Art. 21 Informazioni al pubblico 1. Il Ministero della giustizia cura, attraverso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con i fondi previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, la divulgazione al pubblico attraverso apposite campagne pubblicitarie, in particolare via internet, di informazioni sul procedimento di mediazione e sugli organismi abilitati a svolgerlo.
Note all'art. 21: - La legge 7 giugno 2000, n. 150 reca: «Disciplina delle attivita' di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni».