Art. 14.
     Apparecchiature e impianti per la pubblica amministrazione
  1.  In  relazione all'acquisto di apparecchi, impianti, autoveicoli
ed  attrezzature  che  consumano energia, gli obblighi della pubblica
amministrazione   comprendono  l'acquisto  di  prodotti  con  ridotto
consumo  energetico,  in tutte le modalita', nel rispetto, per quanto
applicabile,  del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 201, e suoi
provvedimenti attuativi.
 
          Nota all'art. 14:
              - Per il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 201 si
          vedano le note alle premesse.