Art. 30 
                    Controlli sui circoli privati 
 
  1. I corrispettivi, le quote e i contributi di cui all'articolo 148
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e  all'articolo
4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
non sono imponibili a condizione che gli enti  associativi  siano  in
possesso  dei  requisiti  qualificanti   previsti   dalla   normativa
tributaria e che trasmettano per  via  telematica  all'Agenzia  delle
entrate i dati e le notizie rilevanti ai  fini  fiscali  mediante  un
apposito  modello  da  approvare  entro  il  31  gennaio   2009   con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. 
  2. Con il medesimo provvedimento del Direttore  dell'Agenzia  delle
entrate sono stabiliti i tempi e le  modalita'  di  trasmissione  del
modello di cui al comma 1, anche da  parte  delle  associazioni  gia'
costituite alla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,
nonche' le modalita' di comunicazione  da  parte  dell'Agenzia  delle
entrate  dell'esclusione  dai  benefici  fiscali  in   mancanza   dei
presupposti previsti dalla vigente normativa. 
  3. L'onere della trasmissione di cui al comma 1  e'  assolto  anche
dalle societa' sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289. 
  4.  L'articolo  7  del  decreto  legge  28  maggio  2004,  n.  136,
convertito dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, e' soppresso. 
  5. La disposizione di cui all'articolo 10,  comma  8,  del  decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, si applica alle  associazioni  e
alle altre organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto
1991, n. 266 che non svolgono attivita' commerciali diverse da quelle
marginali individuate con decreto interministeriale 25 maggio 1995  e
che trasmettono i dati e le notizie  rilevanti  ai  fini  fiscali  ai
sensi del comma 1.