ART. 31.
   (Riduzione di oneri dei mutui della Cassa depositi e prestiti). 1.
La  Cassa depositi e prestiti, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo  8  del  decreto  legislativo  28  agosto  1997, n. 281,
individua  modalita'  di  intervento  atte  a  ridurre  gli  oneri di
ammortamento  dei  mutui  in  essere  relativi  a  enti locali e loro
consorzi,  esclusi  quelli  a  carico  dello  Stato, entro un importo
complessivo non superiore a lire 225 miliardi annue.
   2.  La  riduzione  di  cui  al comma 1 e' da ritenere aggiuntiva a
quelle   che   fossero   state   gia'  deliberate  dal  consiglio  di
amministrazione  della  Cassa  depositi  e  prestiti alla data del 23
novembre 1999.
 
                    Nota all'art. 31:
                    - Per il testo dell'art. 8 del D.Lgs. n. 281/1997
          si veda in Nota all'art. 30.