Art. 14. 
 
       Organismo indipendente di valutazione della performance 
 
 
  1. Ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata,  senza
nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza  pubblica,  si  dota  di  un
Organismo indipendente di valutazione della performance. 
  2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i servizi di controllo
interno, comunque denominati, di cui al decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 286, ed esercita, in piena autonomia, le attivita' di cui al
comma 4. Esercita, altresi', le attivita' di controllo strategico  di
cui all'articolo 6, comma 1, del citato decreto  legislativo  n.  286
del 1999, e  riferisce,  in  proposito,  direttamente  all'organo  di
indirizzo politico-amministrativo. 
  3. L'Organismo indipendente di valutazione e' nominato, sentita  la
Commissione  di  cui  all'articolo  13,  dall'organo   di   indirizzo
politico-amministrativo per un periodo di tre  anni.  L'incarico  dei
componenti puo' essere rinnovato una sola volta. 
  4. L'Organismo indipendente di valutazione della performance: 
   a)  monitora  il  funzionamento  complessivo  del  sistema   della
valutazione, della trasparenza e integrita' dei controlli interni  ed
elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso; 
   b)  comunica  tempestivamente   le   criticita'   riscontrate   ai
competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonche' alla
Corte dei conti, all'Ispettorato per  la  funzione  pubblica  e  alla
Commissione di cui all'articolo 13; 
   c) valida la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10  e
ne assicura la  visibilita'  attraverso  la  pubblicazione  sul  sito
istituzionale dell'amministrazione; 
   d)  garantisce  la  correttezza  dei  processi  di  misurazione  e
valutazione, nonche' dell'utilizzo dei premi di cui  al  Titolo  III,
secondo  quanto  previsto  dal  presente   decreto,   dai   contratti
collettivi nazionali,  dai  contratti  integrativi,  dai  regolamenti
interni  all'amministrazione,   nel   rispetto   del   principio   di
valorizzazione del merito e della professionalita'; 
   e)  propone,  sulla  base  del  sistema  di  cui  all'articolo  7,
all'organo  di  indirizzo  politico-amministrativo,  la   valutazione
annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi  dei  premi
di cui al Titolo III; 
   f) e' responsabile della corretta applicazione delle linee  guida,
delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla Commissione  di
cui all'articolo 13; 
   g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi  alla
trasparenza e all'integrita' di cui al presente Titolo; 
   h) verifica i risultati e le buone pratiche  di  promozione  delle
pari opportunita'. 
  5. L'Organismo indipendente di valutazione della performance, sulla
base  di  appositi  modelli  forniti   dalla   Commissione   di   cui
all'articolo 13, cura annualmente la realizzazione  di  indagini  sul
personale  dipendente  volte  a  rilevare  il  livello  di  benessere
organizzativo e il grado di condivisione del sistema  di  valutazione
nonche'  la  rilevazione  della  valutazione  del  proprio  superiore
gerarchico da parte del  personale,  e  ne  riferisce  alla  predetta
Commissione. 
  6. La validazione della Relazione sulla performance di cui al comma
4,  lettera  c),  e'  condizione  inderogabile  per  l'accesso   agli
strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III. 
  7. L'Organismo indipendente di  valutazione  e'  costituito  da  un
organo monocratico ovvero collegiale composto da 3 componenti  dotati
dei requisiti stabiliti dalla Commissione ai sensi dell'articolo  13,
comma 6, lettera g), e di  elevata  professionalita'  ed  esperienza,
maturata  nel  campo  del   management,   della   valutazione   della
performance e della valutazione del personale  delle  amministrazioni
pubbliche. I loro curricula sono comunicati alla Commissione  di  cui
all'articolo 13. 
  8. I componenti  dell'Organismo  indipendente  di  valutazione  non
possono essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici
elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni  sindacali
ovvero che abbiano  rapporti  continuativi  di  collaborazione  o  di
consulenza  con  le  predette  organizzazioni,  ovvero  che   abbiano
rivestito simili incarichi o  cariche  o  che  abbiano  avuto  simili
rapporti nei tre anni precedenti la designazione. 
  9. Presso l'Organismo indipendente di  valutazione  e'  costituita,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,  una  struttura
tecnica permanente per la misurazione della performance, dotata delle
risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni. 
  10.  Il  responsabile  della  struttura  tecnica  permanente   deve
possedere una specifica  professionalita'  ed  esperienza  nel  campo
della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche. 
  11. Agli oneri derivanti dalla  costituzione  e  dal  funzionamento
degli organismi di cui al presente articolo si  provvede  nei  limiti
delle risorse attualmente destinate ai servizi di controllo interno. 
 
          Nota all'art. 14: 
             - Per il riferimento al gia' citato decreto  legislativo
          n. 286 del 1999, vedasi in note alle premesse. 
             - Si riporta  il  testo  dell'art.  6  del  gia'  citato
          decreto legislativo n. 286 del 1999: 
             «Art. 6 (La valutazione e il controllo strategico). - 1.
          L'attivita' di valutazione e controllo  strategico  mira  a
          verificare,  in  funzione  dell'esercizio  dei  poteri   di
          indirizzo  da  parte  dei  competenti  organi,  l'effettiva
          attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed  altri
          atti di indirizzo  politico.  L'attivita'  stessa  consiste
          nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o
          degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate  dalle
          norme,  gli  obiettivi  operativi  prescelti,   le   scelte
          operative effettuate e  le  risorse  umane,  finanziarie  e
          materiali assegnate, nonche'  nella  identificazione  degli
          eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilita'
          per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi. 
             2. Gli uffici ed i soggetti  preposti  all'attivita'  di
          valutazione  e  controllo  strategico  riferiscono  in  via
          riservata  agli  organi  di  indirizzo  politico,  con   le
          relazioni di cui al comma 3, sulle risultanze delle analisi
          effettuate. Essi di norma supportano l'organo di  indirizzo
          politico  anche  per  la  valutazione  dei  dirigenti   che
          rispondono  direttamente   all'organo   medesimo   per   il
          conseguimento degli obiettivi da questo assegnatigli. 
             3. Nelle amministrazioni dello Stato, i compiti  di  cui
          ai commi 1 e 2 sono affidati ad apposito ufficio,  operante
          nell'ambito delle strutture di cui all'art.  14,  comma  2,
          del decreto n. 29, denominato servizio di controllo interno
          e dotato di  adeguata  autonomia  operativa.  La  direzione
          dell'ufficio puo' essere dal Ministro affidata ad un organo
          monocratico o  composto  da  tre  componenti.  In  caso  di
          previsione di un organo con tre componenti  viene  nominato
          un presidente, ferma restando la possibilita' di ricorrere,
          anche per la direzione stessa,  ad  esperti  estranei  alla
          pubblica amministrazione, ai sensi del  predetto  art.  14,
          comma 2, del decreto n. 29. I servizi di controllo  interno
          operano  in  collegamento  con  gli  uffici  di  statistica
          istituiti ai sensi  del  decreto  legislativo  6  settembre
          1989,  n.  322.  Essi  redigono  almeno   annualmente   una
          relazione  sui  risultati  delle  analisi  effettuate,  con
          proposte  di  miglioramento   della   funzionalita'   delle
          amministrazioni. Possono svolgere, anche su  richiesta  del
          Ministro,  analisi  su  politiche  e  programmi   specifici
          dell'amministrazione di appartenenza e fornire  indicazioni
          e proposte sulla sistematica generale dei controlli interni
          nell'amministrazione.».