Art. 28.
       Escussione delle garanzie prestate a favore della p.a.

  1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, escutono le fideiussioni e
le  polizze  fideiussorie  a  prima richiesta acquisite a garanzia di
propri  crediti  di  importo superiore a duecentocinquanta milioni di
euro   entro   trenta   giorni   dal   verificarsi   dei  presupposti
dell'escussione;  a  tal  fine, esse notificano al garante un invito,
contenente  l'indicazione  delle  somme  dovute  e dei presupposti di
fatto e di diritto della pretesa, a versare l'importo garantito entro
trenta giorni o nel diverso termine eventualmente stabilito nell'atto
di garanzia. In caso di inadempimento del garante, i predetti crediti
sono   iscritti  a  ruolo,  in  solido  nei  confronti  del  debitore
principale  e  dello stesso garante, entro trenta giorni dall'inutile
scadenza del termine di pagamento contenuto nell'invito.
  2.  I  dipendenti  pubblici  che  non  adempiono  alle disposizioni
previste  dal comma 1 del presente articolo sono soggetti al giudizio
di responsabilita' dinanzi alla Corte dei conti.