Art. 17. 
 
                 (Copertura finanziaria delle leggi) 
 
    1.  In  attuazione  dell'articolo   81,   quarto   comma,   della
Costituzione, ciascuna legge che  comporti  nuovi  o  maggiori  oneri
indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da  essa
previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di
spesa,  ovvero  le  relative  previsioni  di  spesa,  definendo   una
specifica clausola di salvaguardia, da redigere secondo i criteri  di
cui al comma 12, per la compensazione degli effetti che  eccedano  le
previsioni medesime. In ogni caso la clausola  di  salvaguardia  deve
garantire la corrispondenza, anche dal punto di vista temporale,  tra
l'onere e la relativa copertura. La copertura finanziaria delle leggi
che comportino nuovi o maggiori  oneri,  ovvero  minori  entrate,  e'
determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalita': 
    a) mediante utilizzo  degli  accantonamenti  iscritti  nei  fondi
speciali previsti dall'articolo 18, restando precluso sia  l'utilizzo
di  accantonamenti  del  conto  capitale  per  iniziative  di   parte
corrente, sia l'utilizzo per finalita' difformi di accantonamenti per
regolazioni contabili e debitorie e per provvedimenti in  adempimento
di obblighi internazionali; 
    b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di
spesa; ove dette autorizzazioni fossero affluite in conti correnti  o
in contabilita' speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla
contestuale iscrizione nello stato di previsione  dell'entrata  delle
risorse da utilizzare come copertura; 
    c) mediante modificazioni  legislative  che  comportino  nuove  o
maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di nuovi  o
maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo  dei  proventi
derivanti da entrate in conto capitale. 
    2. Le leggi  di  delega  comportanti  oneri  recano  i  mezzi  di
copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti  legislativi.
Qualora, in sede di conferimento della delega,  per  la  complessita'
della  materia   trattata,   non   sia   possibile   procedere   alla
determinazione  degli  effetti  finanziari  derivanti   dai   decreti
legislativi, la quantificazione degli stessi e' effettuata al momento
dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti  legislativi
dai  quali  derivano  nuovi  o  maggiori  oneri  sono  emanati   solo
successivamente all'entrata in vigore dei  provvedimenti  legislativi
che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema  di
decreto legislativo e' allegata una relazione tecnica, predisposta ai
sensi del comma 3, che da' conto della  neutralita'  finanziaria  del
medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso  derivanti
e dei corrispondenti mezzi di copertura. 
    3. Fermo restando quanto previsto  dal  comma  2,  i  disegni  di
legge,  gli  schemi  di  decreto  legislativo,  gli  emendamenti   di
iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie  devono
essere  corredati  di  una  relazione  tecnica,   predisposta   dalle
amministrazioni competenti e verificata dal Ministero dell'economia e
delle finanze, sulla quantificazione  delle  entrate  e  degli  oneri
recati da ciascuna disposizione, nonche'  delle  relative  coperture,
con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate,
degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e,  per
le spese in conto capitale,  della  modulazione  relativa  agli  anni
compresi  nel  bilancio  pluriennale  e  dell'onere  complessivo   in
relazione agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione  tecnica  e'
allegato un  prospetto  riepilogativo  degli  effetti  finanziari  di
ciascuna disposizione ai fini  del  saldo  netto  da  finanziare  del
bilancio dello  Stato,  del  saldo  di  cassa  delle  amministrazioni
pubbliche e dell'indebitamento  netto  del  conto  consolidato  delle
pubbliche amministrazioni. Nella relazione sono indicati i dati  e  i
metodi utilizzati per  la  quantificazione,  le  loro  fonti  e  ogni
elemento utile per la verifica tecnica in sede  parlamentare  secondo
le norme di cui ai regolamenti parlamentari, nonche' il raccordo  con
le  previsioni  tendenziali  del  bilancio  dello  Stato,  del  conto
consolidato di cassa e  del  conto  economico  delle  amministrazioni
pubbliche, contenute  nella  Decisione  di  cui  all'articolo  10  ed
eventuali successivi aggiornamenti. 
    4. Ai fini della  definizione  della  copertura  finanziaria  dei
provvedimenti legislativi, la relazione tecnica di  cui  al  comma  3
evidenzia anche gli effetti di ciascuna disposizione sugli  andamenti
tendenziali del saldo  di  cassa  e  dell'indebitamento  netto  delle
pubbliche  amministrazioni  per  la  verifica  del   rispetto   degli
equilibri di finanza pubblica, indicando altresi' i  criteri  per  la
loro  quantificazione  e  compensazione  nell'ambito   della   stessa
copertura finanziaria. 
