Art. 23 (Data valuta e disponibilita' dei fondi) 1. La data valuta dell'accredito sul conto di pagamento del beneficiario non puo' essere successiva alla giornata operativa in cui l'importo dell'operazione di pagamento viene accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario. 2. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario assicura che l'importo dell'operazione di pagamento sia a disposizione del beneficiario non appena tale importo e' accreditato sul conto del prestatore medesimo. 3. La data valuta dell'addebito sul conto di pagamento del pagatore non puo' precedere la giornata operativa in cui l'importo dell'operazione di pagamento e' addebitato sul medesimo conto di pagamento. 4. Il presente articolo non si applica nel caso di rettifica di operazioni di pagamento non autorizzate o eseguite in modo inesatto o nel caso in cui siano intervenuti errori che ne abbiano impedito la corretta esecuzione.