ART. 33. (Disposizioni concernenti la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani). 1. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, le parole: " dal 1o gennaio 2000 " sono sostituite dalle seguenti: " dai termini previsti dal regime transitorio, disciplinato dal regolamento di cui al comma 5, entro i quali i comuni devono provvedere alla integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa di cui al comma 2 ". 2. All'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: " 1-bis. Resta, comunque, ferma la possibilita', in via sperimentale, per i comuni di deliberare l'applicazione della tariffa ai sensi del comma 16 ". 3. All'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 4, e' inserito il seguente: " 4-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario che precede i due anni dall'entrata in vigore della tariffa, i comuni sono tenuti ad approvare e a presentare all'Osservatorio nazionale sui rifiuti il piano finanziario e la relazione di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 ". 4. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e' abrogato il comma 3. 5. All'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono soppresse le parole: " a decorrere dall'esercizio finanziario 1999 ". 6. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono abrogati il secondo periodo della lettera d) del comma 1 e i commi 2, 3 e 4. 7. Il numero 5 dell'Allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e' abrogato.
Note all'art. 33: - Il testo del comma 1 dell'art. 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), a seguito delle modifiche apportate dal presente articolo, e' il seguente: "1. La tassa per lo smaltimento dei rifiuti di cui alla sezione II dal Capo XVIII del titolo III del testo unico della finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, come sostituito dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ed al capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e' soppressa a decorrere dai termini previsti dal regime transitorio, disciplinato dal regolamento di cui al comma 5, entro i quali i comuni devono provvedere alla integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa di cui al comma 2". - Il testo del comma 4 dell'art. 49 del citato decreto legislativo n. 22/1997 e' il seguente: "4. La tariffa e' composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantita' di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entita' dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio". - Si riporta il testo del comma 3, ora abrogato, dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani): [3. Per il 2000 i comuni tenuti, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del presente decreto, a dare immediata applicazione al metodo normalizzato, prendono a riferimento la produzione media procapite ricavata sulla base di quanto comunicato per l'anno 1998 ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70]. - Il testo del comma 1 dell'art. 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999, a seguito della modifica apportata dal presente articolo, e' il seguente: "1. [parole soppresse: "A decorrere dall'esercizio finanziario 1999 ] Il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni, provvedono annualmente, entro il mese di giugno, a trasmettere all'Osservatorio nazionale sui rifiuti copia del piano finanziario e della relazione di cui all'articolo 8, comma 3". - Il testo dell'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999, a seguito delle modifiche apportate dal presente articolo, e' il seguente: "Art. 11 (Disposizioni transitorie). - 1. Gli enti locali sono tenuti a raggiungere la piena copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa entro la fine della fase di transizione della durata massima cosi' articolata: a) tre anni per i comuni che abbiano raggiunto nell'anno 1999 un grado di copertura dei costi superiore all'85%; b) cinque anni per i comuni che abbiano raggiunto un grado di copertura dei costi tra il 55 e 1'85%; c) otto anni per i comuni che abbiano raggiunto un grado di copertura dei costi inferiore al 55%; d) otto anni per i comuni che abbiano un numero di abitanti fino a 5000, qualunque sia il grado di copertura dei costi raggiunto nel 1999. [periodo soppresso: "I comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti che abbiano gia' raggiunto la copertura integrale dei costi di gestione del servizio, fermo restando il mantenimento dei livelli di copertura conseguiti, potranno raggiungere gli obiettivi di regolazione tariffaria contemplati nel presente decreto nel termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore del sistema tariffario ]. [commi soppressi: 2. Salva la graduazione del raggiungimento dell'obiettivo di integrale copertura dei costi del servizio di cui al comma 1, i comuni applicano il metodo normalizzato previsto dal presente decreto nei termini e con le modalita' stabilite ai commi 3 e 4. 3. I comuni che nell'anno 1999 hanno raggiunto un tasso di copertura del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani pari almeno al 90% devono dare immediata applicazione al metodo normalizzato di cui al presente decreto. Nel primo anno di applicazione, nelle more dell'elaborazione della tariffa di cui al presente decreto ed allo scopo di acquisire ogni opportuna proiezione sull'utenza, tali comuni provvedono ad attribuire la tariffa alle singole utenze sulla base di quanto riscontrabile dalle iscrizioni a ruolo relative al 1999, salvo conguaglio a chiusura dell'anno contabile. 4. I comuni che non rientrano tra quelli di cui al comma 3: a) per i primi due anni, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono esonerati dalla suddivisione della tariffa in parte fissa e in parte variabile, ripartiscono l'importo totale da coprire attraverso la tariffa tra utenze domestiche e non domestiche sulla base del rapporto riscontrabile dalle iscrizioni a ruolo relative al 1999, ed articolano la tariffa stessa tra le singole categorie di utenza nei seguenti modi: per le utenze domestiche la tariffa e' determinata con riguardo, rispettivamente, al numero dei componenti il nucleo familiare per un'incidenza percentuale, da determinarsi da parte del comune, compresa tra il 20% e il 70%, e alla superficie dell'immobile occupato o condotto, espressa in metri quadrati, per la rimanente misura percentuale; per le utenze non domestiche la tariffa e' determinata sulla base di parametri relativi al coefficiente potenziale di produzione delle singole categorie di cui alla tabella 3 e dell'allegato 1 al presente decreto, nonche' in base alla superficie occupata o condotta espressa in metri quadrati; il rapporto tra i suddetti parametri e' determinato da parte dei comuni nell'ambito degli stessi valori minimi e massimi del 20% e del 70%; b) dal terzo a tutto il quinto anno di applicazione della tariffa suddividono i costi da coprire attraverso le entrate tariffarie determinando la parte fissa e la parte variabile della tariffa. I costi imputati alla parte fissa e alla parte variabile della tariffa sono ripartiti tra utenze domestiche e non domestiche in modo da rispettare l'incidenza complessiva rilevabile dalle iscrizioni a ruolo relative al 1999. La tariffa da attribuire alle singole utenze e' determinata secondo il metodo normalizzato di cui al presente decreto; c) dal sesto anno di applicazione provvedono a determinare ed articolare la tariffa dando integrale applicazione al metodo normalizzato di cui al presente decreto]. - Il numero 5, ora abrogato, dell'allegato 1 (Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani) del citato D.P.R n. 158/1999 e' relativo alla determinazione della tariffa nella fase transitoria.