Art. 17 
 
 
                            Indipendenza 
 
  1. L'incarico di revisione legale ha la durata di nove esercizi per
le societa' di revisione e di sette esercizi per i  revisori  legali.
Esso non puo' essere rinnovato o nuovamente conferito  se  non  siano
decorsi almeno tre esercizi dalla data di cessazione  del  precedente
incarico. 
  2. Fermo restando il rispetto delle disposizioni dell'articolo  10,
ed in ottemperanza ai principi stabiliti dalla direttiva  2006/43/CE,
la Consob  stabilisce  con  regolamento  le  situazioni  che  possono
compromettere l'indipendenza del revisore legale, della  societa'  di
revisione legale e del responsabile della revisione  di  un  ente  di
interesse pubblico, nonche' le misure da adottare per rimuovere  tali
situazioni. 
  3. I revisori legali, le societa' di revisione legale e le  entita'
appartenenti alla loro rete, i soci, gli amministratori, i componenti
degli organi di controllo e i dipendenti della societa' di  revisione
legale non possono fornire alcuno dei seguenti  servizi  all'ente  di
interesse pubblico che ha conferito l'incarico di  revisione  e  alle
societa' dallo  stesso  controllate  o  che  lo  controllano  o  sono
sottoposte a comune controllo: 
    a) tenuta dei libri  contabili  e  altri  servizi  relativi  alle
registrazioni contabili o alle relazioni di bilancio; 
    b)  progettazione  e  realizzazione   dei   sistemi   informativi
contabili; 
    c) servizi di valutazione e stima  ed  emissione  di  pareri  pro
veritate; 
    d) servizi attuariali; 
    e) gestione esterna dei servizi di controllo interno; 
    f) consulenza e servizi in materia  di  organizzazione  aziendale
diretti alla selezione, formazione e gestione del personale; 
    g) intermediazione di titoli,  consulenza  per  l'investimento  o
servizi bancari d'investimento; 
    h) prestazione di difesa giudiziale; 
    i) altri servizi e attivita', anche di consulenza, inclusa quella
legale, non collegati alla revisione, individuati dalla Consob con il
regolamento adottato ai sensi del comma 2. 
  4. L'incarico di responsabile della revisione  dei  bilanci  di  un
ente di interesse pubblico non puo' essere esercitato dalla  medesima
persona per un periodo eccedente sette esercizi sociali,  ne'  questa
persona puo' assumere nuovamente tale incarico, neppure per conto  di
una diversa societa' di revisione legale, se non siano decorsi almeno
due anni dalla cessazione del precedente. 
  5. Il revisore legale, il responsabile della revisione  legale  per
conto di una societa' di revisione, e coloro che  hanno  preso  parte
con funzioni di direzione e supervisione alla revisione del  bilancio
di un ente  di  interesse  pubblico  non  possono  rivestire  cariche
sociali negli organi di amministrazione e controllo dell'ente che  ha
conferito  l'incarico  di  revisione,  ne'  possono  prestare  lavoro
autonomo o subordinato in favore dell'ente stesso svolgendo  funzioni
dirigenziali di rilievo, se non sia decorso almeno un  biennio  dalla
conclusione dell'incarico, ovvero dal momento in cui abbiano  cessato
di  essere  soci,  amministratori  o  dipendenti  della  societa'  di
revisione. 
  6. Coloro che siano stati amministratori, componenti  degli  organi
di controllo, direttori generali o dirigenti preposti alla  redazione
dei  documenti  contabili  societari  presso  un  ente  di  interesse
pubblico non possono  esercitare  la  revisione  legale  dei  bilanci
dell'ente ne' delle  societa'  dallo  stesso  controllate  o  che  lo
controllano, se non sia decorso almeno un  biennio  dalla  cessazione
dei suddetti incarichi o rapporti di lavoro. 
  7. La violazione dei divieti  previsti  dal  presente  articolo  e'
punita con la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  centomila  a
cinquecentomila euro irrogata  dalla  Consob,  secondo  la  procedura
sanzionatoria di cui all'articolo 195 del TUIF. 
  8. Il divieto previsto dall'articolo 2372, quinto comma, del codice
civile si applica  anche  al  revisore  legale  o  alla  societa'  di
revisione legale  ai  quali  sia  stato  conferito  l'incarico  e  al
responsabile della revisione. 
  9. I revisori legali e le societa' di revisione legale: 
    a)  annualmente  confermano  per  iscritto  all'organo   di   cui
all'articolo 19, comma 1, la propria  indipendenza  e  comunicano  al
medesimo gli eventuali servizi non di revisione forniti  all'ente  di
interesse pubblico, anche dalla propria rete di appartenenza; 
    b) discutono con l'organo di cui  all'articolo  19,  comma  1,  i
rischi per la propria indipendenza nonche'  le  misure  adottate  per
limitare tali rischi, documentati nelle  carte  di  lavoro  ai  sensi
dell'articolo 10, comma 7. 
 
