ART. 33.
             (Disposizioni concernenti la tariffa per la
                    gestione dei rifiuti urbani).
   1.  All'articolo  49,  comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio
1997,  n. 22, e successive modificazioni, le parole: " dal 1o gennaio
2000  "  sono  sostituite  dalle seguenti: " dai termini previsti dal
regime  transitorio,  disciplinato dal regolamento di cui al comma 5,
entro i quali i comuni devono provvedere alla integrale copertura dei
costi  del  servizio  di  gestione  dei  rifiuti urbani attraverso la
tariffa di cui al comma 2 ".
   2. All'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
   "   1-bis.   Resta,   comunque,  ferma  la  possibilita',  in  via
sperimentale, per i comuni di deliberare l'applicazione della tariffa
ai sensi del comma 16 ".
   3. All'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
   "  4-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario che precede i due
anni  dall'entrata  in  vigore della tariffa, i comuni sono tenuti ad
approvare  e  a  presentare all'Osservatorio nazionale sui rifiuti il
piano  finanziario  e  la relazione di cui all'articolo 8 del decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 ".
   4.  All'articolo  5 del decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1999, n. 158, e' abrogato il comma 3.
   5.  All'articolo  9,  comma  1,  del  decreto del Presidente della
Repubblica  27  aprile  1999,  n.  158, sono soppresse le parole: " a
decorrere dall'esercizio finanziario 1999 ".
   6.  All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile  1999,  n. 158, sono abrogati il secondo periodo della lettera
d) del comma 1 e i commi 2, 3 e 4.
   7.  Il  numero  5 dell'Allegato 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e' abrogato.
 
                    Note all'art. 33:
                    - Il  testo  del comma 1 dell'art. 49 del decreto
          legislativo   5 febbraio  1997,  n.  22  (Attuazione  delle
          direttive  91/156/CEE  sui  rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti
          pericolosi  e  94/62/CE  sugli  imballaggi e sui rifiuti di
          imballaggio),  a  seguito  delle  modifiche  apportate  dal
          presente articolo, e' il seguente:
                    "1.  La  tassa  per lo smaltimento dei rifiuti di
          cui alla sezione II dal Capo XVIII del titolo III del testo
          unico  della  finanza  locale,  approvato con regio decreto
          14 settembre  1931,  n. 1175, come sostituito dall'articolo
          21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre
          1982,  n.  915,  ed  al  capo  III  del decreto legislativo
          15 novembre  1993,  n.  507,  e'  soppressa a decorrere dai
          termini  previsti  dal regime transitorio, disciplinato dal
          regolamento  di  cui  al  comma  5,  entro i quali i comuni
          devono  provvedere  alla  integrale copertura dei costi del
          servizio  di  gestione  dei  rifiuti  urbani  attraverso la
          tariffa di cui al comma 2".
                    - Il  testo  del  comma 4 dell'art. 49 del citato
          decreto legislativo n. 22/1997 e' il seguente:
                    "4.   La   tariffa   e'  composta  da  una  quota
          determinata  in  relazione  alle  componenti essenziali del
          costo   del   servizio,   riferite   in   particolare  agli
          investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da
          una  quota  rapportata alle quantita' di rifiuti conferiti,
          al  servizio  fornito, e all'entita' dei costi di gestione,
          in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi
          di investimento e di esercizio".
                    - Si  riporta il testo del comma 3, ora abrogato,
          dell'art.  5  del  decreto  del Presidente della Repubblica
          27 aprile  1999,  n.  158 (Regolamento recante norme per la
          elaborazione   del  metodo  normalizzato  per  definire  la
          tariffa  del  servizio  di  gestione  del ciclo dei rifiuti
          urbani):
                    [3.  Per  il  2000  i  comuni  tenuti,  ai  sensi
          dell'articolo  11,  comma  3,  del presente decreto, a dare
          immediata  applicazione  al metodo normalizzato, prendono a
          riferimento  la  produzione  media procapite ricavata sulla
          base  di  quanto  comunicato per l'anno 1998 ai sensi della
          legge 25 gennaio 1994, n. 70].
                    - Il  testo  del  comma  1 dell'art. 9 del citato
          decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 158/1999, a
          seguito  della modifica apportata dal presente articolo, e'
          il seguente:
                    "1.     [parole     soppresse:    "A    decorrere
          dall'esercizio  finanziario  1999 ] Il soggetto gestore del
          ciclo  dei  rifiuti  urbani  di cui all'art. 23 del decreto
          legislativo   5 febbraio   1997,   n.   22,   e  successive
          modificazioni  e  integrazioni,  ovvero  i  singoli comuni,
          provvedono   annualmente,   entro   il  mese  di giugno,  a
          trasmettere  all'Osservatorio  nazionale  sui rifiuti copia
          del piano finanziario e della relazione di cui all'articolo
          8, comma 3".
