Art. 16 Comitato nazionale vini DOP ed IGP 1. Il comitato nazionale vini DOP ed IGP e' organo del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali. Ha competenza consultiva e propositiva in materia di tutela e valorizzazione qualitativa e commerciale dei vini a DOP e IGP. 2. Il comitato di cui al comma 1 e' composto dal presidente e dai seguenti membri, nominati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali: a) tre funzionari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; b) tre membri esperti, particolarmente competenti in materie tecnico/scientifico/legislative attinenti al settore della viticoltura ed enologia; c) due membri designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, in rappresentanza ed in qualita' di coordinatori delle regioni e delle province autonome; d) un membro designato dall'unione nazionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in rappresentanza delle camere stesse; e) un membro designato dall'Associazione enologi enotecnici italiani; f) un membro designato dalla Federazione nazionale dei consorzi volontari di cui all'articolo 17, in rappresentanza dei consorzi stessi; g) tre membri designati dalle organizzazioni sindacali degli agricoltori maggiormente rappresentative; h) due membri designati dalle organizzazioni di rappresentanza e tutela delle cantine sociali e cooperative agricole; i) un membro designato dalle organizzazioni sindacali degli industriali vinicoli; l) un membro designato dalle organizzazioni sindacali dei commercianti grossisti vinicoli. 3. Qualora il comitato tratti questioni attinenti a una denominazione di origine ovvero a una indicazione geografica tipica, partecipa alla riunione, con diritto di voto, un rappresentante della regione interessata, nonche' un rappresentante del consorzio di tutela autorizzato ai sensi dell'articolo 17 senza diritto di voto. 4. In relazione alle competenze di cui al comma 1 e 4, su incarico del Ministero, possono partecipare alle riunioni del comitato, senza diritto di voto, uno o piu' esperti particolarmente competenti su specifiche questioni tecniche economiche o legislative, trattate dal comitato stesso. 5. Il presidente ed i componenti del comitato durano in carica tre anni e possono essere riconfermati per non piu' di due volte. 6. Il comitato: a) esprime il proprio parere secondo le modalita' previste nella presente legge, nonche', su richiesta del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, su ogni altra questione relativa al settore vitivinicolo; b) collabora con i competenti organi statali e regionali all'osservanza della presente legge e dei disciplinari di produzione relativi ai prodotti con denominazione di origine o con indicazione geografica. 7. Le funzioni di segreteria tecnica e amministrativa del comitato sono assicurate da funzionari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nominati con decreto ministeriale.
Note all'art. 16: - L'art. 12, della legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O., cosi' recita: «Art. 12 (Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome). - 1. E' istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con compiti di informazione, consultazione e raccordo, in relazione agli indirizzi di politica generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza regionale, esclusi gli indirizzi generali relativi alla politica estera, alla difesa e alla sicurezza nazionale, alla giustizia. 2. La Conferenza e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri almeno ogni sei mesi, ed in ogni altra circostanza in cui il Presidente lo ritenga opportuno, tenuto conto anche delle richieste dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei Ministri presiede la Conferenza, salvo delega al Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' attribuito, ad altro Ministro. La Conferenza e' composta dai presidenti delle regioni a statuto speciale e ordinario e dai presidenti delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei Ministri invita alle riunioni della Conferenza i Ministri interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, nonche' rappresentanti di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici. 3. La Conferenza dispone di una segreteria, disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali. 4. Il decreto di cui al comma 3 deve prevedere l'inclusione nel contingente della segreteria di personale delle regioni o delle province autonome, il cui trattamento economico resta a carico delle regioni o delle province di provenienza. 5. La Conferenza viene consultata: a) sulle linee generali dell'attivita' normativa che interessa direttamente le regioni e sulla determinazione degli obiettivi di programmazione economica nazionale e della politica finanziaria e di bilancio, salve le ulteriori attribuzioni previste in base al comma 7 del presente articolo; b) sui criteri generali relativi all'esercizio delle funzioni statali di indirizzo e di coordinamento inerenti ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti infraregionali, nonche' sugli indirizzi generali relativi alla elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali; c) sugli altri argomenti per i quali il Presidente del Consiglio dei Ministri ritenga opportuno acquisire il parere della Conferenza. 6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro appositamente delegato, riferisce periodicamente alla Commissione parlamentare per le questioni regionali sulle attivita' della Conferenza. 7. Il Governo e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali che deve esprimerlo entro sessanta giorni dalla richiesta, norme aventi valore di legge ordinaria intese a provvedere al riordino ed alla eventuale soppressione degli altri organismi a composizione mista Stato-regioni previsti sia da leggi che da provvedimenti amministrativi in modo da trasferire alla Conferenza le attribuzioni delle commissioni, con esclusione di quelle che operano sulla base di competenze tecnico-scientifiche, e rivedere la pronuncia di pareri nelle questioni di carattere generale per le quali debbano anche essere sentite tutte le regioni e province autonome, determinando le modalita' per l'acquisizione di tali pareri, per la cui formazione possono votare solo i presidenti delle regioni e delle province autonome.».