Art. 12. Soggetti non operanti nei confronti del pubblico 1. Sono obbligati all'iscrizione nell'apposita sezione dell'elenco generale prevista dall'articolo 113 del Testo unico i soggetti che esercitano, non nei confronti del pubblico, in via esclusiva una o piu' delle attivita' indicate nell'articolo 106, comma 1, del Testo unico. 2. L'obbligo ricorre anche a carico dei soggetti che esercitano dette attivita' non nei confronti del pubblico in via prevalente. La verifica di tale condizione va effettuata mediante la comparazione delle citate attivita' con quelle di natura diversa, industriale, commerciale o di servizi, esercitate dal medesimo soggetto, secondo quanto indicato nel successivo articolo 13. 3. In deroga ai commi precedenti, l'attivita' di assunzione di partecipazioni rileva ai fini dell'iscrizione solo se svolta congiuntamente ad altra attivita' finanziaria nei confronti delle partecipate.