    5. Le Commissioni parlamentari competenti possono  richiedere  al
Governo la relazione  di  cui  al  comma  3  per  tutte  le  proposte
legislative e gli emendamenti al loro esame ai  fini  della  verifica
tecnica  della  quantificazione  degli  oneri  da  essi  recati.   La
relazione tecnica deve essere trasmessa nel  termine  indicato  dalle
medesime Commissioni in relazione all'oggetto e  alla  programmazione
dei lavori parlamentari e, in ogni caso, entro  trenta  giorni  dalla
richiesta. Qualora il Governo non sia  in  grado  di  trasmettere  la
relazione tecnica entro il termine stabilito dalle  Commissioni  deve
indicarne le ragioni. I  dati  devono  essere  trasmessi  in  formato
telematico. I regolamenti  parlamentari  disciplinano  gli  ulteriori
casi in cui il Governo e' tenuto alla presentazione  della  relazione
tecnica di cui al comma 3. 
    6. I disegni di legge di iniziativa  regionale  e  del  Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) devono essere  corredati,
a cura dei proponenti, di una relazione tecnica formulata secondo  le
modalita' di cui al comma 3. 
    7. Per le disposizioni legislative in materia pensionistica e  di
pubblico impiego, la relazione di cui al comma 3 contiene  un  quadro
analitico  di  proiezioni  finanziarie,  almeno  decennali,  riferite
all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e  al
comparto di riferimento. Per le disposizioni legislative  in  materia
di pubblico impiego, la relazione contiene  i  dati  sul  numero  dei
destinatari,  sul  costo  unitario,  sugli  automatismi   diretti   e
indiretti che ne  conseguono  fino  alla  loro  completa  attuazione,
nonche' sulle loro correlazioni con lo stato giuridico  ed  economico
di  categorie  o  fasce  di  dipendenti  pubblici   omologabili.   In
particolare per il comparto scuola sono  indicati  anche  le  ipotesi
demografiche e di flussi migratori assunte per  l'elaborazione  delle
previsioni della popolazione scolastica, nonche' ogni altro  elemento
utile per la verifica  delle  quantificazioni.  Per  le  disposizioni
corredate  di  clausole  di  neutralita'  finanziaria,  la  relazione
tecnica riporta i dati e gli elementi idonei a  suffragare  l'ipotesi
di invarianza degli effetti sui  saldi  di  finanza  pubblica,  anche
attraverso l'indicazione dell'entita' delle risorse gia' esistenti  e
delle somme gia' stanziate in bilancio, utilizzabili per le finalita'
indicate dalle disposizioni medesime. La relazione  tecnica  fornisce
altresi' i dati e gli elementi idonei a consentire la verifica  della
congruita' della clausola di salvaguardia di cui  al  comma  1  sulla
base dei requisiti indicati dal comma 12. 
    8. La relazione tecnica di cui ai commi 3  e  5  e  il  prospetto
riepilogativo  di  cui  al  comma  3  sono  aggiornati  all'atto  del
passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento. 
    9. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette alle Camere una
relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate  nelle
leggi  approvate  nel  periodo  considerato  e  sulle   tecniche   di
quantificazione degli oneri. Nella medesima relazione  la  Corte  dei
conti riferisce sulla tipologia delle coperture finanziarie  adottate
nei decreti legislativi  emanati  nel  periodo  considerato  e  sulla
congruenza tra le conseguenze finanziarie di tali decreti legislativi
e le norme di copertura recate dalla legge di delega. 
    10. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori  spese  hanno
effetto entro i limiti  della  spesa  espressamente  autorizzata  nei
relativi provvedimenti  legislativi.  Con  decreto  dirigenziale  del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria  generale  dello  Stato,  da  pubblicare  nella   Gazzetta
Ufficiale, e' accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti
di spesa. Le disposizioni recanti espresse  autorizzazioni  di  spesa
cessano di avere efficacia a decorrere dalla  data  di  pubblicazione
del decreto per l'anno in corso alla medesima data. 
