Art. 19. 
 
(Leggi con  oneri  a  carico  dei  bilanci  degli  enti  del  settore
                              pubblico) 
 
    1. Le leggi e i provvedimenti che comportano oneri,  anche  sotto
forma di minori entrate, a carico dei bilanci  delle  amministrazioni
pubbliche  devono  contenere  la  previsione  dell'onere   stesso   e
l'indicazione  della  copertura  finanziaria  riferita  ai   relativi
bilanci, annuali e pluriennali. 
    2. Ai sensi dell'articolo 81, quarto comma,  della  Costituzione,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono  tenute
a indicare la copertura finanziaria alle leggi che prevedano nuovi  o
maggiori oneri a carico della loro finanza e della finanza  di  altre
amministrazioni pubbliche anche attraverso il conferimento  di  nuove
funzioni o la disciplina delle funzioni ad  esse  attribuite.  A  tal
fine utilizzano le metodologie di  copertura  previste  dall'articolo
17. 
 
              Note all'art. 19: 
              Per il riferimento al quarto comma dell'art.  81  della
          Costituzione si veda nelle note all'art. 11.