Art. 16. 
(Interventi  di  cui  al  quinto  comma   dell'articolo   119   della
                            Costituzione) 
 
1. I decreti legislativi  di  cui  all'articolo  2,  con  riferimento
all'attuazione dell'articolo 119, quinto comma,  della  Costituzione,
sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi: 
  a) definizione delle modalita' in base alle  quali  gli  interventi
finalizzati agli obiettivi di cui al quinto comma  dell'articolo  119
della  Costituzione  sono  finanziati  con  contributi  speciali  dal
bilancio dello Stato, con i finanziamenti dell'Unione europea e con i
cofinanziamenti nazionali, secondo  il  metodo  della  programmazione
pluriennale. I finanziamenti dell'Unione europea non  possono  essere
sostitutivi dei contributi speciali dello Stato; 
  b) confluenza dei contributi speciali  dal  bilancio  dello  Stato,
mantenendo  le  proprie   finalizzazioni,   in   appositi   fondi   a
destinazione vincolata attribuiti  ai  comuni,  alle  province,  alle
citta' metropolitane e alle regioni; 
  c)  considerazione  delle  specifiche  realta'  territoriali,   con
particolare  riguardo  alla  realta'  socio-economica,   al   deficit
infrastrutturale,  ai  diritti  della  persona,   alla   collocazione
geografica degli enti, alla loro prossimita'  al  confine  con  altri
Stati o con regioni a statuto speciale, ai territori montani  e  alle
isole  minori,  all'esigenza  di  tutela  del  patrimonio  storico  e
artistico  ai  fini  della  promozione  dello  sviluppo  economico  e
sociale; 
  d) individuazione di interventi diretti a  promuovere  lo  sviluppo
economico, la coesione delle aree  sottoutilizzate  del  Paese  e  la
solidarieta' sociale, a rimuovere gli squilibri economici e sociali e
a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona;  l'azione
per la rimozione degli squilibri strutturali di  natura  economica  e
sociale a sostegno delle aree  sottoutilizzate  si  attua  attraverso
interventi speciali organizzati  in  piani  organici  finanziati  con
risorse pluriennali, vincolate nella destinazione; 
  e) definizione delle modalita' per cui gli obiettivi e i criteri di
utilizzazione delle  risorse  stanziate  dallo  Stato  ai  sensi  del
presente articolo sono  oggetto  di  intesa  in  sede  di  Conferenza
unificata e disciplinati con i provvedimenti annuali che  determinano
la manovra finanziaria. L'entita' delle risorse  e'  determinata  dai
medesimi provvedimenti. 
 
          Nota all'art. 16: 
             - Per il testo dell'art. 119  della  Costituzione  della
          Repubblica italiana si veda nelle note all'art. 1.