Art. 13. 
 
Commissione per la valutazione, la trasparenza e  l'integrita'  delle
                      amministrazioni pubbliche 
 
 
  1. In attuazione dell'articolo 4, comma 2, lettera f), della  legge
4 marzo 2009, n. 15, e' istituita la Commissione per la  valutazione,
la trasparenza e l'integrita'  delle  amministrazioni  pubbliche,  di
seguito  denominata  "Commissione",  che  opera   in   posizione   di
indipendenza di giudizio e di valutazione e in  piena  autonomia,  in
collaborazione  con  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -
Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero dell'economia
e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato
ed eventualmente in raccordo con altri enti o istituzioni  pubbliche,
con  il  compito   di   indirizzare,   coordinare   e   sovrintendere
all'esercizio  indipendente  delle  funzioni   di   valutazione,   di
garantire la trasparenza dei sistemi di valutazione, di assicurare la
comparabilita' e la visibilita' degli indici di andamento gestionale,
informando annualmente il Ministro per l'attuazione del programma  di
Governo sull'attivita' svolta. 
  2. Mediante intesa tra la Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome, l'Anci, l'Upi e la Commissione sono definiti  i  protocolli
di collaborazione per la realizzazione  delle  attivita'  di  cui  ai
commi 5, 6 e 8. 
  3.  La  Commissione  e'  organo  collegiale  composto   da   cinque
componenti scelti tra  esperti  di  elevata  professionalita',  anche
estranei all'amministrazione con comprovate competenze  in  Italia  e
all'estero, sia nel settore pubblico che in quello privato in tema di
servizi pubblici, management, misurazione della performance,  nonche'
di gestione e valutazione del personale. I componenti sono  nominati,
tenuto conto del principio delle pari  opportunita'  di  genere,  con
decreto del Presidente della  Repubblica,  previa  deliberazione  del
Consiglio dei Ministri, su proposta  del  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e l'innovazione, di  concerto  con  il  Ministro  per
l'attuazione del programma di Governo, previo parere favorevole delle
Commissioni parlamentari competenti espresso a  maggioranza  dei  due
terzi dei componenti. I  componenti  della  Commissione  non  possono
essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o
cariche in partiti politici  o  in  organizzazioni  sindacali  o  che
abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la
nomina e, in ogni caso,  non  devono  avere  interessi  di  qualsiasi
natura in conflitto con le funzioni della Commissione.  I  componenti
sono nominati per un periodo di sei anni e possono essere  confermati
una sola volta.  In  occasione  della  prima  seduta,  convocata  dal
componente piu' anziano di  eta',  i  componenti  eleggono  nel  loro
ambito il Presidente della  Commissione.  All'atto  dell'accettazione
della nomina, se dipendenti da pubblica amministrazione o  magistrati
in attivita' di servizio  sono  collocati  fuori  ruolo  e  il  posto
corrispondente  nella  dotazione  organica  dell'amministrazione   di
appartenenza e' reso indisponibile per tutta la durata  del  mandato;
se professori  universitari,  sono  collocati  in  aspettativa  senza
assegni. 
  4. La struttura  operativa  della  Commissione  e'  diretta  da  un
Segretario generale  nominato  con  deliberazione  della  Commissione
medesima tra soggetti aventi specifica professionalita' ed esperienza
gestionale-organizzativa  nel   campo   del   lavoro   pubblico.   La
Commissione definisce con propri regolamenti le norme concernenti  il
proprio  funzionamento  e  determina,  altresi',  i  contingenti   di
personale di cui avvalersi entro il limite massimo di 30 unita'. Alla
copertura dei posti si provvede esclusivamente mediante personale  di
altre amministrazioni in posizione di comando o fuori ruolo,  cui  si
applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.  127,
o mediante personale con contratto a tempo  determinato.  Nei  limiti
delle disponibilita' di bilancio la Commissione puo' avvalersi di non
piu' di 10 esperti di elevata professionalita' ed esperienza sui temi
della misurazione e  della  valutazione  della  performance  e  della
prevenzione e della lotta alla corruzione, con contratti  di  diritto
privato di collaborazione autonoma. La  Commissione,  previo  accordo
con il Presidente dell'ARAN, puo' altresi' avvalersi del personale  e
delle  strutture  dell'ARAN.  Puo'   inoltre   richiedere   indagini,
accertamenti e relazioni all'Ispettorato per la funzione pubblica. 