    11.  Per   le   amministrazioni   dello   Stato,   il   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello  Stato,  anche  attraverso  gli  uffici  centrali  del
bilancio e le  ragionerie  territoriali  dello  Stato,  vigila  sulla
corretta applicazione delle disposizioni di cui al comma 10. Per  gli
enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi di revisione e
di controllo  provvedono  agli  analoghi  adempimenti  di  vigilanza,
dandone completa informazione  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 
    12. La clausola di salvaguardia di cui al  comma  1  deve  essere
effettiva e automatica. Essa deve indicare  le  misure  di  riduzione
delle spese o di aumenti di entrata, con esclusione  del  ricorso  ai
fondi di riserva, nel caso si verifichino  o  siano  in  procinto  di
verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni indicate dalle leggi
al fine della copertura finanziaria.  In  tal  caso,  sulla  base  di
apposito monitoraggio, il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
adotta, sentito il Ministro  competente,  le  misure  indicate  nella
clausola  di  salvaguardia  e  riferisce  alle  Camere  con  apposita
relazione. La relazione espone le cause  che  hanno  determinato  gli
scostamenti, anche ai fini della revisione  dei  dati  e  dei  metodi
utilizzati per  la  quantificazione  degli  oneri  autorizzati  dalle
predette leggi. 
    13.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   allorche'
riscontri  che   l'attuazione   di   leggi   rechi   pregiudizio   al
conseguimento   degli   obiettivi   di   finanza   pubblica,   assume
tempestivamente le conseguenti  iniziative  legislative  al  fine  di
assicurare  il  rispetto  dell'articolo  81,  quarto   comma,   della
Costituzione. La medesima procedura e' applicata in caso di  sentenze
definitive di organi giurisdizionali  e  della  Corte  costituzionale
recanti  interpretazioni  della  normativa  vigente  suscettibili  di
determinare maggiori oneri, fermo restando quanto disposto in materia
di personale dall'articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo  2001,
n. 165. 
    14. Le disposizioni contenute nei  provvedimenti  legislativi  di
iniziativa governativa che prevedono l'incremento o la  riduzione  di
stanziamenti di bilancio indicano anche le  missioni  di  spesa  e  i
relativi programmi interessati. 
 
              Note all'art. 17: 
              Per il riferimento al quarto comma dell'art.  81  della
          Costituzione si veda nelle note all'art. 11. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  61  del  gia'  citato
          decreto legislativo n. 165 del 2001: 
              «Art.  61.  (Interventi  correttivi   del   costo   del
          personale). -  1.  Fermo  restando  il  disposto  dell'art.
          11-ter, comma 7, della legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e
          successive modificazioni ed integrazioni, e salvi i casi di
          cui ai commi successivi, qualora  si  verifichino  o  siano
          prevedibili, per qualunque causa, scostamenti rispetto agli
          stanziamenti previsti per le spese destinate al  personale,
          il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica, informato  dall'amministrazione  competente,  ne
          riferisce al Parlamento, proponendo  l'adozione  di  misure
          correttive idonee a ripristinare l'equilibrio del bilancio.
          La relazione e' trasmessa altresi' al nucleo di valutazione
          della spesa relativa al pubblico impiego  istituito  presso
          il CNEL. 
              1-bis. Le  pubbliche  amministrazioni  comunicano  alla
          Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della
          funzione pubblica e  al  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze l'esistenza di controversie relative ai rapporti di
          lavoro dalla  cui  soccombenza  potrebbero  derivare  oneri
          aggiuntivi significativamente rilevanti per il  numero  dei
          soggetti  direttamente  o  indirettamente   interessati   o
          comunque  per  gli  effetti  sulla  finanza  pubblica.   La
          Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della
          funzione pubblica, d'intesa con il Ministero  dell'economia
          e delle finanze, puo' intervenire  nel  processo  ai  sensi
          dell'art. 105 del codice di procedura civile. 
              2.  Le  pubbliche  amministrazioni  che   vengono,   in
          qualunque modo, a conoscenza di  decisioni  giurisdizionali
          che comportino  oneri  a  carico  del  bilancio,  ne  danno
          immediata comunicazione alla Presidenza del  Consiglio  dei
          ministri  -  Dipartimento  della  funzione   pubblica,   al
          Ministero del tesoro, del bilancio e  della  programmazione
          economica. Ove tali decisioni producano  nuovi  o  maggiori
          oneri rispetto alle  spese  autorizzate,  il  Ministro  del
          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica
          presenta, entro trenta giorni dalla data  di  pubblicazione
          delle  sentenze  della   Corte   costituzionale   o   dalla
          conoscenza delle decisioni  esecutive  di  altre  autorita'
          giurisdizionali, una relazione  al  Parlamento,  impegnando
          Governo e Parlamento a definire con procedura d'urgenza una
          nuova disciplina legislativa idonea a ripristinare i limiti
          della spesa globale. 
              3.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica provvede, con la stessa  procedura
          di cui al comma 2, a seguito di  richieste  pervenute  alla
          Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della
          funzione  pubblica  per  la  estensione  generalizzata   di
          decisioni  giurisdizionali  divenute  esecutive,   atte   a
          produrre gli effetti indicati nel medesimo  comma  2  sulla
          entita' della spesa autorizzata.».