Art. 16
Comitato nazionale vini DOP ed IGP
1. Il comitato nazionale vini DOP ed IGP e' organo del Ministero
delle politiche agricole alimentari forestali. Ha competenza
consultiva e propositiva in materia di tutela e valorizzazione
qualitativa e commerciale dei vini a DOP e IGP.
2. Il comitato di cui al comma 1 e' composto dal presidente e dai
seguenti membri, nominati dal Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali:
a) tre funzionari del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali;
b) tre membri esperti, particolarmente competenti in materie
tecnico/scientifico/legislative attinenti al settore della
viticoltura ed enologia;
c) due membri designati dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
in rappresentanza ed in qualita' di coordinatori delle regioni e
delle province autonome;
d) un membro designato dall'unione nazionale delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, in rappresentanza
delle camere stesse;
e) un membro designato dall'Associazione enologi enotecnici
italiani;
f) un membro designato dalla Federazione nazionale dei consorzi
volontari di cui all'articolo 17, in rappresentanza dei consorzi
stessi;
g) tre membri designati dalle organizzazioni sindacali degli
agricoltori maggiormente rappresentative;
h) due membri designati dalle organizzazioni di rappresentanza e
tutela delle cantine sociali e cooperative agricole;
i) un membro designato dalle organizzazioni sindacali degli
industriali vinicoli;
l) un membro designato dalle organizzazioni sindacali dei
commercianti grossisti vinicoli.
3. Qualora il comitato tratti questioni attinenti a una
denominazione di origine ovvero a una indicazione geografica tipica,
partecipa alla riunione, con diritto di voto, un rappresentante della
regione interessata, nonche' un rappresentante del consorzio di
tutela autorizzato ai sensi dell'articolo 17 senza diritto di voto.
4. In relazione alle competenze di cui al comma 1 e 4, su incarico
del Ministero, possono partecipare alle riunioni del comitato, senza
diritto di voto, uno o piu' esperti particolarmente competenti su
specifiche questioni tecniche economiche o legislative, trattate dal
comitato stesso.
5. Il presidente ed i componenti del comitato durano in carica tre
anni e possono essere riconfermati per non piu' di due volte.
6. Il comitato:
a) esprime il proprio parere secondo le modalita' previste nella
presente legge, nonche', su richiesta del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, su ogni altra questione relativa al
settore vitivinicolo;
b) collabora con i competenti organi statali e regionali
all'osservanza della presente legge e dei disciplinari di produzione
relativi ai prodotti con denominazione di origine o con indicazione
geografica.
7. Le funzioni di segreteria tecnica e amministrativa del comitato
sono assicurate da funzionari del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali nominati con decreto ministeriale.
Note all'art. 16:
- L'art. 12, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, S.O., cosi' recita:
«Art. 12 (Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome). - 1. E'
istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con
compiti di informazione, consultazione e raccordo, in
relazione agli indirizzi di politica generale suscettibili
di incidere nelle materie di competenza regionale, esclusi
gli indirizzi generali relativi alla politica estera, alla
difesa e alla sicurezza nazionale, alla giustizia.
2. La Conferenza e' convocata dal Presidente del
Consiglio dei Ministri almeno ogni sei mesi, ed in ogni
altra circostanza in cui il Presidente lo ritenga
opportuno, tenuto conto anche delle richieste dei
presidenti delle regioni e delle province autonome. Il
Presidente del Consiglio dei Ministri presiede la
Conferenza, salvo delega al Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' attribuito, ad altro
Ministro. La Conferenza e' composta dai presidenti delle
regioni a statuto speciale e ordinario e dai presidenti
delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei
Ministri invita alle riunioni della Conferenza i Ministri
interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno,
nonche' rappresentanti di amministrazioni dello Stato o di
enti pubblici.
3. La Conferenza dispone di una segreteria,
disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari
regionali.
4. Il decreto di cui al comma 3 deve prevedere
l'inclusione nel contingente della segreteria di personale
delle regioni o delle province autonome, il cui trattamento
economico resta a carico delle regioni o delle province di
provenienza.
5. La Conferenza viene consultata:
a) sulle linee generali dell'attivita' normativa che
interessa direttamente le regioni e sulla determinazione
degli obiettivi di programmazione economica nazionale e
della politica finanziaria e di bilancio, salve le
ulteriori attribuzioni previste in base al comma 7 del
presente articolo;
b) sui criteri generali relativi all'esercizio delle
funzioni statali di indirizzo e di coordinamento inerenti
ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome
e gli enti infraregionali, nonche' sugli indirizzi generali
relativi alla elaborazione ed attuazione degli atti
comunitari che riguardano le competenze regionali;
c) sugli altri argomenti per i quali il Presidente
del Consiglio dei Ministri ritenga opportuno acquisire il
parere della Conferenza.
6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il
Ministro appositamente delegato, riferisce periodicamente
alla Commissione parlamentare per le questioni regionali
sulle attivita' della Conferenza.
7. Il Governo e' delegato ad emanare, entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
previo parere della Commissione parlamentare per le
questioni regionali che deve esprimerlo entro sessanta
giorni dalla richiesta, norme aventi valore di legge
ordinaria intese a provvedere al riordino ed alla eventuale
soppressione degli altri organismi a composizione mista
Stato-regioni previsti sia da leggi che da provvedimenti
amministrativi in modo da trasferire alla Conferenza le
attribuzioni delle commissioni, con esclusione di quelle
che operano sulla base di competenze tecnico-scientifiche,
e rivedere la pronuncia di pareri nelle questioni di
carattere generale per le quali debbano anche essere
sentite tutte le regioni e province autonome, determinando
le modalita' per l'acquisizione di tali pareri, per la cui
formazione possono votare solo i presidenti delle regioni e
delle province autonome.».