  5. La Commissione indirizza, coordina e  sovrintende  all'esercizio
delle funzioni di valutazione da parte degli  Organismi  indipendenti
di cui all'articolo 14 e delle altre Agenzie di valutazione;  a  tale
fine: 
   a) promuove sistemi e  metodologie  finalizzati  al  miglioramento
della performance delle amministrazioni pubbliche; 
   b) assicura la trasparenza dei risultati conseguiti; 
   c) confronta le performance rispetto  a  standard  ed  esperienze,
nazionali e internazionali; 
   d) favorisce, nella pubblica  amministrazione,  la  cultura  della
trasparenza anche attraverso strumenti di prevenzione e di lotta alla
corruzione; 
   e) favorisce la  cultura  delle  pari  opportunita'  con  relativi
criteri e prassi applicative. 
  6.   La   Commissione   nel   rispetto   dell'esercizio   e   delle
responsabilita'   autonome   di   valutazione   proprie    di    ogni
amministrazione: 
   a) fornisce supporto tecnico e metodologico  all'attuazione  delle
varie fasi del ciclo di gestione della performance; 
   b) definisce la struttura e le modalita' di redazione del Piano  e
della Relazione di cui all'articolo 10; 
   c)  verifica  la  corretta  predisposizione  del  Piano  e   della
Relazione sulla  Performance  delle  amministrazioni  centrali  e,  a
campione,  analizza  quelli  degli  Enti   territoriali,   formulando
osservazioni e specifici rilievi; 
   d) definisce i parametri e i modelli di riferimento del Sistema di
misurazione e valutazione della performance di cui all'articolo 7  in
termini di efficienza e produttivita'; 
   e) adotta le linee guida  per  la  predisposizione  dei  Programma
triennale per la trasparenza e l'integrita' di cui  all'articolo  11,
comma 8, lettera a); 
   f) adotta le linee guida per la definizione degli Strumenti per la
qualita' dei servizi pubblici; 
   g)  definisce  i  requisiti   per   la   nomina   dei   componenti
dell'Organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 14; 
   h)   promuove   analisi   comparate   della   performance    delle
amministrazioni pubbliche  sulla  base  di  indicatori  di  andamento
gestionale e la loro diffusione attraverso la pubblicazione nei  siti
istituzionali ed altre modalita' ed iniziative ritenute utili; 
   i) redige la  graduatoria  di  performance  delle  amministrazioni
statali e degli enti pubblici nazionali di cui all'articolo 40, comma
3-quater, del decreto legislativo n. 165 del 2001; a tale fine svolge
adeguata attivita' istruttoria e puo' richiedere alle amministrazioni
dati, informazioni e chiarimenti; 
   l) promuove iniziative di confronto con i cittadini, le imprese  e
le relative associazioni rappresentative; le organizzazioni sindacali
e le  associazioni  professionali;  le  associazioni  rappresentative
delle amministrazioni pubbliche; gli organismi di valutazione di  cui
all'articolo 14  e  quelli  di  controllo  interni  ed  esterni  alle
amministrazioni pubbliche; 
   m) definisce un programma di  sostegno  a  progetti  innovativi  e
sperimentali,  concernenti   il   miglioramento   della   performance
attraverso le funzioni di misurazione, valutazione e controllo; 
   n)  predispone  una  relazione  annuale  sulla  performance  delle
amministrazioni centrali e ne garantisce la diffusione attraverso  la
pubblicazione sul proprio sito istituzionale ed  altre  modalita'  ed
iniziative ritenute utili; 
   o) sviluppa ed intrattiene rapporti di collaborazione con analoghe
strutture a livello europeo ed internazionale; 
   p) realizza e gestisce, in collaborazione con il CNIPA il  portale
della trasparenza che contiene i piani e le relazioni di  performance
delle amministrazioni pubbliche. 
  7. La Commissione provvede al coordinamento, al supporto  operativo
e al monitoraggio delle attivita' di cui all'articolo  11,  comma  2,
del decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.  286,  come  modificato
dall'articolo 28 del presente decreto. 
  8. Presso la Commissione e' istituita la Sezione  per  l'integrita'
nelle  amministrazioni  pubbliche  con  la  funzione   di   favorire,
all'interno della  amministrazioni  pubbliche,  la  diffusione  della
legalita' e della trasparenza e sviluppare interventi a favore  della
cultura  dell'integrita'.  La  Sezione  promuove  la  trasparenza   e
l'integrita' nelle amministrazioni pubbliche; a tale fine  predispone
le  linee  guida  del  Programma  triennale  per  l'integrita'  e  la
trasparenza di cui articolo 11, ne verifica  l'effettiva  adozione  e
vigila sul rispetto degli obblighi in materia di trasparenza da parte
di ciascuna amministrazione. 
