Art. 22 
             (Depositi versati in un conto di pagamento) 
 
  1. Quando un utilizzatore versa contante su un conto  di  pagamento
nella valuta in cui il conto e' denominato, il prestatore di  servizi
di pagamento applica la data di ricezione dei fondi quale data valuta
e rende disponibili i fondi  immediatamente  dopo  la  ricezione.  Se
l'utilizzatore non e' un consumatore, l'importo e' reso disponibile e
la valuta datata al piu' tardi la giornata operativa successiva  alla
ricezione dei fondi.