Art. 12. 
 
 
          Soggetti non operanti nei confronti del pubblico 
 
 
  1. Sono obbligati all'iscrizione nell'apposita sezione  dell'elenco
generale prevista dall'articolo 113 del Testo unico  i  soggetti  che
esercitano, non nei confronti del pubblico, in via  esclusiva  una  o
piu' delle attivita' indicate nell'articolo 106, comma 1,  del  Testo
unico. 
  2. L'obbligo ricorre anche a carico  dei  soggetti  che  esercitano
dette attivita' non nei confronti del pubblico in via prevalente.  La
verifica di tale condizione va effettuata  mediante  la  comparazione
delle citate attivita' con quelle  di  natura  diversa,  industriale,
commerciale o di servizi, esercitate dal medesimo  soggetto,  secondo
quanto indicato nel successivo articolo 13. 
  3. In deroga ai commi  precedenti,  l'attivita'  di  assunzione  di
partecipazioni  rileva  ai  fini  dell'iscrizione  solo   se   svolta
congiuntamente ad altra attivita'  finanziaria  nei  confronti  delle
partecipate.