Art. 25 
 
                      (Contrasto di interessi) 
 
1. A decorrere dal 1° luglio 2010 le banche e le Poste  Italiane  SPA
operano  una  ritenuta  del  10  per  cento  a  titolo   di   acconto
dell'imposta sul reddito  dovuta  dai  beneficiari,  con  obbligo  di
rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi  ai  bonifici
disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i
quali spetta la detrazione d'imposta. Le ritenute sono versate con le
modalita' di cui all'articolo 17 del  decreto  legislativo  9  luglio
2007, n. 241. Con  provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia  delle
entrate  sono  individuate  le  tipologie  di  pagamenti  nonche'  le
modalita'   di   esecuzione   degli   adempimenti    relativi    alla
certificazione e alla dichiarazione delle ritenute operate.