  9. I risultati dell'attivita' della Commissione sono  pubblici.  La
Commissione  assicura  la  disponibilita',  per  le  associazioni  di
consumatori o utenti, i centri di ricerca e  ogni  altro  osservatore
qualificato, di tutti i dati sui  quali  la  valutazione  si  basa  e
trasmette una relazione annuale sulle proprie attivita'  al  Ministro
per l'attuazione del programma di Governo. 
  10. Dopo cinque anni, dalla data di  costituzione,  la  Commissione
affida ad un valutatore indipendente un'analisi dei propri  risultati
ed un giudizio sull'efficacia della sua attivita' e  sull'adeguatezza
della struttura di gestione, anche al  fine  di  formulare  eventuali
proposte di integrazioni o modificazioni dei propri compiti.  L'esito
della valutazione e le eventuali raccomandazioni  sono  trasmesse  al
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e pubblicate
sul sito istituzionale della Commissione. 
  11. Con decreto del Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sono stabilite le  modalita'  di  organizzazione,  le  norme
regolatrici dell'autonoma gestione finanziaria  della  Commissione  e
fissati i compensi per i componenti. 
  12. Con uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione  e
l'innovazione, di concerto con i Ministri  competenti,  sono  dettate
disposizioni per il raccordo tra le  attivita'  della  Commissione  e
quelle delle esistenti Agenzie di valutazione. 
  13. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a  due  milioni
di euro per l'anno 2009 e a 8 milioni di euro a  decorrere  dall'anno
2010 si provvede nei  limiti  dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui
all'articolo 4, comma 3, primo periodo, della legge 4 marzo 2009,  n.
15.  All'attuazione  della  lettera  p)  del  comma  6  si   provvede
nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma
3, secondo periodo, della legge 4 marzo 2009, n. 15,  ferme  restando
le risorse da destinare alle altre finalita' di cui al medesimo comma
3 dell'articolo 4. 
 
          Nota all'art. 13:
             -  Per il riferimento all'art. 4 del decreto legislativo
          30 marzo 2001, n. 165, vedasi in note all'art. 1.
             -  Si  riporta  il testo del comma 14 dell'art. 17 della
          legge  15  maggio  1997,  n.  127  (Misure  urgenti  per lo
          snellimento    dell'attivita'    amministrativa    e    dei
          procedimenti di decisione e di controllo):
             «14.   Nel   caso   in   cui  disposizioni  di  legge  o
          regolamentari    dispongano   l'utilizzazione   presso   le
          amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
          posizione  di  fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
          di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
          fuori  ruolo  o  di  comando  entro  quindici  giorni dalla
          richiesta.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  40 del gia' citato
          decreto  legislativo n. 165 del 2001, cosi' come modificato
          dal presente decreto legislativo:
             «Art.    40    (Contratti    collettivi    nazionali   e
          integrativi). - 1. La contrattazione collettiva determina i
          diritti  e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto
          di  lavoro  nonche'  le  materie  relative  alle  relazioni
          sindacali.    Sono,    in    particolare,   escluse   dalla
          contrattazione     collettiva    le    materie    attinenti
          all'organizzazione   degli   uffici,   quelle   oggetto  di
          partecipazione  sindacale  ai  sensi  dell'art.  9,  quelle
          afferenti  alle  prerogative  dirigenziali  ai  sensi degli
          articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e
          della  revoca  degli incarichi dirigenziali, nonche' quelle
          di  cui  all'art.  2,  comma  1, lettera c), della legge 23
          ottobre  1992, n. 421. Nelle materie relative alle sanzioni
          disciplinari,  alla  valutazione  delle prestazioni ai fini
          della  corresponsione  del  trattamento  accessorio,  della
          mobilita'    e    delle    progressioni    economiche,   la
          contrattazione  collettiva  e'  consentita  negli esclusivi
          limiti previsti dalle norme di legge.
             2.   Tramite   appositi   accordi   tra   l'ARAN   e  le
          Confederazioni rappresentative, secondo le procedure di cui
          agli  articoli  41,  comma  5, e 47, senza nuovi o maggiori
          oneri  per  la  finanza  pubblica,  sono definiti sino a un
          massimo  di  quattro  comparti di contrattazione collettiva
          nazionale,  cui  corrispondono non piu' di quattro separate
          aree per la dirigenza. Una apposita sezione contrattuale di
          un'area   dirigenziale  riguarda  la  dirigenza  del  ruolo
          sanitario del Servizio sanitario nazionale, per gli effetti
          di  cui  all'art.  15  del  decreto legislativo 30 dicembre
          1992,  n.  502, e successive modificazioni. Nell'ambito dei
          comparti   di   contrattazione  possono  essere  costituite
          apposite     sezioni     contrattuali     per    specifiche
          professionalita'.
