Art. 20 (Operazioni di pagamento su un conto di pagamento) 1. Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore assicura che dal momento della ricezione dell'ordine l'importo dell'operazione venga accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario entro la fine della giornata operativa successiva. Fino al 1° gennaio 2012 le parti di un contratto per la prestazione di servizi di pagamento possono concordare di applicare un termine di esecuzione diverso da quello previsto dal primo periodo ovvero di fare riferimento al termine indicato dalle regole stabilite per gli strumenti di pagamento dell'area unica dei pagamenti in euro che non puo' comunque essere superiore a tre giornate operative. Fino al 1° gennaio 2012, per le operazioni di pagamento disposte su supporto cartaceo, il termine massimo di cui al periodo precedente puo' essere prorogato di una ulteriore giornata operativa. 2. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario applica la data valuta e rende disponibile l'importo dell'operazione di pagamento sul conto del beneficiario in conformita' con quanto previsto dall'art. 23. 3. Quando l'ordine di pagamento e' disposto su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, il prestatore di servizi di pagamento di cui egli si avvale trasmette l'ordine al prestatore di servizi di pagamento del pagatore entro i limiti di tempo convenuti tra il beneficiario e il proprio prestatore di servizi di pagamento. Nel caso degli addebiti diretti, l'ordine viene trasmesso entro limiti di tempo che consentano il regolamento dell'operazione alla data di scadenza convenuta.