Art. 16 
 
 
                     Enti di interesse pubblico 
 
  1. Le disposizioni del presente capo  si  applicano  agli  enti  di
interesse pubblico e ai revisori legali e alle societa' di  revisione
legale incaricati della revisione legale  presso  enti  di  interesse
pubblico. Sono enti di interesse pubblico: 
    a) le societa' italiane emittenti valori mobiliari  ammessi  alla
negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell'Unione  europea
e quelle che hanno richiesto tale ammissione alla negoziazione; 
    b) le banche; 
    c) le imprese di assicurazione di cui all'articolo  1,  comma  1,
lettera u), del codice delle assicurazioni private; 
    d) le imprese di riassicurazione di cui all'articolo 1, comma  1,
lettera cc), del codice delle assicurazioni private, con sede  legale
in  Italia,  e  le  sedi  secondarie  in  Italia  delle  imprese   di
riassicurazione extracomunitarie di  cui  all'articolo  1,  comma  1,
lettera cc-ter), del codice delle assicurazioni private; 
    e) le societa' emittenti strumenti finanziari, che, ancorche' non
quotati su mercati regolamentati, sono diffusi  tra  il  pubblico  in
maniera rilevante; 
    f) le societa' di gestione dei mercati regolamentati; 
    g) le societa' che gestiscono i sistemi  di  compensazione  e  di
garanzia; 
    h) le societa' di gestione accentrata di strumenti finanziari; 
    i) le societa' di intermediazione mobiliare; 
    l) le societa' di gestione del risparmio; 
    m) le societa' di investimento a capitale variabile; 
    n) gli istituti di pagamento di cui alla direttiva 2009/64/CE; 
    o) gli istituti di moneta elettronica; 
    p) gli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del TUB. 
  2. Negli enti di interesse pubblico, nelle societa' controllate  da
enti di interesse pubblico, nelle societa' che  controllano  enti  di
interesse pubblico e nelle societa' sottoposte con  questi  ultimi  a
comune controllo, la revisione legale non puo' essere esercitata  dal
collegio sindacale. 
  3. La Consob, d'intesa  con  la  Banca  d'Italia  e  l'Isvap,  puo'
individuare  con  regolamento  le  societa'  controllate   e   quelle
sottoposte a comune controllo di cui al comma  2  che  non  rivestono
significativa rilevanza nell'ambito del gruppo, nelle quali, ai sensi
dell'articolo  2409-bis,  secondo  comma,  del  codice   civile,   la
revisione legale puo' essere esercitata dal collegio sindacale. 
  4. Nell'ambito delle  societa'  di  cui  al  comma  2,  la  Consob,
d'intesa con la  Banca  d'Italia  e  l'Isvap,  puo'  individuare  con
regolamento  le   societa'   che,   in   relazione   alla   rilevanza
dell'interesse    pubblico    all'accuratezza     e     affidabilita'
dell'informativa finanziaria,  sono  qualificate  enti  di  interesse
pubblico ai fini dell'applicazione delle  disposizioni  del  presente
decreto legislativo. 
  5. Con regolamento, la Consob, d'intesa con  la  Banca  d'Italia  e
l'Isvap, puo': 
    a) esentare, in tutto o in parte le societa' di cui al  comma  1,
ad eccezione di quelle di cui alla lettera del medesimo comma,  e  le
societa' qualificate enti di interesse pubblico ai sensi del comma  4
dall'obbligo di  osservare  una  o  piu'  disposizioni  del  presente
decreto legislativo relative agli enti di interesse pubblico; 
    b) esentare in tutto o in parte gli  iscritti  nel  Registro  che
hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse  pubblico  e
non  ne  hanno  sulle  societa'  di  cui  al  comma  1,  lettera  a),
dall'obbligo di  osservare  una  o  piu'  disposizioni  di  cui  agli
articoli 17, 18 e  19  ed  estendere  a  sei  anni,  per  i  medesimi
soggetti, il termine di cui all'articolo 20, comma 2. 
 
