Art. 53 Amministrazione e contabilita' 1. La gestione amministrativa, contabile e finanziaria, la tenuta delle scritture, nonche' la predisposizione dei documenti contabili preventivi e consuntivi sono disciplinati con regolamento di amministrazione e contabilita' adottato ai sensi dell'articolo2, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97. 2. Il regolamento di cui al comma 1 recepisce le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, e le integra in ragione dell'assetto e delle esigenze dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 9/7/2010, n. 158 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Note all'art. 53: - Il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 (Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilita' degli enti pubblici di cui alla L. 20 marzo 1975, n. 70), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 2003, n. 103, e' il seguente: «Art. 2 (Ambito di applicazione). - 1. L'ordinamento finanziario e contabile degli enti pubblici nazionali di cui alla L. 20 marzo 1975, n. 70, e' regolato dalle disposizioni contenute nel presente regolamento. 2. Gli enti destinatari, in ragione dell'assetto dimensionale ed organizzativo, integrano con proprio regolamento, adottato in armonia con le disposizioni contenute nella L. 7 agosto 1990, n. 241 e nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, l'amministrazione e la contabilita' nelle materie non specificatamente disciplinate dal presente regolamento. 3. Il regolamento di contabilita', deliberato dall'organo di vertice, e' trasmesso all'amministrazione vigilante ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.».