Art. 20
Credito d'imposta
1. Alle parti che corrispondono l'indennita' ai soggetti abilitati
a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi e'
riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito
d'imposta commisurato all'indennita' stessa, fino a concorrenza di
euro cinquecento, determinato secondo quanto disposto dai commi 2 e
3. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta e'
ridotto della meta'.
2. A decorrere dall'anno 2011, con decreto del Ministro della
giustizia, entro il 30 aprile di ciascun anno, e' determinato
l'ammontare delle risorse a valere sulla quota del «Fondo unico
giustizia» di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b), del
decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, destinato alla
copertura delle minori entrate derivanti dalla concessione del
credito d'imposta di cui al comma 1 relativo alle mediazioni concluse
nell'anno precedente. Con il medesimo decreto e' individuato il
credito d'imposta effettivamente spettante in relazione all'importo
di ciascuna mediazione in misura proporzionale alle risorse stanziate
e, comunque, nei limiti dell'importo indicato al comma 1.
3. Il Ministero della giustizia comunica all'interessato l'importo
del credito d'imposta spettante entro 30 giorni dal termine indicato
al comma 2 per la sua determinazione e trasmette, in via telematica,
all'Agenzia delle entrate l'elenco dei beneficiari e i relativi
importi a ciascuno comunicati.
4. Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza,
nella dichiarazione dei redditi ed e' utilizzabile a decorrere dalla
data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, nonche', da parte delle persone fisiche non
titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione
delle imposte sui redditi. Il credito d'imposta non da' luogo a
rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle
imposte sui redditi, ne' del valore della produzione netta ai fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Ai fini della copertura finanziaria delle minori entrate
derivanti dal presente articolo il Ministero della giustizia provvede
annualmente al versamento dell'importo corrispondente all'ammontare
delle risorse destinate ai crediti d'imposta sulla contabilita'
speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio».
Note all'art. 20:
- Per il testo dell'art. 2, comma 7, del citato
decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, vedi
note all'art. 17.
- Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni.):
«Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle
regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva. La
compensazione del credito annuale o relativo a periodi
inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per
importi superiori a 10.000 euro annui, puo' essere
effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo
a quello di presentazione della dichiarazione o
dell'istanza da cui il credito emerge.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative
addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante
versamento diretto ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 602; per le ritenute di cui al secondo
comma del citato art. 3 resta ferma la facolta' di eseguire
il versamento presso la competente sezione di tesoreria
provinciale dello Stato; in tal caso non e' ammessa la
compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633,
e quella dovuta dai soggetti di cui all'art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi
e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis) (abrogato);
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate
da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di
cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986,
n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento
rateale ai sensi dell'art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul
patrimonio netto delle imprese, istituita con D.L. 30
settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'art. 4 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli
esercenti sale cinematografiche.
2-bis (abrogato).».
- Si riporta il testo degli articoli 61 e 109, comma 5
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte
sui redditi.):
«Art. 61 [63, comma 4] (Interessi passivi). - 1. Gli
interessi passivi inerenti all'esercizio d'impresa sono
deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra
l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a
formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in
quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi
e proventi.
2. La parte di interessi passivi non deducibile ai
sensi del comma 1 del presente articolo non da' diritto
alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e b)
del comma 1 dell'art. 15.».
«Art. 109 [75 e 98] (Norme generali sui componenti del
reddito d'impresa).
1-4 (omissis);
5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi
dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali,
contributivi e di utilita' sociale, sono deducibili se e
nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o beni da
cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a
formare il reddito o che non vi concorrono in quanto
esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attivita' o
beni produttivi di proventi computabili e ad attivita' o
beni produttivi di proventi non computabili in quanto
esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per
la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le
plusvalenze di cui all'art. 87, non rilevano ai fini
dell'applicazione del periodo precedente. Fermo restando
quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a
prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e
bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'art. 95,
sono deducibili nella misura del 75 per cento.
6-9 (omissis).».