Art. 31
                       IVA servizi televisivi

  1.  A  decorrere  dal 1 gennaio 2009 il n. 123-ter della Tabella A,
Parte terza, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e' soppresso.
  2.  L'articolo 2 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 273, e'
sostituito  dal.  seguente:  "Art. 2. (Periodo di applicazione) 1. Le
disposizioni  di cui all'articolo 1 si applicano nei limiti temporali
previsti  dalla  direttiva  2008/8/CE  del Consiglio, del 12 febbraio
2008,  che  modifica  la  direttiva  2006/112/CE  relativa al sistema
comune  di  imposta  sul  valore aggiunto relativamente al periodo di
applicazione del regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai
servizi  di  radiodiffusione e di televisione e a determinati servizi
prestati tramite mezzi elettronici.
  3.  L'addizionale  di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 23
dicembre  2005,  n. 266, si applica a decorrere dal periodo d'imposta
in  corso  alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche
al  reddito proporzionalmente corrispondente all'ammontare dei ricavi
e  dei  compensi alla quota di ricavi derivanti dalla trasmissione di
programmi  televisivi  del  medesimo  contenuto.  Nel citato comma il
terzo  periodo  e' cosi' sostituito: "Ai fini del presente comma, per
materiale   pornografico   si   intendono  i  giornali  quotidiani  o
periodici,   con  i  relativi  supporti  integrativi,  e  ogni  opera
teatrale,  letteraria,  cinematografica,  audiovisiva o multimediale,
anche  realizzata  o riprodotta su supporto informatico o telematico,
in  cui  siano  presenti  immagini  o  scene contenenti atti sessuali
espliciti  e  non  simulati tra adulti consenzienti, come determinati
con  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro per i beni e le attivita' culturali, da emanare entro 60
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.".