Art. 20.
                         Personale educativo


  1. La consistenza delle dotazioni organiche del personale educativo
dei  convitti  nazionali  e degli educandati femminili, nonche' delle
istituzioni convittuali annesse agli istituti tecnici e professionali
e'  determinata  con  riguardo alla somma del numero dei convittori e
delle convittrici, nonche' al numero complessivo dei semiconvittori e
delle semiconvittrici.
  2. Entro il limite massimo di personale determinato per effetto del
conteggio  di cui al comma 1, i dirigenti delle istituzioni educative
definiscono la ripartizione dei posti da assegnare, distintamente, al
personale educativo maschile e a quello femminile.
  3. Le dotazioni organiche degli istitutori e delle istitutrici sono
determinate  rapportando il totale dei convittori e delle convittrici
ed  il  totale  dei semiconvittori e delle semiconvittrici, di cui al
comma 1, ai seguenti parametri:
   a) in presenza di convittori e/o convittrici:
    1) con almeno quaranta convittori: cinque posti;
    2) con almeno quaranta convittrici: cinque posti;
    3) per ogni ulteriore gruppo di dieci convittori e/o convittrici:
un posto;
    4)   per  ogni  gruppo  ulteriore  di  venti  semiconvittori  e/o
semiconvittrici: un posto;
    5)  con almeno trenta convittori o convittrici ed almeno quaranta
semiconvittori e/o semiconvittrici: sei posti;
    6)  per  ogni  gruppo  di  ottanta  convittori e/o convittrici e'
aggiunto un posto oltre quelli di cui al punto 3;
   b) in assenza di convittori e/o convittrici:
    1)   con  almeno  settanta  semiconvittori  e/o  semiconvittrici:
quattro posti;
    2)   per  ogni  gruppo  ulteriore  di  venti  semiconvittori  e/o
semiconvittrici : un posto.
  4. Qualora l'istituzione educativa sia unica in ambito regionale, i
posti  di  istitutore o istitutrice possono essere assegnati anche in
deroga  al  numero  dei  convittori  e delle convittrici stabilito al
comma  3,  lettere  a),  numeri  1  e 2 e lettera b), n. 1). Nel caso
previsto  dal  comma  3,  lettera b), n. 1), la dotazione organica e'
costituita  esclusivamente  da  un'unita'  di personale educativo per
ogni  gruppo di venti semiconvittori e/o semiconvittrici. I dirigenti
preposti  agli uffici scolastici regionali possono apportare limitate
deroghe  ai  parametri  previsti in relazione al numero di convittori
nei soli casi in cui i convitti assicurino il funzionamento nell'arco
dell'intera  settimana  (sette giorni) e nei periodi delle festivita'
scolastiche.