Art. 20 
 
 
                          Credito d'imposta 
 
  1. Alle parti che corrispondono l'indennita' ai soggetti  abilitati
a svolgere il procedimento di  mediazione  presso  gli  organismi  e'
riconosciuto, in  caso  di  successo  della  mediazione,  un  credito
d'imposta commisurato all'indennita' stessa, fino  a  concorrenza  di
euro cinquecento, determinato secondo quanto disposto dai commi  2  e
3. In caso di insuccesso della mediazione, il  credito  d'imposta  e'
ridotto della meta'. 
  2. A decorrere dall'anno  2011,  con  decreto  del  Ministro  della
giustizia, entro  il  30  aprile  di  ciascun  anno,  e'  determinato
l'ammontare delle risorse a  valere  sulla  quota  del  «Fondo  unico
giustizia»  di  cui  all'articolo  2,  comma  7,  lettera   b),   del
decreto-legge  16   settembre   2008,   n.   143,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181,  destinato  alla
copertura  delle  minori  entrate  derivanti  dalla  concessione  del
credito d'imposta di cui al comma 1 relativo alle mediazioni concluse
nell'anno precedente. Con  il  medesimo  decreto  e'  individuato  il
credito d'imposta effettivamente spettante in  relazione  all'importo
di ciascuna mediazione in misura proporzionale alle risorse stanziate
e, comunque, nei limiti dell'importo indicato al comma 1. 
  3. Il Ministero della giustizia comunica all'interessato  l'importo
del credito d'imposta spettante entro 30 giorni dal termine  indicato
al comma 2 per la sua determinazione e trasmette, in via  telematica,
all'Agenzia delle entrate  l'elenco  dei  beneficiari  e  i  relativi
importi a ciascuno comunicati. 
  4. Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di  decadenza,
nella dichiarazione dei redditi ed e' utilizzabile a decorrere  dalla
data di ricevimento  della  comunicazione  di  cui  al  comma  3,  in
compensazione ai sensi dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, nonche', da  parte  delle  persone  fisiche  non
titolari di redditi d'impresa o di lavoro  autonomo,  in  diminuzione
delle imposte sui redditi. Il  credito  d'imposta  non  da'  luogo  a
rimborso e non concorre alla formazione del  reddito  ai  fini  delle
imposte sui redditi, ne' del valore della produzione  netta  ai  fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  e  non  rileva  ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,  del  testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  5.  Ai  fini  della  copertura  finanziaria  delle  minori  entrate
derivanti dal presente articolo il Ministero della giustizia provvede
annualmente al versamento dell'importo  corrispondente  all'ammontare
delle risorse  destinate  ai  crediti  d'imposta  sulla  contabilita'
speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio». 
 
