Art. 25 Requisiti di trasparenza pre e post-negoziazione per gli internalizzatori sistematici 1. I soggetti che intendono intraprendere l'attivita' di internalizzazione sistematica all'ingrosso su titoli di Stato, in conformita' con la definizione ed i criteri previsti dalla direttiva 2004/39/CE e dal regolamento n. 1287/2006/CE, stabiliscono e mantengono adeguate regole di trasparenza con riferimento a detti titoli, anche differenziate in funzione delle caratteristiche strutturali del mercato, dei titoli negoziati, delle dimensioni delle operazioni e del tipo di operatori. 2. Le informazioni pre e post-negoziazione determinate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche a condizioni commerciali ragionevoli ed in modo da essere facilmente accessibili.
Note all'art. 25: - Per il riferimento al titolo della direttiva 2004/39/CE vedasi nota all'art. 2. - Si riporta il titolo del regolamento n. 1287/2006/CE della commissione del 10 agosto 2006: «Regolamento (CE) n. 1287/2006 della commissione del 10 agosto 2006 recante modalita' di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi in materia di registrazioni per le imprese di investimento, la comunicazione delle operazioni, la trasparenza del mercato, l'ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva.».