Art. 49 
 
 Organi centrali dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia 
 
1. Sono organi dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia: 
a) il presidente nazionale; 
b) il consiglio nazionale; 
c) il consiglio di amministrazione; 
d) il collegio dei revisori. 
2. Il presidente e' tratto dai soci dell'Unione  nazionale  ufficiali
in congedo d'Italia provenienti dalle Forze  armate  e  nominato,  su
proposta del Ministro della difesa,  secondo  le  modalita'  previste
dall'articolo 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  e  successive
modificazioni. E' coadiuvato da un vicepresidente nazionale, nominato
con le modalita' di cui al comma 4. 
3. Il consiglio nazionale delibera in ordine alle scelte strategiche,
alle politiche generali di  pianificazione  e  alle  verifiche  delle
attivita' dell'ente. E' composto dal  presidente  nazionale,  che  lo
presiede, dal  vicepresidente  nazionale  e  dai  delegati  regionali
designati dalle sezioni di cui all'articolo 51. 
4.  Il  consiglio  di  amministrazione  ha   poteri   di   indirizzo,
programmazione e controllo strategico.  E'  composto  dal  presidente
nazionale, che lo presiede, e da cinque consiglieri, tratti dai  soci
dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia in modo  che  sia
assicurata la presenza di un ufficiale per  l'Esercito  italiano,  la
Marina militare, l'Aeronautica militare, l'Arma dei carabinieri e  il
Corpo della Guardia di finanza. In caso di parita' di  voti,  prevale
quello del presidente. Ciascuno dei cinque consiglieri  e'  designato
dal consiglio  nazionale,  sulla  base  di  una  terna  proposta  dal
presidente dell'ente, e  nominato  con  decreto  del  Ministro  della
difesa. Uno dei consiglieri, appartenente a Forza armata  diversa  da
quella di provenienza del presidente,  e'  nominato  vice  presidente
nazionale con decreto del Ministro della difesa, previo parere  delle
commissioni permanenti parlamentari di  cui  alla  legge  24  gennaio
1978, n. 14, su proposta del medesimo presidente. 
5. Il collegio dei revisori dei conti e'  costituito  da  tre  membri
effettivi  e  un  supplente,  di  cui  uno  designato  dal  Ministero
dell'economia e delle finanze, che svolge le funzioni di  presidente,
e i restanti designati dal  consiglio  nazionale.  I  componenti  del
collegio sono nominati con decreto del Ministro della difesa. 
6. I componenti degli organi di cui al presente articolo svolgono  le
proprie funzioni a titolo gratuito, fatti salvi  i  rimborsi  di  cui
all'articolo 50, restano in carica per cinque anni e  possono  essere
confermati una sola volta per un ulteriore mandato. 
 
          Note all'art. 49: 
          - Il testo dell'art. 3 della legge 23 agosto 1998,  n.  400
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri),  pubblicata  nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  del   12
          settembre 1988, n. 214, e' il seguente: 
          «Art. 3 (Nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende
          di competenza dell'amministrazione statale). - 1. Le nomine
          alla presidenza di enti, istituti o  aziende  di  carattere
          nazionale,  di  competenza  dell'amministrazione   statale,
          fatta eccezione per le nomine relative agli  enti  pubblici
          creditizi, sono effettuate con decreto del Presidente della
          Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio
          dei  ministri,  previa  deliberazione  del  Consiglio   dei
          ministri adottata su proposta del ministro competente. 
          2.  Resta   ferma   la   vigente   disciplina   in   ordine
          all'acquisizione del parere  delle  competenti  Commissioni
          parlamentari.». 
          - La legge 24 gennaio 1978, n. 14 (Norme per  il  controllo
          parlamentare  sulle  nomine  negli   enti   pubblici),   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 1°  febbraio  1978,
          n. 31.