             3.  La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza
          con  il  settore  privato,  la  struttura  contrattuale,  i
          rapporti  tra  i  diversi livelli e la durata dei contratti
          collettivi   nazionali   e  integrativi.  La  durata  viene
          stabilita  in  modo  che  vi sia coincidenza fra la vigenza
          della disciplina giuridica e di quella economica.
             3-bis.  Le  pubbliche  amministrazioni attivano autonomi
          livelli   di  contrattazione  collettiva  integrativa,  nel
          rispetto  dell'art.  7,  comma 5, e dei vincoli di bilancio
          risultanti  dagli  strumenti  di  programmazione  annuale e
          pluriennale  di ciascuna amministrazione. La contrattazione
          collettiva   integrativa   assicura   adeguati  livelli  di
          efficienza    e   produttivita'   dei   servizi   pubblici,
          incentivando  l'impegno  e la qualita' della performance ai
          sensi  dell'art.  45,  comma  3.  A  tal  fine  destina  al
          trattamento economico accessorio collegato alla performance
          individuale una quota prevalente del trattamento accessorio
          complessivo   comunque  denominato  Essa  si  svolge  sulle
          materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti
          collettivi  nazionali,  tra  i  soggetti e con le procedure
          negoziali  che  questi  ultimi  prevedono;  essa puo' avere
          ambito  territoriale  e  riguardare piu' amministrazioni. I
          contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle
          sessioni  negoziali  in  sede decentrata. Alla scadenza del
          termine  le  parti  riassumono  le rispettive prerogative e
          liberta' di iniziativa e decisione.
             3-ter.  Al  fine  di  assicurare  la  continuita'  e  il
          migliore  svolgimento  della funzione pubblica, qualora non
          si  raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto
          collettivo  integrativo, l'amministrazione interessata puo'
          provvedere,  in  via provvisoria, sulle materie oggetto del
          mancato  accordo, fino alla successiva sottoscrizione. Agli
          atti  adottati unilateralmente si applicano le procedure di
          controllo  di compatibilita' economico-finanziaria previste
          dall'art. 40-bis.
             3-quater.  La Commissione di cui all'art. 13 del decreto
          legislativo  di attuazione della n. 15 del 2009, in materia
          di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e
          di     efficienza    e    trasparenza    delle    pubbliche
          amministrazioni, fornisce, entro il 31 maggio di ogni anno,
          all'ARAN    una    graduatoria    di    performance   delle
          amministrazioni  statali  e  degli enti pubblici nazionali.
          Tale  graduatoria raggruppa le singole amministrazioni, per
          settori,  su  almeno tre livelli di merito, in funzione dei
          risultati   di   performance  ottenuti.  La  contrattazione
          nazionale  definisce  le  modalita'  di  ripartizione delle
          risorse  per  la  contrattazione  decentrata  tra i diversi
          livelli  di merito assicurando l'invarianza complessiva dei
          relativi oneri nel comparto o nell'area di contrattazione.
             3-quinquies.   La  contrattazione  collettiva  nazionale
          dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'art.
          41,   le  modalita'  di  utilizzo  delle  risorse  indicate
          all'art. 45, comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti
          finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione
          integrativa.  Le  regioni,  per  quanto concerne le proprie
          amministrazioni,   e  gli  enti  locali  possono  destinare
          risorse  aggiuntive  alla  contrattazione  integrativa  nei
          limiti  stabiliti  dalla  contrattazione  nazionale  e  nei
          limiti dei parametri di virtuosita' fissati per la spesa di
          personale  dalle  vigenti  disposizioni,  in  ogni caso nel
          rispetto  dei vincoli di bilancio e del patto di stabilita'
          e  di  analoghi  strumenti del contenimento della spesa. Lo
          stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione
          integrativa   e'   correlato   all'affettivo  rispetto  dei
          principi   in   materia   di   misurazione,  valutazione  e
          trasparenza  della  performance  e  in  materia di merito e
          premi  applicabili  alle regioni e agli enti locali secondo
          quanto   previsto   dagli   articoli  16  e  31del  decreto
          legislativo…Le pubbliche amministrazioni non possono
          in  ogni  caso  sottoscrivere  in sede decentrata contratti
          collettivi  integrativi  in contrasto con i vincoli e con i
          limiti  risultanti dai contratti collettivi nazionali o che
          disciplinano  materie  non  espressamente  delegate  a tale
          livello  negoziale ovvero che comportano oneri non previsti
          negli  strumenti di programmazione annuale e pluriennale di
          ciascuna   amministrazione.  Nei  casi  di  violazione  dei
          vincoli   e   dei   limiti   di  competenza  imposti  dalla
          contrattazione   nazionale  o  dalle  norme  di  legge,  le
          clausole  sono  nulle,  non possono essere applicate e sono
          sostituite  ai  sensi  degli  articoli 1339 e 1419, secondo
          comma,  del codice civile. In caso di accertato superamento
          di  vincoli  finanziari da parte delle sezioni regionali di
          controllo  della  Corte  dei  conti, del Dipartimento della
          funzione  pubblica  o  del  Ministero dell'economia e delle
          finanze  e'  fatto altresi' obbligo di recupero nell'ambito
          della  sessione  negoziale  successiva. Le disposizioni del
          presente   comma   trovano  applicazione  a  decorrere  dai
          contratti   sottoscritti   successivamente  all'entrata  in
          vigore  del  decreto  legislativo di attuazione della n. 15
          del  2009, in materia di ottimizzazione della produttivita'
          del  lavoro  pubblico  e  di efficienza e trasparenza delle
          pubbliche amministrazioni.
