Art. 32
                             Riscossione

  1.  All'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112,
  sono apportate le seguenti modificazioni:
      a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. L'attivita' degli
  agenti  della riscossione e' remunerata con un aggio, pari al dieci
  per  cento  delle  somme  iscritte  a ruolo riscosse e dei relativi
  interessi di mora e che e' a carico del debitore:
        a) in misura del 4,65 per cento delle somme iscritte a ruolo,
  in  caso  di  pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica
  della  cartella.  In  tal  caso,  la restante parte dell'aggio e' a
  carico dell'ente creditore;
        b) integralmente, in caso contrario.";
      b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Le percentuali di
  cui ai commi 1 e 5-bis possono essere rideterminate con decreto non
  regolamentare  del  Ministro  dell'Economia  e  delle  Finanze, nel
  limite  di  due  punti  percentuali di differenza rispetto a quelle
  stabilite  in  tali  commi,  tenuto  conto  del  carico  dei  ruoli
  affidati,   dell'andamento   delle  riscossioni  e  dei  costi  del
  sistema.";
      c) il comma 3 e' abrogato;
      d)  il  comma  4 e' sostituito dal seguente: "4. L'agente della
  riscossione  trattiene  l'aggio  all'atto del riversamento all'ente
  impositore delle somme riscosse";
      e)   il   comma  5-bis  e'  sostituito  dal  seguente:  "5-bis.
  Limitatamente  alla  riscossione  spontanea  a mezzo ruolo, l'aggio
  spetta  agli  agenti  della riscossione nella percentuale stabilita
  dal  decreto  del  4  agosto  2000  del  Ministro delle finanze, di
  concerto   con  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
  programmazione economica.".
    2.  Le  disposizioni  del comma 1 si applicano a decorrere dal 1°
  gennaio 2009.
    3. All'articolo 3, comma 13, del decreto legge 30 settembre 2005,
  n.  203,  convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005,
  n. 248, sono apportate le seguenti modifiche:
      a) alla lettera a) le parole "di pari importo" sono eliminate;
      b) le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:
  "c) le anticipazioni nette effettuate in forza dell'obbligo del non
  riscosso   come  riscosso,  riferite  a  quote  non  erariali  sono
  restituite  in  venti rate annuali decorrenti dal 2008, ad un tasso
  di  interesse  pari  all'euribor  diminuito di 0,50 punti; per tali
  quote,  se  comprese  in  domande  di  rimborso  o comunicazioni di
  inesigibilita'  presentate  prima della data in vigore del presente
  decreto  la  restituzione  dell'anticipazione e' effettuata con una
  riduzione del 10% del loro complessivo ammontare. La tipologia e la
  data  dell'euribor  da assumere come riferimento sono stabilite con
  il decreto di cui alla lettera a)."
  "d)  ai  fini  delle restituzioni di cui alle lettere a) e c), sono
  rimborsati  rispettivamente  in  dieci  e  venti annualita' di pari
  entita'  i  crediti  risultanti  alla data del 31 dicembre 2007 dai
  bilanci  delle  societa'  agenti  della  riscossione.  Il riscontro
  dell'ammontare  dei  crediti oggetto di restituzione e' eseguito in
  occasione del controllo sull'inesigibilita' delle quote, secondo le
  disposizioni  in materia, da effettuarsi a campione, sulla base dei
  criteri  stabiliti  da  ciascun  ente  creditore.  Il  recupero dei
  crediti   eventualmente   non   spettanti  e'  effettuato  mediante
  riversamento  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  delle somme
  dovute  a seguito del diniego del discarico o del rimborso da parte
  dei  soggetti  di  cui  al  comma 10, fatti salvi gli effetti della
  sanatoria  prevista  dall'art. 1 commi 426 e 426-bis della legge 30
  dicembre 2004, n. 311. Le riscossioni conseguite dagli agenti della
  riscossione  in  data successiva al 31 dicembre 2007 sono riversate
  all'entrata del bilancio dello Stato. Le somme incassate fino al 31
  dicembre 2008 sono comunque riversate, in unica soluzione, entro il
  20 gennaio 2009.".
    4.   A   fronte   della   complessita'  dei  processi  societari,
  organizzativi  ed  informatici  connessi  con  l'ampliamento  delle
  competenze   assegnate   ad   Equitalia   spa,  nell'anno  2009  e'
  riconosciuto  alla  stessa societa' un importo pari a 50 milioni di
  euro.
    5.  All'articolo 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
  sono apportate le seguenti modificazioni:
      a)  il primo comma e' sostituito dal seguente: "Con il piano di
  cui  all'articolo  160  il  debitore  puo'  proporre  il pagamento,
  parziale  o  anche  dilazionato,  dei  tributi  amministrati  dalle
  agenzie  fiscali  e  dei relativi accessori, nonche' dei contributi
  amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza
  obbligatorie  e dei relativi accessori, limitatamente alla quota di
  debito  avente  natura chirografaria anche se non iscritti a ruolo,
  ad  eccezione  dei  tributi costituenti risorse proprie dell'Unione
  europea;  con riguardo all'imposta sul valore aggiunto, la proposta
  puo'  prevedere  esclusivamente  la  dilazione del pagamento. Se il
  credito  tributario  o  contributivo e' assistito da privilegio, la
  percentuale,  i  tempi  di  pagamento  e  le eventuali garanzie non
  possono  essere  inferiori a quelli offerti dai creditori che hanno
  un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione
  giuridica  ed interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e
  degli   enti   gestori   di   forme   di  previdenza  e  assistenza
  obbligatorie;  se  il  credito  tributario o contributivo ha natura
  chirografaria,   il   trattamento  non  puo'  essere  differenziato
  rispetto a quello degli altri creditori chirografari.";
      b)  al  secondo  comma  sono  aggiunte, all'inizio, le seguenti
  parole:  "Ai  fini  della proposta di accordo sui crediti di natura
  fiscale,".
    6.  Con  decreto  del  Ministro  del lavoro, della salute e delle
  politiche  sociali,  di  concerto  con  il Ministro dell'economia e
  delle  finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in
  vigore  della legge di conversione del presente decreto-legge, sono
  definite  le  modalita'  di  applicazione  nonche'  i  criteri e le
  condizioni  di accettazione da parte degli enti previdenziali degli
  accordi sui crediti contributivi.
    7.  Alla  legge  27 dicembre 2002, n. 289, dopo l'articolo 16, e'
  inserito  il  seguente:  "16-bis  (Potenziamento delle procedure di
  riscossione  coattiva  in  caso  di  omesso  versamento delle somme
  dovute a seguito delle definizioni agevolate) 1. Con riferimento ai
  debitori  iscritti  a  ruolo ai sensi degli articoli 7, comma 5, 8,
  comma  3,  9,  comma 12, 15, comma 5, e 16, comma 2, della presente
  legge:
      a)  il  limite  di importo di cui all'articolo 76, comma 1, del
  decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
  e' ridotto a cinquemila euro;
      b)  non  si  applicano  le disposizioni di cui all'articolo 77,
  comma  2,  dello  stesso decreto del Presidente della Repubblica n.
  602 del 1973;
      c) l'agente della riscossione, una volta decorso inutilmente il
  termine  di  sessanta  giorni dalla notificazione della cartella di
  pagamento, procede ai sensi dell'articolo 35, comma 25, del decreto
  legge  4  luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 4 agosto 2006, n. 248.".