Art. 23
                       (Condizioni di lavoro)
1.  Ai  dipendenti  distaccati  in  occasione  di  una prestazione di
servizi  in  territorio nazionale italiano da prestatori stabiliti in
un  altro  Stato  membro dell'Unione europea si applicano, durante il
periodo  del  distacco,  le medesime condizioni di lavoro previste da
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, nonche' dai
contratti  collettivi  stipulati  dalle  organizzazioni sindacali dei
datori   di   lavoro   e   dei   lavoratori   comparativamente   piu'
rappresentative  a  livello  nazionale, applicabili ai lavoratori che
effettuano  prestazioni  lavorative subordinate analoghe nel luogo in
cui  i  lavoratori  svolgono  la  propria  attivita'  in posizione di
distacco,  in conformita' al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.
72, di recepimento della direttiva 96/71/CE.
 
          Note all'art. 23:
             -  Il  decreto  legislativo  25 febbraio 2000, n. 72, e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 marzo 2000, n. 75.
             - Per la direttiva 96/71/CE vedi Note all'art. 9.