Art. 22 (Deroghe al regime della libera prestazione) 1. Gli articoli 20 e 21 del presente decreto non si applicano: a) ai servizi di interesse economico generale ivi inclusi i seguenti: 1) nel settore postale, i servizi contemplati dal decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261; 2) servizi di generazione, trasmissione, distribuzione e fornitura dell'energia elettrica; 3) servizi di trasporto, distribuzione, fornitura e stoccaggio di gas naturale; 4) i servizi di distribuzione e fornitura idriche e i servizi di gestione delle acque reflue; 5) il trattamento dei rifiuti; b) alle materie disciplinate dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72; c) alle materie disciplinate dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; d) alle materie disciplinate dalla legge 9 febbraio 1982, n. 31; e) alle attivita' di recupero giudiziario dei crediti; f) alle materie disciplinate dal titolo II del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di recepimento della direttiva 2005/36/CE; g) alle materie disciplinate dal regolamento (CEE) 1408/71; h) per quanto riguarda le formalita' amministrative relative alla libera circolazione delle persone ed alla loro residenza, alle questioni disciplinate dalle disposizioni del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e successive modificazioni; i) per quanto riguarda i cittadini di Paesi terzi che si spostano in un altro Stato membro nell'ambito di una prestazione di servizi, agli obblighi riguardanti il visto di ingresso e il permesso di soggiorno di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni; l) per quanto riguarda le spedizioni di rifiuti, le materie disciplinate dal regolamento (CEE) n. 259/93, del Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunita' europea, nonche' in entrata e in uscita dal suo territorio; m) ai diritti d'autore e diritti connessi, di cui alla sezione VI del Capo II del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e al decreto legislativo 6 maggio 1999, n. 169; n) agli atti per i quali la legge richiede l'intervento di un notaio; o) alle materie disciplinate dalla direttiva 2006/43/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, sulla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati; p) all'immatricolazione dei veicoli presi in leasing in un altro Stato membro; q) alle disposizioni riguardanti obblighi contrattuali e non contrattuali, compresa la forma dei contratti, determinate in virtu' delle norme di diritto internazionale privato.
Note all'art. 22: - Il decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 agosto 1999, n. 182. - Per i riferimenti decreto legislativo 25 febbraio 2000 n. 72, si vedano Note all'art.9. - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O. - Per i riferimenti legge 9 febbraio 1982, n. 31, si vedano Note all'art. 9. - Il titolo II del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, citato nelle Note all'art. 20, cosi' recita: «Libera prestazione di servizi». - Per la direttiva 2005/36/CE, vedi Note all'art. 9. - Il regolamento (CEE) 1408/71 e' pubblicato G.U.C.E. 5 luglio 1971, n. L 149. - Il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 marzo 2007, n. 72. - Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1998, n. 191, S.O. - Il regolamento (CEE) n. 259/93 e' pubblicato nella G.U.C.E. 6 febbraio 1993, n. L 30. - La sezione VI del Capo II del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 marzo 2005, n. 52, S.O., cosi' recita: «Topografie dei prodotti a semiconduttori». - Il decreto legislativo 6 maggio 1999, n. 169, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 1999, n. 138. - La direttiva 2006/43/CE, e' pubblicta nella G.U.U.E. 9 giugno 2006, n. L 157.