Art. 12
           Abrogazione della revoca delle concessioni TAV

  All'articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito
in  legge,  con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono
apportate le seguenti modifiche:
    a)  il  comma  8-sexiesdecies  e'  sostituito  dal seguente: "per
effetto  delle  revoche  di cui al comma 8-quinquiesdecies i rapporti
convenzionali  stipulati  da  TAV S.p.A. con i contraenti generali in
data  15  ottobre  1991  ed  in  data  16 marzo 1992 continuano senza
soluzione   di  continuita',  con  RFI  S.p.A.  Ed  i  relativi  atti
integrativi prevedono la quota di lavori che deve essere affidata dai
contraenti  generali ai terzi mediante procedura concorsuale conforme
alle previsioni delle direttive comunitarie";
    b)  i  commi  8-septiesdecies, 8-duodevicies ed 8-undevicies sono
abrogati.