Art. 13.
                          Edilizia pubblica
  1.  In relazione agli usi efficienti dell'energia nel settore degli
edifici,  gli  obblighi della pubblica amministrazione comprendono di
norma:
    a) il   ricorso,   anche  in  presenza  di  esternalizzazione  di
competenze, agli strumenti finanziari per il risparmio energetico per
la  realizzazione  degli  interventi  di riqualificazione, compresi i
contratti  di  rendimento energetico, che prevedono una riduzione dei
consumi di energia misurabile e predeterminata;
    b) le  diagnosi  energetiche  degli  edifici  pubblici  o  ad uso
pubblico,  in  caso  di interventi di ristrutturazione degli impianti
termici,    compresa   la   sostituzione   dei   generatori,   o   di
ristrutturazioni edilizie che riguardino almeno il 15 per cento della
superficie  esterna  dell'involucro  edilizio che racchiude il volume
lordo riscaldato;
    c) la  certificazione energetica degli edifici pubblici od ad uso
pubblico,  nel  caso  in  cui la metratura utile totale supera i 1000
metri quadrati, e l'affissione dell'attestato di certificazione in un
luogo,  dello stesso edificio, facilmente accessibile al pubblico, ai
sensi  dell'articolo 6,  comma 7,  del  decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192.
  2.  Nel  caso di nuova costruzione o ristrutturazione degli edifici
pubblici od ad uso pubblico le amministrazioni pubbliche si attengono
a  quanto stabilito dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e
successive modificazioni.
 
          Nota all'art. 13:
              -   Il   testo   dell'art.   6,  comma 7,  del  decreto
          legislativo 19 agosto 2005, n. 192 cosi' recita:
              «7.  Negli  edifici di proprieta' pubblica o adibiti ad
          uso  pubblico,  la cui metratura utile totale supera i 1000
          metri quadrati, l'attestato di certificazione energetica e'
          affisso  nello  stesso edificio a cui si riferisce in luogo
          facilmente visibile per il pubblico.».