Art. 23 
              (Data valuta e disponibilita' dei fondi) 
 
  1. La  data  valuta  dell'accredito  sul  conto  di  pagamento  del
beneficiario non puo' essere successiva alla  giornata  operativa  in
cui l'importo dell'operazione  di  pagamento  viene  accreditato  sul
conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario. 
  2. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario  assicura
che l'importo dell'operazione di pagamento  sia  a  disposizione  del
beneficiario non appena tale importo e'  accreditato  sul  conto  del
prestatore medesimo. 
  3. La data valuta dell'addebito sul conto di pagamento del pagatore
non  puo'  precedere  la  giornata   operativa   in   cui   l'importo
dell'operazione di pagamento e'  addebitato  sul  medesimo  conto  di
pagamento. 
  4. Il presente articolo non si applica nel  caso  di  rettifica  di
operazioni di pagamento non autorizzate o eseguite in modo inesatto o
nel caso in cui siano intervenuti errori che ne abbiano  impedito  la
corretta esecuzione.