Art. 13. 
 
 
Prevalente operativita' non nei confronti del pubblico e modalita' di
                               calcolo 
 
 
  1. L'esercizio in via prevalente, non nei confronti  del  pubblico,
di una o piu' delle attivita' finanziarie di  cui  all'articolo  106,
comma  1,  del  Testo  unico,  fermo  restando  quanto  previsto  dal
precedente articolo 12, comma 3, sussiste, quando, in  base  ai  dati
dei bilanci approvati  relativi  agli  ultimi  due  esercizi  chiusi,
ricorrono entrambi i seguenti presupposti: 
   a) l'ammontare complessivo degli elementi  dell'attivo  di  natura
finanziaria  di   cui   alle   anzidette   attivita',   unitariamente
considerate, inclusi gli impegni  ad  erogare  fondi  e  le  garanzie
rilasciate, sia superiore al 50% del totale dell'attivo patrimoniale,
inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate; 
   b) l'ammontare complessivo  dei  ricavi  prodotti  dagli  elementi
dell'attivo di cui alla predetta lettera a), dei ricavi derivanti  da
operazioni di intermediazione su valute e  delle  commissioni  attive
percepite sulla  prestazione  dei  servizi  di  pagamento  richiamati
dall'articolo 106, comma 1, del Testo unico, sia superiore al 50% dei
proventi complessivi. 
  2. Nei confronti degli intermediari  esercenti  la  prestazione  di
servizi di pagamento o di intermediazione in cambi e' sufficiente  il
verificarsi del presupposto di cui al precedente comma, lettera b).