Art. 19 
 
 
     Comitato per il controllo interno e la revisione contabile 
 
  1. Negli enti di interesse pubblico il comitato  per  il  controllo
interno e la revisione contabile vigila su: 
    a) il processo di informativa finanziaria; 
    b) l'efficacia dei sistemi di  controllo  interno,  di  revisione
interna, se applicabile, e di gestione del rischio; 
    c) la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati; 
    d)  l'indipendenza  del  revisore  legale  o  della  societa'  di
revisione legale, in particolare per quanto concerne  la  prestazione
di servizi non di revisione all'ente sottoposto alla revisione legale
dei conti. 
  2. Il comitato per il controllo interno e la revisione contabile si
identifica con: 
    a) il collegio sindacale; 
    b) il consiglio  di  sorveglianza  negli  enti  che  adottano  il
sistema di amministrazione e controllo dualistico, a  condizione  che
ad  esso  non  siano  attribuite  le  funzioni  di  cui  all'articolo
2409-terdecies, primo  comma,  lettera  f-bis),  del  codice  civile,
ovvero un comitato  costituito  al  suo  interno.  In  tal  caso,  il
comitato e' sentito dal consiglio  di  sorveglianza  in  merito  alla
proposta di cui all'articolo 13 comma 1. Almeno  uno  dei  componenti
del medesimo  comitato  deve  essere  scelto  tra  gli  iscritti  nel
Registro; 
    c) il comitato per il controllo sulla  gestione  negli  enti  che
adottano il sistema di amministrazione e controllo monistico. 
  3. Il revisore legale o la societa' di revisione legale presenta al
comitato per il  controllo  interno  una  relazione  sulle  questioni
fondamentali emerse in sede di revisione  legale,  e  in  particolare
sulle carenze significative rilevate nel sistema di controllo interno
in relazione al processo di informativa finanziaria. 
 
          Note all'art. 19: 
              - L'art. 2409-terdecies, primo  comma,  lettera  f-bis)
          del codice civile, cosi' recita: 
              «Art.  2409-terdecies  (Competenza  del  consiglio   di
          sorveglianza). - Il consiglio di sorveglianza: 
                a) - f) (omissis); 
                f-bis) se previsto dallo statuto, delibera in  ordine
          alle  operazioni  strategiche  e  ai  piani  industriali  e
          finanziari della  societa'  predisposti  dal  consiglio  di
          gestione, ferma in ogni caso la responsabilita'  di  questo
          per gli atti compiuti.».