          Note all'art. 17: 
              - Per la direttiva 2006/43/CE, vedi note alle premesse. 
              - L'art. 195 del TUIF,  citato  nelle  premesse,  cosi'
          recita: 
              «Art. 195 (Procedura sanzionatoria). - 1. Salvo  quanto
          previsto dall'art. 196, le sanzioni amministrative previste
          nel presente titolo sono applicate dalla Banca  d'Italia  o
          dalla  CONSOB,  secondo  le  rispettive   competenze,   con
          provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti
          agli interessati, da effettuarsi entro  centottanta  giorni
          dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta  giorni  se
          l'interessato risiede o ha la sede all'estero,  e  valutate
          le deduzioni dagli stessi presentate nei successivi  trenta
          giorni. 
              2. Il procedimento sanzionatorio e' retto dai  principi
          del   contraddittorio,   della   conoscenza   degli    atti
          istruttori, della verbalizzazione nonche' della distinzione
          tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. 
              3. Il provvedimento di applicazione delle  sanzioni  e'
          pubblicato per estratto nel Bollettino della Banca d'Italia
          o della CONSOB. La Banca d'Italia o la CONSOB, tenuto conto
          della natura della violazione e degli interessi  coinvolti,
          possono stabilire modalita' ulteriori per dare  pubblicita'
          al  provvedimento,  ponendo  le  relative  spese  a  carico
          dell'autore   della   violazione,   ovvero   escludere   la
          pubblicita'  del  provvedimento,  quando  la  stessa  possa
          mettere  gravemente  a  rischio  i  mercati  finanziari   o
          arrecare un danno sproporzionato alle parti. 
              4.  Avverso  il  provvedimento  di  applicazione  delle
          sanzioni  previste   dal   presente   titolo   e'   ammessa
          opposizione alla corte d'appello del luogo in cui  ha  sede
          la  societa'  o  l'ente  cui  appartiene   l'autore   della
          violazione ovvero, nei casi in cui tale  criterio  non  sia
          applicabile, del  luogo  in  cui  la  violazione  e'  stata
          commessa.    L'opposizione    deve    essere     notificata
          all'Autorita' che ha adottato il provvedimento entro trenta
          giorni dalla sua comunicazione  e  deve  essere  depositata
          presso la cancelleria della Corte  d'appello  entro  trenta
          giorni dalla notifica. 
              5.  L'opposizione   non   sospende   l'esecuzione   del
          provvedimento.  La  Corte  d'appello,  se  ricorrono  gravi
          motivi, puo' disporre la sospensione con decreto motivato. 
              6. La Corte d'appello, su  istanza  delle  parti,  puo'
          fissare  termini  per  la  presentazione   di   memorie   e
          documenti, nonche' consentire l'audizione  anche  personale
          delle parti. 
              7. La Corte d'appello decide sull'opposizione in camera
          di consiglio, sentito il pubblico  ministero,  con  decreto
          motivato. 
              8.  Copia  del  decreto  e'  trasmessa  a  cura   della
          cancelleria della  corte  d'appello  all'Autorita'  che  ha
          adottato il provvedimento ai fini della pubblicazione,  per
          estratto, nel Bollettino di quest'ultima. 
              9. Le societa' e gli enti  ai  quali  appartengono  gli
          autori delle violazioni rispondono, in solido  con  questi,
          del pagamento della sanzione e delle spese  di  pubblicita'
          previste dal secondo periodo del comma 3 e sono  tenuti  ad
          esercitare il diritto di regresso verso i responsabili.». 
              - L'art. 2372, quinto comma, del codice  civile,  cosi'
          recita: 
              «La rappresentanza non puo'  essere  conferita  ne'  ai
          membri degli organi amministrativi  o  di  controllo  o  ai
          dipendenti  della  societa',  ne'  alle  societa'  da  essa
          controllate o ai membri degli organi  amministrativi  o  di
          controllo o ai dipendenti di queste.».