Art. 12
           Norme di carattere fiscale in materia di giochi

  1.  Al  fine  di  assicurare  maggiori  entrate non inferiori a 500
milioni  di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2009, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli
di  Stato,  con  propri  decreti dirigenziali adottati entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto puo':
    a) indire nuove lotterie ad estrazione istantanea;
    b)  adottare  ulteriori modalita' di gioco del Lotto, nonche' dei
giochi  numerici  a totalizzazione nazionale, inclusa la possibilita'
di piu' estrazioni giornaliere;
    c)  concentrare  le estrazioni del Lotto, in forma automatizzata,
anche in una o piu' citta' gia' sedi di ruota;
    d)  consentire  l'apertura  delle  tabaccherie  anche  nei giorni
festivi;
    e)  disporre l'assegnazione del 65 per cento della posta di gioco
a  montepremi,  del 5,71 per cento alle attivita' di gestione, dell'8
per  cento come compenso per l'attivita' dei punti di vendita, del 15
per  cento  come  entrate erariali sotto forma di imposta unica e del
6,29  per cento a favore dell'UNIRE, relativamente al gioco istituito
ai  sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2006, n.
296;
    f)   adeguare,   nel   rispetto   dei   criteri   gia'   previsti
dall'ordinamento interno, nonche' delle procedure comunitarie vigenti
in   materia,   il  regolamento  emanato  con  decreto  del  Ministro
dell'economia   e   delle   finanze   17   settembre  2007,  n.  186,
prevedendovi,  altresi',  la raccolta a distanza di giochi di sorte a
quota  fissa  e  di  giochi di carte organizzati in forma diversa dal
torneo,  relativamente ai quali l'aliquota di imposta unica applicata
sulle somme giocate e', per ciascun gioco, pari al 20 per cento delle
somme  che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite
al giocatore;
    g)  relativamente  alle  scommesse  a  distanza a quota fissa con
modalita'  di  interazione diretta tra i singoli giocatori, stabilire
l'aliquota di imposta unica nel 20 per cento della raccolta, al netto
delle  somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in
vincite  e  rimborsi al consumatore, disponendo altresi' in cinquanta
centesimi  di  euro  la  posta unitaria di gioco. Conseguentemente, a
decorrere  dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  del  relativo decreto dirigenziale all'articolo
38, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "e per
le  scommesse  con  modalita'  di  interazione  diretta tra i singoli
giocatori", ovunque ricorrano, sono soppresse;
    h)  per  le  scommesse a quota fissa di cui all'articolo 1, comma
88,  della  legge  27  dicembre 2006, n. 296, disporre che l'aliquota
d'imposta  unica  sulle  giocate, di cui alla lettera d) del predetto
comma,  sia  pari al 20 per cento della raccolta al netto delle somme
che,  in  base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite al
consumatore,  nonche'  la fissazione della posta unitaria di gioco in
cinquanta centesimi di euro;
    i) determinare i poteri di controllo dei concessionari della rete
telematica   per  la  gestione  degli  apparecchi  da  gioco  di  cui
all'articolo  110,  comma 6, del regio decreto18 giugno 1931, n. 773,
nonche'   l'eventuale   esclusione   dalle   sanzioni  relative  alle
irregolarita'  riscontrate  dai  medesimi concessionari, nel rispetto
dei seguenti ulteriori criteri:
      1)  potere,  per  i  concessionari della rete telematica di cui
all'articolo  14-bis,  comma  4,  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  26  ottobre 1972, n. 640, di disporre l'accesso di propri
incaricati  nei  locali  destinati all'esercizio di raccolta di gioco
per procedere ad ispezioni tecniche ed amministrative per la verifica
del corretto esercizio degli apparecchi stessi;
      2) obbligo, per i soggetti incaricati delle attivita' ispettive
di cui al numero 1), di segnalare tempestivamente all'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato e agli organi di polizia le illiceita'
riscontrate,   anche   qualora  esse  si  riferiscano  ad  apparecchi
collegati alla rete di altri concessionari;
      3)  previsione,  in  relazione  agli  illeciti accertati con le
procedure   di   cui   ai  punti  precedenti,  dell'esclusione  delle
responsabilita'   previste  dall'articolo  39-quater,  comma  2,  del
decreto-legge   30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
      4)  applicabilita'  dell'articolo 22 del decreto legislativo 18
dicembre  1997,  n.  472,  in relazione alle somme dovute a qualunque
titolo  dai  responsabili  in  via  principale  o  in solido, a norma
dell'articolo  39-quater del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
In tali casi l'iscrizione di ipoteca ed il sequestro conservativo, di
cui al periodo precedente, sono richiesti sui beni dell'impresa e sui
beni  personali  dell'imprenditore individuale o dell'amministratore,
se responsabile e' persona giuridica ed i medesimi provvedimenti sono
richiesti,  altresi',  sui  beni  di  ogni  altro soggetto, anche non
titolare d'impresa, responsabile a qualunque titolo;
    l)  attuare  la  concreta  sperimentazione  e l'avvio a regime di
sistemi di gioco costituiti dal controllo remoto del gioco attraverso
videoterminali  in  ambienti  dedicati,  dalla  generazione  remota e
casuale  di  combinazioni  vincenti,  anche  numeriche, nonche' dalla
restituzione  di vincite ciclicamente non inferiori all'ottantacinque
