Art. 21
                     (Requisiti da giustificare)
1.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo 20, commi 2 e 3, il
diritto alla libera prestazione di servizi di un prestatore stabilito
in  un  altro Stato membro non puo' essere in particolare subordinato
alla sussistenza dei seguenti requisiti:
a) l'obbligo per il prestatore di essere stabilito in Italia;
b)  l'obbligo  per  il prestatore di ottenere un'autorizzazione dalle
autorita'  competenti,  compresa  l'iscrizione  in un registro o a un
ordine  professionale  nazionale,  salvo i casi previsti dal presente
decreto o da altre disposizioni di recepimento di norme comunitarie;
c)  il  divieto  imposto  al  prestatore  di dotarsi in Italia di una
determinata  forma  o  tipo  di  infrastruttura, inclusi uffici o uno
studio, necessaria all'esecuzione delle prestazioni in questione;
d)  l'applicazione  di  un  regime  contrattuale  particolare  tra il
prestatore e il destinatario che impedisca o limiti la prestazione di
servizi a titolo indipendente;
e)  l'obbligo per il prestatore di essere in possesso di un documento
di  identita'  specifico  per  l'esercizio di un'attivita' di servizi
rilasciato in Italia;
f)  i  requisiti,  a  eccezione  di  quelli in materia di salute e di
sicurezza  sul posto di lavoro, relativi all'uso di attrezzature e di
materiali  che  costituiscono  parte integrante della prestazione del
servizio;
g)  le restrizioni alla libera circolazione dei servizi riguardanti i
destinatari ai sensi dell'articolo 28 del presente decreto.
2.  Disposizioni  in  deroga  a  quanto  previsto dal comma 1 possono
essere  previste  solo se giustificate da motivi imperativi di ordine
pubblico,  di  pubblica  sicurezza,  di  sanita' pubblica o di tutela
dell'ambiente, in conformita' con i principi di non discriminazione e
proporzionalita'.