Art. 21
Informazioni al pubblico
1. Il Ministero della giustizia cura, attraverso il Dipartimento
per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e con i fondi previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, la
divulgazione al pubblico attraverso apposite campagne pubblicitarie,
in particolare via internet, di informazioni sul procedimento di
mediazione e sugli organismi abilitati a svolgerlo.
Note all'art. 21:
- La legge 7 giugno 2000, n. 150 reca: «Disciplina
delle attivita' di informazione e di comunicazione delle
pubbliche amministrazioni».