Art. 29
        Meccanismi di controllo per assicurare la trasparenza
         e l'effettiva copertura delle agevolazioni fiscali

  1.  Le  disposizioni  di  cui  ai commi 1 e 2, dell'articolo 5, del
decreto  legge  n.  138  del  2002,  sul  monitoraggio dei crediti di
imposta  si  applicano  anche  con  riferimento  a tutti i crediti di
imposta  vigenti  alla data di entrata in vigore del presente decreto
tenendo  conto  degli  oneri  finanziari  previsti  in relazione alle
disposizioni  medesime.  In  applicazione  del  principio  di  cui al
presente  comma,  al  credito  di  imposta per spese per attivita' di
ricerca  di  cui  all'articolo  1, commi da 280 a 283, della legge 27
dicembre   2006,   n.  296,  e  alle  detrazioni  per  interventi  di
riqualificazione  energetica  degli  edifici,  di cui all'articolo 1,
commi  da  344  a  347,  della  legge  27  dicembre  2006, n. 296, si
applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.
  2.  Al fine di garantire congiuntamente la certezza delle strategie
di  investimento,  i  diritti  quesiti, nonche' l'effettiva copertura
nell'ambito  dello  stanziamento nel bilancio dello Stato della somma
complessiva  di  375,2  milioni  di  euro  per  l'anno 2008, di 533,6
milioni  di  euro  per l'anno 2009, di 654 milioni di euro per l'anno
2010 e di 65,4 milioni di euro per l'anno 2011, il credito di imposta
di  cui  all'articolo  1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e successive modificazioni, e' regolato come segue:
    a)  per  le  attivita'  di  ricerca  che,  sulla  base  di atti o
documenti  aventi data certa, risultano gia' avviate prima della data
di  entrata  in  vigore  del presente decreto, i soggetti interessati
inoltrano per via telematica alla Agenzia delle entrate, entro trenta
giorni dalla data di attivazione della procedura di cui al comma 4, a
pena  di  decadenza  dal contributo, un apposito formulario approvato
dal  Direttore  della predetta Agenzia; l'inoltro del formulario vale
come prenotazione dell'accesso alla fruizione del credito d'imposta;
    b)  per  le  attivita' di ricerca avviate a partire dalla data di
entrata   in   vigore  del  presente  decreto,  la  compilazione  del
formulario  da  parte  dei soggetti interessati ed il suo inoltro per
via  telematica  alla  Agenzia  delle  entrate vale come prenotazione
dell'accesso  alla  fruizione  del  credito  di  imposta successiva a
quello di cui alla lettera a).
  3.  L'Agenzia  delle  entrate,  sulla  base  dei  dati rilevati dai
formulari  pervenuti,  esaminati rispettandone rigorosamente l'ordine
cronologico  di  arrivo,  comunica  telematicamente  e  con procedura
automatizzata ai soggetti interessati:
    a) relativamente alle prenotazioni di cui al comma 2, lettera a),
esclusivamente   un   nulla-osta   ai   soli   fini  della  copertura
finanziaria;  la  fruizione  del  credito  di  imposta  e'  possibile
nell'esercizio  in corso ovvero, in caso di esaurimento delle risorse
disponibili  in  funzione  delle  disponibilita'  finanziarie,  negli
esercizi successivi;
  b)  relativamente  alle prenotazioni di cui al comma 2, lettera b),
la   certificazione   dell'avvenuta   presentazione  del  formulario,
l'accoglimento  della  relativa  prenotazione, nonche' nei successivi
trenta giorni il nulla-osta di cui alla lettera a).
  4.  Per  il  credito  di  imposta  di cui al comma 2, lettera b), i
soggetti   interessati   espongono   nel   formulario,   secondo   la
pianificazione   scelta,   l'importo   delle   spese  agevolabili  da
sostenere, a pena di decadenza dal beneficio, entro l'anno successivo
a  quello  di  accoglimento  della  prenotazione e, in ogni caso, non
oltre  la  chiusura  del  periodo d'imposta in corso alla data del 31
dicembre  2009.  L'utilizzo  del  credito  d'imposta  per il quale e'
comunicato  il  nulla-osta  e'  consentito,  fatta salva l'ipotesi di
incapienza,  esclusivamente entro il sesto mese successivo al termine
di  cui  al  primo  periodo  e,  in ogni caso, nel rispetto di limiti
massimi  pari,  in  progressione,  al  30  per  cento,  nell'anno  di
presentazione   dell'istanza  e,  per  la  residua  parte,  nell'anno
successivo.
