Art. 14. Apparecchiature e impianti per la pubblica amministrazione 1. In relazione all'acquisto di apparecchi, impianti, autoveicoli ed attrezzature che consumano energia, gli obblighi della pubblica amministrazione comprendono l'acquisto di prodotti con ridotto consumo energetico, in tutte le modalita', nel rispetto, per quanto applicabile, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 201, e suoi provvedimenti attuativi.
Nota all'art. 14: - Per il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 201 si vedano le note alle premesse.