per cento delle somme giocate; definire:
      1)  il  prelievo  erariale  unico  applicabile  in coerenza con
quello  vigente  per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6,
lettera  a), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e comunque non
superiore all'otto per cento delle somme giocate;
      2) le caratteristiche degli ambienti dedicati e il rapporto tra
loro superficie e numero di videoterminali;
      3)  i requisiti dei sistemi di gioco, i giochi offerti, nonche'
le  modalita'  di verifica della loro conformita', tramite il partner
tecnologico,  coerente  agli  standard  di sicurezza ed affidabilita'
vigenti a livello internazionale;
      4)   le   procedure   di   autorizzazione   dei   concessionari
all'installazione,  previo  versamento  di  euro  15.000 ciascuno, di
videoterminali  fino  ad  un  massimo  del  quattordici per cento del
numero di nulla osta dagli stessi gia' posseduti;
      5)  le  procedure  per una nuova selezione dei concessionari di
cui  all'articolo  14-bis,  comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640;
    m)  fissare  le  modalita'  con  le  quali  i concessionari delle
scommesse  a  quota  fissa  su sport e su altri eventi offrono propri
programmi  di  avvenimenti  personalizzati  e  complementari a quello
ufficiale, fermo il potere dell'Amministrazione autonoma dei monopoli
di  Stato  di certificare i relativi esiti, nel rispetto dei seguenti
ulteriori criteri:
      1)  asseverazione  preventiva,  da  parte dell'Amministrazione,
degli eventi del programma complementare del concessionario;
      2)  acquisizione  in  tempo  reale,  da parte del totalizzatore
nazionale, degli eventi del programma complementare e dei loro esiti;
    n)  stabilire  la  posta unitaria di gioco e l'importo minimo per
ogni  biglietto  giocato  per le scommesse a quota fissa che comunque
non  possono  essere  inferiori  a  50  centesimi di euro, nonche' il
limite   della   vincita   potenziale  per  il  quale  e'  consentita
l'accettazione  di scommesse che comunque non puo' essere superiore a
50.000 euro;
    o)  rideterminare,  di  concerto  con il Ministero dello sviluppo
economico,  le  forme  della  comunicazione  preventiva  di avvio dei
concorsi  a  premio,  prevedendosi  in  ogni  caso che i soggetti che
intendono  svolgere  un  concorso  a  premio  ne danno comunicazione,
almeno quindici giorni prima dell'inizio, al Ministero dello sviluppo
economico  mediante  compilazione  e trasmissione di apposito modulo,
dallo   stesso   predisposto,  esclusivamente  secondo  le  modalita'
telematiche   previste   dall'articolo   39,   comma  13-quater,  del
decreto-legge   30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,  fornendo
altresi'  il  regolamento  del  concorso,  nonche'  la documentazione
comprovante  l'avvenuto  versamento della cauzione. Conseguentemente,
in caso di effettuazione di concorsi ed operazioni a premio di cui e'
vietato  lo svolgimento si applica la sanzione amministrativa da euro
cinquantamila ad euro cinquecentomila. La sanzione e' raddoppiata nel
caso  in  cui  i  concorsi  e le operazioni a premio siano continuati
quando  ne  e'  stato vietato lo svolgimento. La sanzione e' altresi'
applicabile  nei  confronti di tutti i soggetti che in qualunque modo
partecipano  all'attivita'  distributiva  di  materiale di concorsi a
premio  e di operazioni a premio vietati. Il Ministero dello sviluppo
economico  dispone  che  sia  data  notizia  al pubblico, a spese del
soggetto  promotore  e attraverso i mezzi di informazione individuati
dal  Ministero stesso, dell'avvenuto svolgimento della manifestazione
vietata;
    p)  dispone  l'attivazione  di  nuovi  giochi  di sorte legati al
consumo.
  2.  Al  fine di incrementare l'efficienza e l'efficacia dell'azione
di  contrasto all'illegalita' e all'evasione fiscale, con particolare
riferimento   al   settore   del  gioco  pubblico,  anche  attraverso
l'intensificazione delle attivita' di controllo sul territorio:
    a)  con  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze da
adottarsi  ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni, e dell'articolo 1, commi da
426  a 428, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, entro trenta giorni
dalla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto, si provvede
alla   revisione   delle   articolazioni  periferiche  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  sul  territorio ed al trasferimento
delle  funzioni  di  competenza  degli  uffici oggetto di chiusura ad
altro ufficio;
    b)  ferme  le  riduzioni  degli  assetti  organizzativi stabilite
dall'articolo   74   del   decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le
dotazioni  organiche  dell'Amministrazione  autonoma  dei monopoli di
Stato  e  delle  agenzie  fiscali  possono  essere  rideterminate con
decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri, diminuendo, in
misura  equivalente  sul piano finanziario, la dotazione organica del
Ministero dell'economia e delle finanze;
    c)   il   personale   delle   sedi   periferiche   del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  transita prioritariamente nei ruoli
dell'Amministrazione  autonoma  dei monopoli di Stato e nelle agenzie
interessate  dalla  rideterminazione delle dotazioni organiche di cui
al   primo  periodo  del  presente  comma  anche  mediante  procedure
selettive.