoli  21, 21-bis e 41 del
decreto-legge  1°  ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni
dalla  legge  29  novembre  2007, n. 222. Gli eventuali provvedimenti
adottati in attuazione delle disposizioni legislative citate al primo
periodo  del  presente comma, incompatibili con il presente articolo,
restano  privi  di  effetti.  A  tale  scopo  le  risorse di cui agli
articoli  21,  21-bis  e 41 del citato decreto-legge n. 159 del 2007,
ivi  comprese  quelle gia' trasferite alla Cassa depositi e prestiti,
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere iscritte
sul Fondo di cui al presente comma, negli importi corrispondenti agli
effetti  in  termini di indebitamento netto previsti per ciascun anno
in  sede  di  iscrizione in bilancio delle risorse finanziarie di cui
alle indicate autorizzazioni di spesa.