Art. 23 
 
        (Contrasto al fenomeno delle imprese "apri e chiudi") 
 
1. Le imprese che cessano l'attivita' entro un  anno  dalla  data  di
inizio sono specificamente considerate ai fini della selezione  delle
posizioni da sottoporre  a  controllo  da  parte  dell'Agenzia  delle
entrate, della Guardia di Finanza e dell'INPS, in modo da  assicurare
una vigilanza sistematica sulle situazioni  a  specifico  rischio  di
evasione e frode fiscale e contributiva.