Art. 20 
         (Operazioni di pagamento su un conto di pagamento) 
 
  1. Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore assicura  che
dal momento della  ricezione  dell'ordine  l'importo  dell'operazione
venga accreditato sul conto del prestatore di  servizi  di  pagamento
del beneficiario entro la fine della giornata  operativa  successiva.
Fino al 1° gennaio 2012 le parti di un contratto per  la  prestazione
di servizi di pagamento possono concordare di applicare un termine di
esecuzione diverso da quello previsto dal  primo  periodo  ovvero  di
fare riferimento al termine indicato dalle regole stabilite  per  gli
strumenti di pagamento dell'area unica dei pagamenti in euro che  non
puo' comunque essere superiore a tre giornate operative. Fino  al  1°
gennaio 2012, per le operazioni di  pagamento  disposte  su  supporto
cartaceo, il termine massimo di cui al periodo precedente puo' essere
prorogato di una ulteriore giornata operativa. 
  2. Il prestatore di servizi di pagamento del  beneficiario  applica
la data valuta  e  rende  disponibile  l'importo  dell'operazione  di
pagamento sul  conto  del  beneficiario  in  conformita'  con  quanto
previsto dall'art. 23. 
  3. Quando l'ordine di  pagamento  e'  disposto  su  iniziativa  del
beneficiario o per il  suo  tramite,  il  prestatore  di  servizi  di
pagamento di cui egli si avvale trasmette l'ordine al  prestatore  di
servizi di pagamento del pagatore entro i limiti di  tempo  convenuti
tra il beneficiario e il proprio prestatore di servizi di  pagamento.
Nel caso degli  addebiti  diretti,  l'ordine  viene  trasmesso  entro
limiti di tempo che consentano il  regolamento  dell'operazione  alla
data di scadenza convenuta.