Art. 48 
 
  Soci ordinari dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia 
 
1. Possono fare parte  dell'Unione  nazionale  ufficiali  in  congedo
d'Italia, in qualita' di soci  ordinari,  gli  ufficiali  in  congedo
dell'Esercito  italiano,  della  Marina  militare,   dell'Aeronautica
militare, dell'Arma dei  carabinieri,  del  Corpo  della  Guardia  di
finanza, dei Corpi ausiliari delle Forze  armate  della  Croce  rossa
italiana e  del  Sovrano  ordine  militare  di  Malta,  i  cappellani
militari, nonche' gli ufficiali dei disciolti  Corpi,  a  ordinamento
militare, della Polizia di Stato, degli Agenti di  custodia  e  della
giustizia militare.