Art. 27 
 
(Adeguamento  alla  normativa  europea  in  materia   di   operazioni
         intracomunitarie ai fini del contrasto delle frodi) 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 35, comma 2, dopo la lettera e)  e'  inserita  la
seguente: "e-bis) per i soggetti che intendono effettuare  operazioni
intracomunitarie di cui al Titolo II, Capo II  del  decreto-legge  30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29
ottobre 1993, n. 427, la volonta' di effettuare dette operazioni; 
    b) all'articolo 35, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti: 
"7-bis. Per i soggetti che hanno effettuato l'opzione di cui al comma
2, lettera e bis) entro trenta  giorni  dalla  data  di  attribuzione
della partita IVA, l'Ufficio puo' emettere provvedimento  di  diniego
dell'autorizzazione a effettuare le operazioni di cui al  Titolo  II,
Capo II del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. " 
"7-ter. Con provvedimento del direttore  dell'Agenzia  delle  entrate
sono stabilite le modalita' di diniego o  revoca  dell'autorizzazione
di cui al comma 7-bis."; 
    c) all'articolo 35, dopo il comma 15-ter e' aggiunto il seguente:
"15-quater.   Ai   fini   del   contrasto   alle    frodi    sull'IVA
intracomunitaria, con provvedimento del direttore dell'Agenzia  delle
entrate sono stabiliti i criteri e le modalita' di  inclusione  delle
partite IVA nella banca dati  dei  soggetti  passivi  che  effettuano
operazioni  intracomunitarie,   ai   sensi   dell'articolo   22   del
Regolamento (CE) del 7 ottobre 2003, n. 1798.".