Art. 26 
 
(Adeguamento alle direttive OCSE in  materia  di  documentazione  dei
                      prezzi di trasferimento) 
 
  1.  A  fini   di   adeguamento   alle   direttive   emanate   dalla
Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia
di documentazione dei prezzi  di  trasferimento  ed  ai  principi  di
collaborazione  tra  contribuenti  ed  amministrazione   finanziaria,
all'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo
il comma 2-bis, e' inserito il seguente: "2-ter In caso di  rettifica
del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati  nell'ambito
delle operazioni di cui all'articolo 110, comma 7,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da  cui  derivi
una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione di cui
al comma 2 non si applica qualora, nel corso dell'accesso,  ispezione
o verifica o di altra attivita' istruttoria, il contribuente consegni
all'Amministrazione  finanziaria  la   documentazione   indicata   in
apposito  provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia  delle  entrate
idonea a consentire il riscontro della conformita' al valore  normale
dei prezzi di trasferimento praticati. Il contribuente che detiene la
documentazione  prevista  dal  provvedimento  di   cui   al   periodo
precedente, deve  darne  apposita  comunicazione  all'Amministrazione
finanziaria secondo le modalita' e i termini ivi indicati. In assenza
di detta comunicazione si rende applicabile il comma 2.". 
  2. Ai fini dell'immediata operativita' delle disposizioni di cui al
comma 1, il provvedimento del Direttore  dell'Agenzia  delle  entrate
deve essere emanato entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore  della  legge  di  conversione  del   presente   decreto.   La
comunicazione concernente periodi d'imposta  anteriori  a  quello  in
corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge,  deve  essere
comunque effettuata entro  novanta  giorni  dalla  pubblicazione  del
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.