Art. 14
                 Ulteriori disposizioni finanziarie

  1. Al fine di finanziare gli interventi di ricostruzione e le altre
misure  di  cui  al  presente  decreto,  il  CIPE assegna agli stessi
interventi la quota annuale, compatibilmente con i vincoli di finanza
pubblica  e  con  le  assegnazioni  gia'  disposte, di un importo non
inferiore  a  2.000  milioni  e non superiore a 4.000 milioni di euro
nell'ambito della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate per
il  periodo  di  programmazione  2007-2013,  a  valere  sulle risorse
complessivamente  assegnate  al  Fondo  strategico  per  il  Paese  a
sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera
b-bis),  del  decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonche' un importo
pari  a  400  milioni  di  euro  a  valere  sulle  risorse  del Fondo
infrastrutture  di  cui  all'articolo  18,  comma  1, lettera b), del
citato  decreto-legge  n.  185  del 2008. Tali importi possono essere
utilizzati  anche  senza  il  vincolo  di  cui  al comma 3 del citato
articolo 18.
  2. Le risorse di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000,
n.  388,  assegnate all'Istituto per promozione industriale (IPI) con
decreto  del  Ministro delle attivita' produttive in data 22 dicembre
2003,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2004,
e  successivamente integrate con decreto del Ministro delle attivita'
produttive  in  data  23  novembre  2004,  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale   n.   34   dell'11   febbraio  2005,  sono  trasferite  al
Dipartimento della protezione civile per essere destinate a garantire
l'acquisto  da  parte  delle  famiglie  di  mobili  ad uso civile, di
elettrodomestici ad alta efficienza energetica, nonche' di apparecchi
televisivi  e  computer,  destinati all'uso proprio per le abitazioni
ubicate nelle predette aree.
  3.  Con  provvedimenti  adottati  ai  sensi  dell'articolo  1  sono
adottate  le  disposizioni per disciplinare, per il periodo 2009-2012
gli  investimenti  immobiliari  per  finalita'  di pubblico interesse
degli   enti   previdenziali  pubblici,  inclusi  gli  interventi  di
ricostruzione  e  riparazione  di  immobili  ad  uso  abitativo o non
abitativo,  esclusivamente  in forma indiretta e nel limite del 7 per
cento  dei  fondi  disponibili,  localizzati nei territori dei comuni
individuati  ai  sensi dell'articolo 1, anche in maniera da garantire
l'attuazione delle misure di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b).
  4.  Le maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale,
anche  internazionale, derivanti da futuri provvedimenti legislativi,
accertate  con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri,
affluiscono  ad un apposito Fondo istituito nello stato di previsione
della  spesa  del  Ministero  dell'economia e delle finanze destinato
all'attuazione  delle  misure  di  cui  al  presente  decreto  e alla
solidarieta'.
  5.  I  mutui  concessi  dalla Cassa depositi e prestiti entro il 31
dicembre 2005 in base a leggi speciali che prevedono l'ammortamento a
totale carico dello Stato e per i quali gli enti locali mutuatari non
abbiano  provveduto  a richiedere il versamento neanche parziale sono
revocati.  Le  relative risorse sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per essere destinate agli enti locali di cui all'articolo
1  per  il  finanziamento di opere urgenti connesse alle attivita' di
ricostruzione  di  cui  al presente decreto. Con provvedimenti di cui
all'articolo  1,  comma  1,  si  provvede  ad individuare le quote da
versare  annualmente  all'entrata e relative assegnazioni ai soggetti
beneficiari.   Per  la  compensazione  degli  effetti  derivanti  dal
presente  comma,  pari  a  50  milioni  di  euro per l'anno 2009, 300
milioni  per  l'anno  2010, 350 milioni per l'anno 2011 e 300 milioni
per  l'anno  2012,  si  provvede  con  le maggiori entrate recate dal
presente  decreto e con la riduzione, in termini di sola cassa di 200
milioni di euro per l'anno 2010, del fondo per la compensazione degli
effetti  finanziari  non  previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione  di contributi pluriennali di cui all'articolo 6,
comma  2,  del  decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.