                    -  Il  testo  dell'art. 11 del citato decreto del
          Presidente  della  Repubblica  n. 158/1999, a seguito delle
          modifiche apportate dal presente articolo, e' il seguente:
                    "Art.  11  (Disposizioni  transitorie).  - 1. Gli
          enti  locali  sono  tenuti a raggiungere la piena copertura
          dei  costi  del  servizio  di  gestione  dei rifiuti urbani
          attraverso   la   tariffa  entro  la  fine  della  fase  di
          transizione della durata massima cosi' articolata:
                      a) tre  anni per i comuni che abbiano raggiunto
          nell'anno  1999  un  grado di copertura dei costi superiore
          all'85%;
                      b) cinque   anni   per  i  comuni  che  abbiano
          raggiunto  un  grado  di  copertura  dei  costi tra il 55 e
          1'85%;
                      c) otto anni per i comuni che abbiano raggiunto
          un grado di copertura dei costi inferiore al 55%;
                      d) otto anni per i comuni che abbiano un numero
          di  abitanti  fino  a  5000,  qualunque  sia  il  grado  di
          copertura dei costi raggiunto nel 1999. [periodo soppresso:
          "I  comuni  con  popolazione  inferiore a 5000 abitanti che
          abbiano  gia' raggiunto la copertura integrale dei costi di
          gestione  del  servizio, fermo restando il mantenimento dei
          livelli  di  copertura conseguiti, potranno raggiungere gli
          obiettivi   di   regolazione   tariffaria  contemplati  nel
          presente  decreto  nel termine di cinque anni dalla data di
          entrata in vigore del sistema tariffario ].
                    [commi  soppressi:  2.  Salva  la graduazione del
          raggiungimento  dell'obiettivo  di  integrale copertura dei
          costi del servizio di cui al comma 1, i comuni applicano il
          metodo  normalizzato  previsto  dal  presente  decreto  nei
          termini e con le modalita' stabilite ai commi 3 e 4.
                    3. I comuni che nell'anno 1999 hanno raggiunto un
          tasso  di  copertura del costo del servizio di gestione dei
          rifiuti  urbani  pari  almeno  al 90% devono dare immediata
          applicazione  al  metodo  normalizzato  di  cui al presente
          decreto.   Nel  primo  anno  di  applicazione,  nelle  more
          dell'elaborazione  della tariffa di cui al presente decreto
          ed  allo  scopo  di  acquisire  ogni  opportuna  proiezione
          sull'utenza,   tali  comuni  provvedono  ad  attribuire  la
          tariffa   alle   singole   utenze   sulla  base  di  quanto
          riscontrabile  dalle  iscrizioni  a ruolo relative al 1999,
          salvo conguaglio a chiusura dell'anno contabile.
                    4.  I  comuni che non rientrano tra quelli di cui
          al comma 3:
                      a) per  i  primi due anni, a partire dalla data
          di  entrata  in vigore del presente decreto, sono esonerati
          dalla  suddivisione della tariffa in parte fissa e in parte
          variabile,   ripartiscono   l'importo   totale  da  coprire
          attraverso   la   tariffa   tra  utenze  domestiche  e  non
          domestiche  sulla  base  del  rapporto  riscontrabile dalle
          iscrizioni  a  ruolo  relative  al  1999,  ed articolano la
          tariffa  stessa  tra  le  singole  categorie  di utenza nei
          seguenti  modi:  per  le  utenze  domestiche  la tariffa e'
          determinata  con  riguardo,  rispettivamente, al numero dei
          componenti    il    nucleo   familiare   per   un'incidenza
          percentuale,  da determinarsi da parte del comune, compresa
          tra  il  20%  e  il  70%,  e  alla superficie dell'immobile
          occupato  o  condotto,  espressa  in metri quadrati, per la
          rimanente  misura percentuale; per le utenze non domestiche
          la  tariffa e' determinata sulla base di parametri relativi
          al  coefficiente  potenziale  di  produzione  delle singole
          categorie  di  cui  alla  tabella  3  e  dell'allegato 1 al
          presente  decreto, nonche' in base alla superficie occupata
          o  condotta  espressa  in metri quadrati; il rapporto tra i
          suddetti  parametri  e'  determinato  da  parte  dei comuni
          nell'ambito  degli stessi valori minimi e massimi del 20% e
          del 70%;
                      b) dal   terzo   a  tutto  il  quinto  anno  di
          applicazione  della  tariffa suddividono i costi da coprire
          attraverso  le  entrate  tariffarie  determinando  la parte
          fissa  e la parte variabile della tariffa. I costi imputati
          alla  parte fissa e alla parte variabile della tariffa sono
          ripartiti tra utenze domestiche e non domestiche in modo da
          rispettare   l'incidenza   complessiva   rilevabile   dalle
          iscrizioni   a  ruolo  relative  al  1999.  La  tariffa  da
          attribuire  alle  singole  utenze e' determinata secondo il
          metodo normalizzato di cui al presente decreto;
                      c) dal  sesto anno di applicazione provvedono a
          determinare   ed  articolare  la  tariffa  dando  integrale
          applicazione  al  metodo  normalizzato  di  cui al presente
          decreto].
                    - Il  numero  5,  ora  abrogato,  dell'allegato 1
          (Tariffa  per  la  gestione  dei rifiuti urbani) del citato
          D.P.R  n.  158/1999  e'  relativo alla determinazione della
          tariffa nella fase transitoria.