Art. 20
            (Esercizio di attivita' di servizi in regime
                       di libera prestazione)
1.  La  prestazione temporanea e occasionale di servizi e' consentita
ai  cittadini  comunitari  e  agli  altri  prestatori  aventi la sede
sociale,   l'amministrazione   centrale  o  il  centro  di  attivita'
principale  all'interno dell'Unione europea, quando sono stabiliti in
uno Stato membro.
2.  I  requisiti  applicabili  ai  prestatori di servizi stabiliti in
Italia  si  applicano  ai  soggetti  di  cui  al  comma  1 in caso di
prestazione  temporanea  e  occasionale solo se sussistono ragioni di
ordine  pubblico,  di  pubblica  sicurezza,  di sanita' pubblica o di
tutela    dell'ambiente,   nel   rispetto   dei   principi   di   non
discriminazione e di proporzionalita'.
3.  Restano  ferme  le  disposizioni  di cui al titolo II del decreto
legislativo  9  novembre 2007, n. 206, di recepimento della direttiva
2005/36/CE.
 
          Note all'art. 20:
             - Per i riferimenti decreto legislativo 9 novembre 2007,
          n. 206 si vedano le Note all'art. 8.
             -  Per  la  direttiva  2005/36/CE,  si  vedano  le  Note
          all'art. 9.