Art. 25 
 
 
          Requisiti di trasparenza pre e post-negoziazione 
                per gli internalizzatori sistematici 
 
  1.  I  soggetti  che   intendono   intraprendere   l'attivita'   di
internalizzazione sistematica all'ingrosso su  titoli  di  Stato,  in
conformita' con la definizione ed i criteri previsti dalla  direttiva
2004/39/CE  e  dal  regolamento  n.  1287/2006/CE,   stabiliscono   e
mantengono adeguate regole di trasparenza  con  riferimento  a  detti
titoli,  anche  differenziate  in  funzione   delle   caratteristiche
strutturali del mercato, dei titoli negoziati, delle dimensioni delle
operazioni e del tipo di operatori. 
  2. Le informazioni pre e post-negoziazione determinate ai sensi del
comma 1 sono rese pubbliche a condizioni commerciali  ragionevoli  ed
in modo da essere facilmente accessibili. 
 
          Note all'art. 25: 
              -  Per  il  riferimento  al  titolo   della   direttiva
          2004/39/CE vedasi nota all'art. 2. 
              - Si riporta il titolo del regolamento n.  1287/2006/CE
          della commissione del 10 agosto 2006: «Regolamento (CE)  n.
          1287/2006 della commissione  del  10  agosto  2006  recante
          modalita' di  esecuzione  della  direttiva  2004/39/CE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda  gli
          obblighi in materia di  registrazioni  per  le  imprese  di
          investimento,  la  comunicazione   delle   operazioni,   la
          trasparenza  del  mercato,  l'ammissione  degli   strumenti
          finanziari alla negoziazione e  le  definizioni  di  taluni
          termini ai fini di tale direttiva.».