Art. 16 
 
 
                 Comitato nazionale vini DOP ed IGP 
 
  1. Il comitato nazionale vini DOP ed IGP e'  organo  del  Ministero
delle  politiche  agricole  alimentari   forestali.   Ha   competenza
consultiva e  propositiva  in  materia  di  tutela  e  valorizzazione
qualitativa e commerciale dei vini a DOP e IGP. 
  2. Il comitato di cui al comma 1 e' composto dal presidente  e  dai
seguenti membri,  nominati  dal  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali: 
    a)  tre  funzionari  del  Ministero  delle   politiche   agricole
alimentari e forestali; 
    b) tre membri  esperti,  particolarmente  competenti  in  materie
tecnico/scientifico/legislative   attinenti    al    settore    della
viticoltura ed enologia; 
    c)  due  membri  designati  dalla  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
in rappresentanza ed in qualita'  di  coordinatori  delle  regioni  e
delle province autonome; 
    d) un membro designato  dall'unione  nazionale  delle  camere  di
commercio, industria, artigianato e  agricoltura,  in  rappresentanza
delle camere stesse; 
    e)  un  membro  designato  dall'Associazione  enologi  enotecnici
italiani; 
    f) un membro designato dalla Federazione nazionale  dei  consorzi
volontari di cui all'articolo  17,  in  rappresentanza  dei  consorzi
stessi; 
    g) tre membri  designati  dalle  organizzazioni  sindacali  degli
agricoltori maggiormente rappresentative; 
    h) due membri designati dalle organizzazioni di rappresentanza  e
tutela delle cantine sociali e cooperative agricole; 
    i) un  membro  designato  dalle  organizzazioni  sindacali  degli
industriali vinicoli; 
    l)  un  membro  designato  dalle  organizzazioni  sindacali   dei
commercianti grossisti vinicoli. 
  3.  Qualora  il  comitato  tratti   questioni   attinenti   a   una
denominazione di origine ovvero a una indicazione geografica  tipica,
partecipa alla riunione, con diritto di voto, un rappresentante della
regione interessata,  nonche'  un  rappresentante  del  consorzio  di
tutela autorizzato ai sensi dell'articolo 17 senza diritto di voto. 
  4. In relazione alle competenze di cui al comma 1 e 4, su  incarico
del Ministero, possono partecipare alle riunioni del comitato,  senza
diritto di voto, uno o piu'  esperti  particolarmente  competenti  su
specifiche questioni tecniche economiche o legislative, trattate  dal
comitato stesso. 
  5. Il presidente ed i componenti del comitato durano in carica  tre
anni e possono essere riconfermati per non piu' di due volte. 
  6. Il comitato: 
    a) esprime il proprio parere secondo le modalita' previste  nella
presente legge, nonche', su richiesta del Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, su ogni altra questione relativa  al
settore vitivinicolo; 
    b)  collabora  con  i  competenti  organi  statali  e   regionali
all'osservanza della presente legge e dei disciplinari di  produzione
relativi ai prodotti con denominazione di origine o  con  indicazione
geografica. 
  7. Le funzioni di segreteria tecnica e amministrativa del  comitato
sono assicurate da funzionari del Ministero delle politiche  agricole
alimentari e forestali nominati con decreto ministeriale. 
 
          Note all'art. 16: 
              - L'art. 12,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre  1988,  n.
          214, S.O., cosi' recita: 
              «Art. 12 (Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo
          Stato,  le  regioni  e  le  province  autonome).  -  1.  E'
          istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
          la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  con
          compiti  di  informazione,  consultazione  e  raccordo,  in
          relazione agli indirizzi di politica generale  suscettibili
          di incidere nelle materie di competenza regionale,  esclusi
          gli indirizzi generali relativi alla politica estera,  alla
          difesa e alla sicurezza nazionale, alla giustizia. 
              2.  La  Conferenza  e'  convocata  dal  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri almeno ogni sei  mesi,  ed  in  ogni
          altra  circostanza  in  cui  il   Presidente   lo   ritenga
          opportuno,  tenuto  conto   anche   delle   richieste   dei
          presidenti delle regioni  e  delle  province  autonome.  Il
          Presidente  del  Consiglio   dei   Ministri   presiede   la
          Conferenza,  salvo  delega  al  Ministro  per  gli   affari
          regionali o, se tale incarico non e' attribuito,  ad  altro
          Ministro. La Conferenza e' composta  dai  presidenti  delle
          regioni a statuto speciale e  ordinario  e  dai  presidenti
          delle province autonome. Il Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri invita alle riunioni della Conferenza  i  Ministri
          interessati agli argomenti iscritti all'ordine del  giorno,
          nonche' rappresentanti di amministrazioni dello Stato o  di
          enti pubblici. 
              3.   La   Conferenza   dispone   di   una   segreteria,
          disciplinata con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
          Ministri, di  concerto  con  il  Ministro  per  gli  affari
          regionali. 
              4.  Il  decreto  di  cui  al  comma  3  deve  prevedere
          l'inclusione nel contingente della segreteria di  personale
          delle regioni o delle province autonome, il cui trattamento
          economico resta a carico delle regioni o delle province  di
          provenienza. 
              5. La Conferenza viene consultata: 
                a) sulle linee generali dell'attivita' normativa  che
          interessa direttamente le regioni  e  sulla  determinazione
          degli obiettivi di  programmazione  economica  nazionale  e
          della  politica  finanziaria  e  di  bilancio,   salve   le
          ulteriori attribuzioni previste in  base  al  comma  7  del
          presente articolo; 
                b) sui criteri generali relativi all'esercizio  delle
          funzioni statali di indirizzo e di  coordinamento  inerenti
          ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province  autonome
          e gli enti infraregionali, nonche' sugli indirizzi generali
          relativi  alla  elaborazione  ed  attuazione   degli   atti
          comunitari che riguardano le competenze regionali; 
                c) sugli altri argomenti per i  quali  il  Presidente
          del Consiglio dei Ministri ritenga opportuno  acquisire  il
          parere della Conferenza. 
              6. Il Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  o  il
          Ministro appositamente delegato,  riferisce  periodicamente
          alla Commissione parlamentare per  le  questioni  regionali
          sulle attivita' della Conferenza. 
              7. Il Governo e' delegato ad  emanare,  entro  un  anno
          dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,
          previo  parere  della  Commissione  parlamentare   per   le
          questioni regionali  che  deve  esprimerlo  entro  sessanta
          giorni  dalla  richiesta,  norme  aventi  valore  di  legge
          ordinaria intese a provvedere al riordino ed alla eventuale
          soppressione degli altri  organismi  a  composizione  mista
          Stato-regioni previsti sia da leggi  che  da  provvedimenti
          amministrativi in modo da  trasferire  alla  Conferenza  le
          attribuzioni delle commissioni, con  esclusione  di  quelle
          che operano sulla base di competenze  tecnico-scientifiche,
          e rivedere  la  pronuncia  di  pareri  nelle  questioni  di
          carattere  generale  per  le  quali  debbano  anche  essere
          sentite tutte le regioni e province autonome,  determinando
          le modalita' per l'acquisizione di tali pareri, per la  cui
          formazione possono votare solo i presidenti delle regioni e
          delle province autonome.».