  5.  Il formulario per la trasmissione dei dati di cui ai commi da 2
a  4  del  presente  articolo  e'  approvato  con  provvedimento  del
Direttore  dell'Agenzia delle entrate, adottato entro 30 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. Entro 30 giorni dalla
data  di  adozione  del provvedimento e' attivata la procedura per la
trasmissione del formulario.
  6.  Le  detrazioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, come prorogate dall'articolo 1, comma
20,  della  legge  28  dicembre  2007, n. 244, sono confermate, fermi
restando  i  requisiti  e  le  condizioni  previste nelle norme sopra
richiamate  nonche'  nel  decreto  del Ministro dell'economia e delle
finanze  di  concerto  con  il  Ministro  dello sviluppo economico 19
febbraio 2007, secondo le disposizioni del presente articolo.
  7.  Per  le  spese sostenute nei tre periodi d'imposta successivi a
quello  in  corso  al  31  dicembre 2007, i contribuenti inviano alla
Agenzia  delle  entrate,  esclusivamente  in  via  telematica,  anche
mediante  i  soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  22  luglio  1998, n. 322, e successive
modificazioni,  apposita istanza per consentire il monitoraggio della
spesa e la verifica del rispetto dei limiti di spesa complessivi pari
a  82,7  milioni di euro per l'anno 2009, a 185,9 milioni di euro per
l'anno 2010, e 314,8 milioni di euro per l'anno 2011. L'Agenzia delle
entrate  esamina  le  istanze  secondo  l'ordine cronologico di invio
delle  stesse  e comunica, esclusivamente in via telematica, entro 30
giorni  dalla  ricezione  dell'istanza, l'esito della verifica stessa
agli  interessati.  La fruizione della detrazione e' subordinata alla
ricezione  dell'assenso da parte della medesima Agenzia. L'assenso si
intende   non   fornito   decorsi   30   giorni  dalla  presentazione
dell'istanza  senza  esplicita comunicazione di accoglimento da parte
dell'Agenzia delle entrate.
  8.  Con  provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da
emanare  entro  trenta  giorni  dalla  data  di entrata in vigore del
presente decreto e da pubblicare sul sito Internet dell'Agenzia delle
entrate   e'  approvato  il  modello  da  utilizzare  per  presentare
l'istanza  di  cui al comma 7, contenente tutti i dati necessari alla
verifica  dello  stanziamento di cui al medesimo comma 7, ivi inclusa
l'indicazione  del  numero  di  rate  annuali  in cui il contribuente
sceglie di ripartire la detrazione spettante.
  9. Per le spese sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello
in  corso  al  31  dicembre  2007,  l'istanza  di  cui  al comma 7 e'
presentata  a  decorrere  dal  15  gennaio 2009 e fino al 27 febbraio
2009.  Per  le  spese sostenute nei due periodi d'imposta successivi,
l'istanza  e'  presentata  a  decorrere  dal  1°  giugno e fino al 31
dicembre di ciascun anno.
  10.  I  contribuenti  persone  fisiche  che, per le spese sostenute
nell'anno 2008 per gli interventi di cui all'articolo 1, commi da 344
a  347,  della citata legge n. 296 del 2006, non presentano l'istanza
di  cui  al  comma  7 o ricevono la comunicazione di diniego da parte
dell'Agenzia  delle entrate in ordine alla spettanza delle detrazioni
di  cui al comma 6, beneficiano di una detrazione dall'imposta lorda,
fino  a  concorrenza  del  suo  ammontare,  pari  al  36% delle spese
sostenute, sino ad un importo massimo delle stesse pari a 48.000 euro
per  ciascun  immobile,  da  ripartire  in  10  rate  annuali di pari
importo.
  11.  Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da
pubblicare  sul  sito  Internet  della medesima Agenzia e' comunicato
l'esaurimento degli stanziamenti di cui al comma 6.