Art. 15.

  Responsabilita' dell'organo di indirizzo politico-amministrativo


  1.   L'organo  di  indirizzo  politico-amministrativo  promuove  la
cultura della responsabilita' per il miglioramento della performance,
del merito, della trasparenza e dell'integrita'.
  2.   L'organo  di  indirizzo  politico-amministrativo  di  ciascuna
amministrazione:
   a)   emana   le   direttive   generali  contenenti  gli  indirizzi
strategici;
   b)  definisce in collaborazione con i vertici dell'amministrazione
il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e
b);
   c) verifica il conseguimento effettivo degli obiettivi strategici;
   d)   definisce   il  Programma  triennale  per  la  trasparenza  e
l'integrita'   di   cui   all'articolo   11,  nonche'  gli  eventuali
aggiornamenti annuali.