Art. 13
  Spesa farmaceutica ed altre misure in materia di spesa sanitaria

  1)   Al  fine  di  conseguire  una  razionalizzazione  della  spesa
farmaceutica territoriale:
a) il   prezzo   al   pubblico  dei  medicinali  equivalenti  di  cui
   all'articolo  7,  comma  1, del decreto-legge 16 novembre 2001, n.
   347,  convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001,
   n.  405, e successive modificazioni, e' ridotto del 12 per cento a
   decorrere  dal trentesimo giorno successivo a quello della data di
   entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2009.
   La  riduzione non si applica ai medicinali originariamente coperti
   da  brevetto  o che abbiano usufruito di licenze derivanti da tale
   brevetto,  ne'  ai  medicinali  il  cui prezzo sia stato negoziato
   successivamente  al  30  settembre  2008. Per un periodo di dodici
   mesi  a  partire  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente
   decreto e ferma restando l'applicazione delle ulteriori trattenute
   previste  dalle norme vigenti, il Servizio sanitario nazionale nel
   procedere  alla  corresponsione alle farmacie di quanto dovuto per
   l'erogazione di farmaci trattiene, a titolo di recupero del valore
   degli extra sconti praticati dalle aziende farmaceutiche nel corso
   dell'anno  2008,  una  quota  pari  all'1,4  per  cento  calcolata
   sull'importo al lordo delle eventuali quote di partecipazione alla
   spesa  a  carico dell'assistito e delle trattenute convenzionali e
   di  legge. Tale trattenuta e' effettuata in due rate annuali e non
   si  applica  alle farmacie rurali con fatturato annuo in regime di
   Servizio  sanitario  nazionale,  al  netto dell'imposta sul valore
   aggiunto, inferiore a 258.228,45 euro. A tale fine le regioni e le
   province  autonome  di  Trento e di Bolzano adottano le necessarie
   disposizioni entro il 30 giugno 2009;
b) per  i  medicinali equivalenti di cui all'articolo 7, comma 1, del
   decreto-legge   16   novembre   2001,   n.  347,  convertito,  con
   modificazioni,  dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive
   modificazioni,   con  esclusione  dei  medicinali  originariamente
   coperti  da  brevetto o che abbiano usufruito di licenze derivanti
   da  tale  brevetto, le quote di spettanza sul prezzo di vendita al
   pubblico  al netto dell'imposta sul valore aggiunto, stabilite dal
   primo periodo del comma 40 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre
   1996,   n.   662,   sono   cosi'  rideterminate:  per  le  aziende
   farmaceutiche  58,65  per  cento, per i grossisti 6,65 per cento e
   per  i  farmacisti  26,7  per cento. La rimanente quota dell'8 per
   cento  e' ridistribuita fra i farmacisti ed i grossisti secondo le
   regole  di  mercato ferma restando la quota minima per la farmacia
   del 26,7 per cento. Per la fornitura dei medicinali equivalenti di
   cui  all'articolo  7, comma 1, del decreto-legge 16 novembre 2001,
   n.  347,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 16 novembre
   2001,  n.  405,  il  mancato  rispetto  delle  quote  di spettanza
   previste  dal  primo  periodo  del  presente comma, anche mediante
   cessione  di  quantitativi  gratuiti  di  farmaci o altra utilita'
   economica,  comporta,  con modalita' da stabilirsi con decreto del
   Ministro  del  lavoro,  della salute e delle politiche sociali, di
   concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze:
   1)    per   l'azienda   farmaceutica,   la   riduzione,   mediante
   determinazione  dell'AIFA, del 20 per cento del prezzo al pubblico
   dei  farmaci  interessati  dalla  violazione,  ovvero,  in caso di
   reiterazione  della  violazione, la riduzione, del 50 per cento di
   tale prezzo;
   2)  per  il  grossista, l'obbligo di versare al Servizio sanitario
   regionale  una  somma pari al doppio dell'importo dello sconto non
   dovuto,  ovvero, in caso di reiterazione della violazione, pari al
   quintuplo di tale importo;
   3)  per  la  farmacia,  l'applicazione  della  sanzione pecuniaria
   amministrativa  da  cinquecento  euro  a  tremila euro. In caso di
   reiterazione    della    violazione   l'autorita'   amministrativa
   competente puo' ordinare la chiusura della farmacia per un periodo
   di tempo non inferiore a 15 giorni;
c) il  tetto  di  spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale di
   cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.
   159,  convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007,
   n.  222,  e'  rideterminato  nella  misura  del 13,6 per cento per
   l'anno 2009.
  2.  Le  economie  derivanti dall'attuazione del presente articolo a
favore  delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di
Trento  e  di  Bolzano,  valutate in 30 milioni di euro, sono versate
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  essere  destinate agli
interventi di cui al comma 3, lettera a).
  3.   Le  complessive  economie  derivanti  per  l'anno  2009  dalle
disposizioni di cui al comma 1 sono finalizzate:
a) alla  copertura  degli  oneri  derivanti  dagli interventi urgenti
   conseguenti  agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato
   la  regione  Abruzzo  di  cui  all'ordinanza  del  Presidente  del
   Consiglio  dei  Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, per un importo
   pari a 380 milioni di euro;
b) fino  ad  un  importo massimo di 40 milioni di euro all'incremento
   del  fondo  transitorio  di accompagnamento di cui all'articolo 1,
   comma  796,  lettera  b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in
   funzione  delle  emergenti  difficolta' per il completamento ed il
   consolidamento  del  Piano di rientro dai disavanzi sanitari della
   regione  Abruzzo a causa dei citati eventi sismici, da operarsi da
   parte  del Commissario ad acta, nominato ai sensi dell'articolo 4,
   comma 2 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
   modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.
  4.   L'azienda   titolare   dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio  di  un medicinale di cui e' scaduto il brevetto, ovvero di
un  medicinale  che ha usufruito di una licenza del brevetto scaduto,
puo',  nei  nove  mesi  successivi  alla  data di pubblicazione nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  dell'autorizzazione
all'immissione in commercio del primo medicinale equivalente, ridurre
il  prezzo al pubblico del proprio farmaco, purche' la differenza tra
il  nuovo  prezzo  e quello del corrispondente medicinale equivalente
sia  superiore a 0,50 euro per i farmaci il cui costo sia inferiore o
pari  a  5 euro, o se si tratti di medicinali in confezione monodose;
sia  superiore a 1 euro per i farmaci il cui costo sia superiore ai 5
euro  e  inferiore  o pari a 10 euro, sia superiore a 1,50 euro per i
farmaci il cui costo sia superiore a 10 euro.
  5.  Per gli effetti recati dalle disposizioni di cui al comma 1, il
livello  del  finanziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  cui
concorre  ordinariamente  lo  Stato, di cui all'articolo 79, comma 1,
del   decreto-legge   25   giugno   2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' rideterminato in
diminuzione  dell'importo  di  380  milioni  di euro per l'anno 2009.
Conseguentemente, il Comitato interministeriale per la programmazione
economica  (CIPE)  nell'adozione  del  provvedimento  deliberativo di
ripartizione  delle  risorse  finanziarie  per  il Servizio sanitario
nazionale  relativo  all'anno  2009  a  seguito della relativa Intesa
espressa  dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 26 febbraio
2009,  provvede,  su proposta del Ministro del lavoro, della salute e
delle  politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle  finanze,  ad  apportare le conseguenti variazioni alle tabelle
allegate  alla  proposta  di  riparto  del Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali del 6 marzo 2009.