Art. 13. Prevalente operativita' non nei confronti del pubblico e modalita' di calcolo 1. L'esercizio in via prevalente, non nei confronti del pubblico, di una o piu' delle attivita' finanziarie di cui all'articolo 106, comma 1, del Testo unico, fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 12, comma 3, sussiste, quando, in base ai dati dei bilanci approvati relativi agli ultimi due esercizi chiusi, ricorrono entrambi i seguenti presupposti: a) l'ammontare complessivo degli elementi dell'attivo di natura finanziaria di cui alle anzidette attivita', unitariamente considerate, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate, sia superiore al 50% del totale dell'attivo patrimoniale, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate; b) l'ammontare complessivo dei ricavi prodotti dagli elementi dell'attivo di cui alla predetta lettera a), dei ricavi derivanti da operazioni di intermediazione su valute e delle commissioni attive percepite sulla prestazione dei servizi di pagamento richiamati dall'articolo 106, comma 1, del Testo unico, sia superiore al 50% dei proventi complessivi. 2. Nei confronti degli intermediari esercenti la prestazione di servizi di pagamento o di intermediazione in cambi e' sufficiente il verificarsi del presupposto di cui al precedente comma, lettera b).