Art. 12.
             Efficienza energetica nel settore pubblico
  1.  La  pubblica  amministrazione  ha  l'obbligo  di  applicare  le
disposizioni di cui agli articoli seguenti.
  2.  La  responsabilita'  amministrativa,  gestionale  ed  esecutiva
dell'adozione   degli   obblighi   di  miglioramento  dell'efficienza
energetica  nel  settore  pubblico,  di cui agli articoli 13, 14 e 15
sono    assegnati   all'amministrazione   pubblica   proprietaria   o
utilizzatrice  del bene o servizio di cui ai medesimi articoli, nella
persona  del  responsabile  del  procedimento connesso all'attuazione
degli obblighi ivi previsti.
  3.  Ai fini del monitoraggio e della comunicazione ai cittadini del
ruolo  e  dell'azione  della  pubblica  amministrazione,  i  soggetti
responsabili  di  cui  al  comma  2,  trasmettono  all'Agenzia di cui
all'articolo 4 una scheda informativa degli interventi e delle azioni
di promozione dell'efficienza energetica intraprese.