Art. 20. Personale educativo 1. La consistenza delle dotazioni organiche del personale educativo dei convitti nazionali e degli educandati femminili, nonche' delle istituzioni convittuali annesse agli istituti tecnici e professionali e' determinata con riguardo alla somma del numero dei convittori e delle convittrici, nonche' al numero complessivo dei semiconvittori e delle semiconvittrici. 2. Entro il limite massimo di personale determinato per effetto del conteggio di cui al comma 1, i dirigenti delle istituzioni educative definiscono la ripartizione dei posti da assegnare, distintamente, al personale educativo maschile e a quello femminile. 3. Le dotazioni organiche degli istitutori e delle istitutrici sono determinate rapportando il totale dei convittori e delle convittrici ed il totale dei semiconvittori e delle semiconvittrici, di cui al comma 1, ai seguenti parametri: a) in presenza di convittori e/o convittrici: 1) con almeno quaranta convittori: cinque posti; 2) con almeno quaranta convittrici: cinque posti; 3) per ogni ulteriore gruppo di dieci convittori e/o convittrici: un posto; 4) per ogni gruppo ulteriore di venti semiconvittori e/o semiconvittrici: un posto; 5) con almeno trenta convittori o convittrici ed almeno quaranta semiconvittori e/o semiconvittrici: sei posti; 6) per ogni gruppo di ottanta convittori e/o convittrici e' aggiunto un posto oltre quelli di cui al punto 3; b) in assenza di convittori e/o convittrici: 1) con almeno settanta semiconvittori e/o semiconvittrici: quattro posti; 2) per ogni gruppo ulteriore di venti semiconvittori e/o semiconvittrici : un posto. 4. Qualora l'istituzione educativa sia unica in ambito regionale, i posti di istitutore o istitutrice possono essere assegnati anche in deroga al numero dei convittori e delle convittrici stabilito al comma 3, lettere a), numeri 1 e 2 e lettera b), n. 1). Nel caso previsto dal comma 3, lettera b), n. 1), la dotazione organica e' costituita esclusivamente da un'unita' di personale educativo per ogni gruppo di venti semiconvittori e/o semiconvittrici. I dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali possono apportare limitate deroghe ai parametri previsti in relazione al numero di convittori nei soli casi in cui i convitti assicurino il funzionamento nell'arco dell'intera settimana (sette giorni) e nei periodi delle festivita' scolastiche.