Art. 13 
     Misure per valorizzare il patrimonio residenziale pubblico 
 
  1. Al fine di valorizzare gli immobili residenziali costituenti  il
patrimonio degli Istituti autonomi per  le  case  popolari,  comunque
denominati,  e  di  favorire  il   soddisfacimento   dei   fabbisogni
abitativi, entro sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto il Ministro delle infrastrutture ed il Ministro  per
i  rapporti  con  le  regioni  promuovono,  in  sede  di   Conferenza
unificata, di cui all'articolo 8 del decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, la conclusione di accordi con regioni  ed  enti  locali
aventi ad oggetto la semplificazione delle procedure  di  alienazione
degli immobili di proprieta' dei predetti Istituti. 
  2. Ai fini della conclusione degli accordi di cui al  comma  1,  si
tiene conto dei seguenti criteri: 
    a) determinazione del prezzo di vendita delle unita'  immobiliari
in proporzione al canone di locazione; 
    b) riconoscimento del diritto di opzione all'acquisto  in  favore
dell'assegnatario unitamente al proprio coniuge, qualora  risulti  in
regime di comunione dei beni, ovvero, in caso di  rinunzia  da  parte
dell'assegnatario, in favore del coniuge in regime di separazione dei
beni,  o,  gradatamente,  del  convivente  more  uxorio,  purche'  la
convivenza duri da almeno cinque  anni,  dei  figli  conviventi,  dei
figli non conviventi; 
    c) destinazione dei proventi delle alienazioni alla realizzazione
di interventi volti ad alleviare il disagio abitativo. 
  3. Nei medesimi accordi, fermo  quanto  disposto  dall'articolo  1,
comma 6, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre  2001,  n.  410,  puo'  essere
prevista la facolta' per le amministrazioni  regionali  e  locali  di
stipulare convenzioni con societa'  di  settore  per  lo  svolgimento
delle attivita' strumentali alla vendita dei singoli beni immobili.