Art. 18 
 
 
                      Relazione di trasparenza 
 
  1. I revisori legali e le societa' di revisione  legale  pubblicano
sul proprio  sito  internet,  entro  tre  mesi  dalla  fine  di  ogni
esercizio sociale, una relazione di trasparenza annuale contenente le
seguenti informazioni: 
    a) una  descrizione  della  forma  giuridica  e  della  struttura
proprietaria e di governo; 
    b) una descrizione dell'eventuale rete di  appartenenza  e  delle
disposizioni giuridiche e strutturali che la regolano; 
    c)  una  descrizione  del  sistema  di  controllo  interno  della
qualita' e una dichiarazione  dell'organo  di  amministrazione  o  di
direzione, in ordine all'efficacia del suo funzionamento; 
    d) l'indicazione della data  in  cui  e'  stato  svolto  l'ultimo
controllo della qualita'; 
    e) un elenco degli enti di interesse pubblico i cui bilanci  sono
stati oggetto di revisione legale nell'esercizio sociale precedente; 
    f) una dichiarazione relativa all'adozione  di  misure  idonee  a
garantire l'indipendenza del revisore  legale  o  della  societa'  di
revisione legale che confermi che e' stata  effettuata  una  verifica
interna  della  conformita'   alle   disposizioni   in   materia   di
indipendenza; 
    g) una dichiarazione relativa all'adozione  di  misure  idonee  a
garantire la formazione continua; 
    h) informazioni finanziarie relative  alle  dimensioni  operative
del revisore  legale  o  della  societa'  di  revisione  legale,  che
indichino almeno il fatturato totale suddiviso tra corrispettivi  per
la revisione legale, per altri servizi di verifica,  per  servizi  di
consulenza fiscale  e  per  altri  servizi  diversi  dalla  revisione
contabile; 
    i) informazioni sulla base di  calcolo  della  remunerazione  dei
soci. 
  2. In circostanze eccezionali e' possibile derogare  agli  obblighi
di cui al comma 1, lettera e), qualora sussista una minaccia grave  e
imminente per la sicurezza delle persone. 
  3. La relazione di trasparenza  e'  firmata  dal  revisore  legale,
ovvero da  un  legale  rappresentante  della  societa'  di  revisione
legale. La firma puo' essere apposta anche in formato elettronico. 
  4. La Consob puo' richiedere ai soggetti indicati  al  comma  1  di
apportare modifiche e integrazioni alla relazione di trasparenza  con
le modalita' e nei termini da essa stabiliti.