Art. 18 Relazione di trasparenza 1. I revisori legali e le societa' di revisione legale pubblicano sul proprio sito internet, entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio sociale, una relazione di trasparenza annuale contenente le seguenti informazioni: a) una descrizione della forma giuridica e della struttura proprietaria e di governo; b) una descrizione dell'eventuale rete di appartenenza e delle disposizioni giuridiche e strutturali che la regolano; c) una descrizione del sistema di controllo interno della qualita' e una dichiarazione dell'organo di amministrazione o di direzione, in ordine all'efficacia del suo funzionamento; d) l'indicazione della data in cui e' stato svolto l'ultimo controllo della qualita'; e) un elenco degli enti di interesse pubblico i cui bilanci sono stati oggetto di revisione legale nell'esercizio sociale precedente; f) una dichiarazione relativa all'adozione di misure idonee a garantire l'indipendenza del revisore legale o della societa' di revisione legale che confermi che e' stata effettuata una verifica interna della conformita' alle disposizioni in materia di indipendenza; g) una dichiarazione relativa all'adozione di misure idonee a garantire la formazione continua; h) informazioni finanziarie relative alle dimensioni operative del revisore legale o della societa' di revisione legale, che indichino almeno il fatturato totale suddiviso tra corrispettivi per la revisione legale, per altri servizi di verifica, per servizi di consulenza fiscale e per altri servizi diversi dalla revisione contabile; i) informazioni sulla base di calcolo della remunerazione dei soci. 2. In circostanze eccezionali e' possibile derogare agli obblighi di cui al comma 1, lettera e), qualora sussista una minaccia grave e imminente per la sicurezza delle persone. 3. La relazione di trasparenza e' firmata dal revisore legale, ovvero da un legale rappresentante della societa' di revisione legale. La firma puo' essere apposta anche in formato elettronico. 4. La Consob puo' richiedere ai soggetti indicati al comma 1 di apportare modifiche e integrazioni alla relazione di trasparenza con le modalita' e nei termini da essa stabiliti.