          Note all'art. 20: 
              - Per  il  testo  dell'art.  2,  comma  7,  del  citato
          decreto-legge 16 settembre 2008, n.  143,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n.  181,  vedi
          note all'art. 17. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  17  del   decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione
          degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
          dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'  di
          modernizzazione   del    sistema    di    gestione    delle
          dichiarazioni.): 
              «Art.  17  (Oggetto).  -  1.  I  contribuenti  eseguono
          versamenti unitari delle  imposte,  dei  contributi  dovuti
          all'INPS e delle altre somme a favore  dello  Stato,  delle
          regioni  e  degli   enti   previdenziali,   con   eventuale
          compensazione  dei  crediti,  dello  stesso  periodo,   nei
          confronti   dei   medesimi   soggetti,   risultanti   dalle
          dichiarazioni  e  dalle   denunce   periodiche   presentate
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
          data di presentazione della  dichiarazione  successiva.  La
          compensazione del credito  annuale  o  relativo  a  periodi
          inferiori all'anno dell'imposta sul  valore  aggiunto,  per
          importi  superiori  a  10.000  euro  annui,   puo'   essere
          effettuata a partire dal giorno sedici del mese  successivo
          a   quello   di   presentazione   della   dichiarazione   o
          dell'istanza da cui il credito emerge. 
              2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
          i crediti e i debiti relativi: 
                a)  alle   imposte   sui   redditi,   alle   relative
          addizionali e alle ritenute alla  fonte  riscosse  mediante
          versamento diretto ai  sensi  dell'art.  3  del  D.P.R.  29
          settembre 1973, n. 602; per le ritenute di cui  al  secondo
          comma del citato art. 3 resta ferma la facolta' di eseguire
          il versamento presso la  competente  sezione  di  tesoreria
          provinciale dello Stato; in tal  caso  non  e'  ammessa  la
          compensazione; 
                b) all'imposta sul valore aggiunto  dovuta  ai  sensi
          degli articoli 27 e 33 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.  633,
          e quella dovuta dai soggetti di cui all'art. 74; 
                c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi
          e dell'imposta sul valore aggiunto; 
                d)  all'imposta  prevista  dall'art.  3,  comma  143,
          lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
                d-bis) (abrogato); 
                e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari  di
          posizione assicurativa in una delle  gestioni  amministrate
          da enti previdenziali, comprese le quote associative; 
                f)  ai  contributi  previdenziali  ed   assistenziali
          dovuti  dai  datori  di  lavoro  e   dai   committenti   di
          prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa  di
          cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
          imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986,
          n. 917; 
                g) ai premi per l'assicurazione contro gli  infortuni
          sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi  del
          testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124; 
                h) agli  interessi  previsti  in  caso  di  pagamento
          rateale ai sensi dell'art. 20; 
                h-bis)  al  saldo  per  il  1997   dell'imposta   sul
          patrimonio netto  delle  imprese,  istituita  con  D.L.  30
          settembre 1992,  n.  394,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del  contributo  al
          Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
          28  febbraio  1986,  n.  41,  come  da  ultimo   modificato
          dall'art. 4 del D.L. 23 febbraio 1995, n.  41,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85; 
                h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
          Ministro delle finanze, di concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,  e
          con i Ministri competenti per settore; 
                h-quater)  al  credito   d'imposta   spettante   agli
          esercenti sale cinematografiche. 
              2-bis (abrogato).». 
              - Si riporta il testo degli articoli 61 e 109, comma  5
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986, n. 917 (Approvazione del testo  unico  delle  imposte
          sui redditi.): 
              «Art. 61 [63, comma 4] (Interessi passivi).  -  1.  Gli
          interessi passivi  inerenti  all'esercizio  d'impresa  sono
          deducibili per la  parte  corrispondente  al  rapporto  tra
          l'ammontare dei ricavi e altri proventi  che  concorrono  a
          formare il reddito d'impresa o che  non  vi  concorrono  in
          quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i  ricavi
          e proventi. 
              2. La parte di  interessi  passivi  non  deducibile  ai
          sensi del comma 1 del presente  articolo  non  da'  diritto
          alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e  b)
          del comma 1 dell'art. 15.». 
              «Art. 109 [75 e 98] (Norme generali sui componenti  del
          reddito d'impresa). 
              1-4 (omissis); 
              5. Le spese e gli  altri  componenti  negativi  diversi
          dagli  interessi  passivi,  tranne   gli   oneri   fiscali,
          contributivi e di utilita' sociale, sono  deducibili  se  e
          nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o  beni  da
          cui derivano ricavi  o  altri  proventi  che  concorrono  a
          formare il reddito  o  che  non  vi  concorrono  in  quanto
          esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad  attivita'  o
          beni produttivi di proventi computabili e  ad  attivita'  o
          beni produttivi  di  proventi  non  computabili  in  quanto
          esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per
          la parte corrispondente al  rapporto  tra  l'ammontare  dei
          ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
          d'impresa o che non  vi  concorrono  in  quanto  esclusi  e
          l'ammontare complessivo di tutti i ricavi  e  proventi.  Le
          plusvalenze di  cui  all'art.  87,  non  rilevano  ai  fini
          dell'applicazione del periodo  precedente.  Fermo  restando
          quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a
          prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti  e
          bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'art.  95,
          sono deducibili nella misura del 75 per cento. 
              6-9 (omissis).».