          Note all'art. 16: 
              - La direttiva 2009/64/CE, e' pubblicata nella G.U.U.E.
          20 agosto 2009, n. L 216. 
              - L'art. 107 del  TUB,  citato  nelle  premesse,  cosi'
          recita: 
              «Art.  107  (Elenco  speciale).  -   1.   Il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia  e
          la  CONSOB,   determina   criteri   oggettivi,   riferibili
          all'attivita' svolta, alla dimensione  e  al  rapporto  tra
          indebitamento  e  patrimonio,  in  base   ai   quali   sono
          individuati  gli  intermediari  finanziari  che  si  devono
          iscrivere  in  un  elenco  speciale  tenuto   dalla   Banca
          d'Italia. 
              2. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni
          del CICR,  detta  agli  intermediari  iscritti  nell'elenco
          speciale  disposizioni  aventi  ad  oggetto   l'adeguatezza
          patrimoniale  e  il  contenimento  del  rischio  nelle  sue
          diverse configurazioni, l'organizzazione  amministrativa  e
          contabile e i controlli interni, nonche'  l'informativa  da
          rendere  al  pubblico  sulle  predette  materie.  La  Banca
          d'Italia   adotta,   ove   la   situazione   lo   richieda,
          provvedimenti   specifici   nei   confronti   di    singoli
          intermediari per le materie  in  precedenza  indicate.  Con
          riferimento  a  determinati  tipi  di  attivita'  la  Banca
          d'Italia  puo'  inoltre  dettare  disposizioni   volte   ad
          assicurarne il regolare esercizio. 
              2-bis. Le disposizioni emanate ai  sensi  del  comma  2
          prevedono  che   gli   intermediari   finanziari   iscritti
          nell'elenco speciale possano utilizzare: 
                a) le valutazioni del rischio di  credito  rilasciate
          da societa' o enti esterni  previsti  dall'art.  53,  comma
          2-bis, lettera a); 
                b) sistemi interni di misurazione dei rischi  per  la
          determinazione   dei   requisiti    patrimoniali,    previa
          autorizzazione della Banca d'Italia. 
              3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le
          modalita' e nei termini  da  essa  stabiliti,  segnalazioni
          periodiche, nonche' ogni altro dato e documento richiesto. 
              4. La Banca  d'Italia  puo'  effettuare  ispezioni  con
          facolta' di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti
          ritenuti necessari. 
              4-bis. La Banca d'Italia puo' imporre agli intermediari
          il divieto di intraprendere nuove operazioni e disporre  la
          riduzione delle attivita', nonche' vietare la distribuzione
          di utili o di altri elementi del patrimonio per  violazione
          di norme di legge o di disposizioni emanate  ai  sensi  del
          presente decreto. 
              5. Gli  intermediari  finanziari  iscritti  nell'elenco
          speciale restano iscritti  anche  nell'elenco  generale;  a
          essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106. 
              6. Gli  intermediari  finanziari  iscritti  nell'elenco
          speciale, quando siano stati autorizzati all'esercizio  dei
          servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi  con
          obbligo  di  rimborso  per  un   ammontare   superiore   al
          patrimonio, sono assoggettati  alle  disposizioni  previste
          nel titolo IV, capo I, sezioni I e  III,  nonche'  all'art.
          97-bis in quanto compatibile; in luogo degli  articoli  86,
          commi 6 e 7, e 87, comma 1, si applica l'art. 57, commi 4 e
          5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 
              7. Agli intermediari iscritti nell'elenco previsto  dal
          comma  1  che  esercitano  l'attivita'  di  concessione  di
          finanziamenti  sotto  qualsiasi  forma  si   applicano   le
          disposizioni dell'art. 47.». 
              - L'art. 2409-bis, secondo comma,  del  codice  civile,
          cosi' recita: 
              «Nelle  societa'  che  fanno  ricorso  al  mercato  del
          capitale di rischio il controllo contabile e' esercitato da
          una  societa'  di  revisione  iscritta  nel  registro   dei
          revisori  contabili,  la  quale,   limitatamente   a   tali
          incarichi, e' soggetta alla  disciplina  dell'attivita'  di
          revisione prevista per le societa' con  azioni  quotate  in
          mercati regolamentati ed alla vigilanza  della  Commissione
          nazionale per le societa' e la borsa.».