Art. 22 (Depositi versati in un conto di pagamento) 1. Quando un utilizzatore versa contante su un conto di pagamento nella valuta in cui il conto e' denominato, il prestatore di servizi di pagamento applica la data di ricezione dei fondi quale data valuta e rende disponibili i fondi immediatamente dopo la ricezione. Se l'utilizzatore non e' un consumatore, l'importo e' reso disponibile e la valuta datata al piu' tardi la giornata operativa successiva alla ricezione dei fondi.