             3-sexies.  A  corredo  di  ogni contratto integrativo le
          pubbliche    amministrazioni,    redigono   una   relazione
          tecnico-finanziaria    ed   una   relazione   illustrativa,
          utilizzando  gli  schemi  appositamente  predisposti e resi
          disponibili  tramite  i  rispettivi  siti istituzionali dal
          Ministero  dell'economia  e  delle finanze di intesa con il
          Dipartimento   della   funzione  pubblica.  Tali  relazioni
          vengono  certificate  dagli  organi  di  controllo  di  cui
          all'art. 40-bis, comma 1.
             4.  Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi
          assunti  con i contratti collettivi nazionali o integrativi
          dalla  data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano
          l'osservanza    nelle   forme   previste   dai   rispettivi
          ordinamenti.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  11 del gia' citato
          decreto  legislativo n. 286 del 1999, cosi' come modificato
          dal presente decreto legislativo:
             «Art. 11 (Qualita' dei servizi pubblici). - 1. I servizi
          pubblici  nazionali e locali sono erogati con modalita' che
          promuovono  il miglioramento della qualita' e assicurano la
          tutela   dei   cittadini   e   degli   utenti   e  la  loro
          partecipazione,    nelle    forme,    anche    associative,
          riconosciute   dalla  legge,  alle  inerenti  procedure  di
          valutazione e definizione degli standard qualitativi.
             2.    Le    modalita'   di   definizione,   adozione   e
          pubblicizzazione  degli  standard  di qualita', i casi e le
          modalita' di adozione delle carte dei servizi, i criteri di
          misurazione  della  qualita'  dei servizi, le condizioni di
          tutela  degli  utenti,  nonche'  i  casi  e le modalita' di
          indennizzo  automatico e forfettario all'utenza per mancato
          rispetto  degli  standard  di  qualita'  sono stabilite con
          direttive,  aggiornabili  annualmente,  del  Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri, su proposta della Commissione per
          la   valutazione,   la  trasparenza  e  l'integrita'  nelle
          amministrazioni  pubbliche.  Per  quanto riguarda i servizi
          erogati direttamente o indirettamente dalle Regioni e dagli
          Enti   locali,   si   provvede  con  atti  di  indirizzo  e
          coordinamento adottati d'intesa con la Conferenza unificata
          di  cui  al  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su
          proposta   della   Commissione   per   la  valutazione,  la
          trasparenza e l'integrita' nelle amministrazioni pubbliche.
             3.  Le  iniziative  di coordinamento, supporto operativo
          alle    amministrazioni    interessate    e    monitoraggio
          sull'attuazione  del  presente  articolo  sono adottate dal
          Presidente   del  Consiglio  dei  Ministri,  supportato  da
          apposita  struttura  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri.  E'  ammesso il ricorso a un soggetto privato, da
          scegliersi  con  gara  europea di assistenza tecnica, sulla
          base di criteri oggettivi e trasparenti.
             4. Sono in ogni caso fatte salve le funzioni e i compiti
          legislativamente assegnati, per alcuni servizi pubblici, ad
          autorita' indipendenti.
             5.  E'  abrogato l'art. 2 della legge 11 luglio 1995, n.
          273.  Restano  applicabili,  sino  a  diversa  disposizione
          adottata ai sensi del comma 2, i decreti del Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri  recanti  gli  schemi  generali di
          riferimento gia' emanati ai sensi del suddetto articolo.».
             -  Per il riferimento all'art. 4 del gia' citato decreto
          legislativo n. 165 del 2001, vedasi in note all'art. 1.