Art. 29 
 
        (Concentrazione della riscossione nell'accertamento) 
 
  1. Le attivita' di riscossione relative agli  atti  indicati  nella
seguente lettera a)  notificati  a  partire  dal  1°  luglio  2011  e
relativi ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007
e successivi, sono potenziate mediante le seguenti disposizioni: 
    a) l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle entrate  ai
fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto  ed
il connesso  provvedimento  di  irrogazione  delle  sanzioni,  devono
contenere anche l'intimazione  ad  adempiere,  entro  il  termine  di
presentazione del ricorso, all'obbligo  di  pagamento  degli  importi
negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del
ricorso ed a titolo provvisorio, gli importi stabiliti  dall'articolo
15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.
602. L'intimazione ad adempiere al pagamento  e'  altresi'  contenuta
nei successivi atti da notificare al contribuente  ,  anche  mediante
raccomandata con avviso di ricevimento, in tutti i casi in cui  siano
rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di  accertamento
ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore  aggiunto
ed ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, anche  ai
sensi dell'articolo 8, comma 3-bis del decreto legislativo 19  giugno
1997, n. 218, dell'articolo 68 del decreto  legislativo  31  dicembre
1992, n. 546, e dell'articolo 19 del decreto legislativo 18  dicembre
1997, n. 472. In tali ultimi casi il versamento  delle  somme  dovute
deve  avvenire  entro   sessanta   giorni   dal   ricevimento   della
raccomandata; 
    b) gli atti di cui alla lettera a) divengono  esecutivi  all'atto
della notifica e  devono  espressamente  recare  l'avvertimento  che,
decorsi trenta  giorni  dal  termine  ultimo  per  il  pagamento,  la
riscossione delle somme richieste, in  deroga  alle  disposizioni  in
materia di iscrizione a ruolo, e'  affidata  in  carico  agli  agenti
della riscossione anche  ai  fini  dell'esecuzione  forzata,  con  le
modalita' determinate con provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
delle entrate, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato; 
    c) in presenza di fondato pericolo per il  positivo  esito  della
riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica degli atti di cui
alla lettera a), la riscossione delle somme  in  essi  indicate,  nel
loro ammontare integrale comprensivo di interessi  e  sanzioni,  puo'
essere affidata in carico agli agenti della riscossione  anche  prima
dei termini previsti alle lettere a) e b); 
    d) all'atto dell'affidamento e, successivamente, in  presenza  di
nuovi elementi, il  competente  ufficio  dell'Agenzia  delle  entrate
fornisce, anche su richiesta dell'agente della riscossione, tutti gli
elementi  utili  ai  fini  del  potenziamento  dell'efficacia   della
riscossione, acquisiti anche in fase di accertamento; 
    e) l'agente della riscossione, sulla base del titolo esecutivo di
cui alla lettera a) e senza la preventiva notifica della cartella  di
pagamento,  procede  ad  espropriazione  forzata  con  i  poteri,  le
facolta' e le modalita' previste dalle disposizioni che  disciplinano
la riscossione a mezzo ruolo. Decorso un anno  dalla  notifica  degli
atti indicati alla lettera a), l'espropriazione forzata e'  preceduta
dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo  50  del  decreto  del
Presidente   della   Repubblica   29   settembre   1973,   n.    602.
L'espropriazione forzata,  in  ogni  caso,  e'  avviata,  a  pena  di
decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a  quello
in cui l'accertamento e' divenuto definitivo; 
    f) a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la
presentazione del ricorso, le somme richieste con  gli  atti  di  cui
alla lettera a) sono maggiorate degli interessi di mora nella  misura
indicata dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, calcolati a partire dal giorno  successivo
alla  notifica  degli  atti  stessi;  all'agente  della   riscossione
spettano l'aggio, interamente a carico del debitore,  e  il  rimborso
delle spese relative alle procedure esecutive, previsti dall'articolo
17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; 
    g)  ai  fini  della  procedura  di  riscossione  contemplata  dal
presente comma, i riferimenti contenuti in norme vigenti al  ruolo  e
alla cartella di pagamento si intendono effettuati agli atti indicati
nella lettera a) ed i riferimenti alle  somme  iscritte  a  ruolo  si
intendono  effettuati  alle  somme   affidate   agli   agenti   della
riscossione secondo le disposizioni del presente comma; la  dilazione
del pagamento prevista dall'articolo  19  dello  stesso  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  puo'  essere
concessa  solo  dopo  l'affidamento  del  carico   all'agente   della
riscossione e in caso di ricorso avverso gli atti di cui alla lettera
a)  si  applica  l'articolo  39  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; 
    h)  in  considerazione  della  necessita'  di  razionalizzare   e
velocizzare tutti i processi di riscossione coattiva, assicurando  il
recupero di efficienza  di  tale  fase  dell'attivita'  di  contrasto
all'evasione, con  uno  o  piu'  regolamenti  da  adottare  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  anche
in  deroga  alle  norme   vigenti,   sono   introdotte   disposizioni
finalizzate a razionalizzare, progressivamente, coerentemente con  le
norme di cui al presente comma, le procedure di riscossione  coattiva
delle  somme  dovute  a  seguito  dell'attivita'   di   liquidazione,
controllo e accertamento sia ai fini delle imposte sui redditi e  sul
valore  aggiunto  che  ai  fini  degli  altri  tributi   amministrati
dall'Agenzia delle entrate e delle altre entrate riscuotibili a mezzo
ruolo. 
  2. All'articolo 182-ter del Regio decreto 16 marzo  1942,  n.  267,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo comma, dopo le parole "con  riguardo  aliimposta  sul
valore aggiunto" sono inserite le seguenti: "ed alle ritenute operate
e non versate". 
    b) il secondo periodo del sesto comma e' sostituito dai seguenti:
"La proposta di transazione fiscale, unitamente con la documentazione
di cui all'articolo 161, e' depositata presso gli uffici indicati nel
secondo comma, che procedono alla trasmissione ed  alla  liquidazione
ivi previste. Alla  proposta  di  transazione  deve  altresi'  essere
allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore  o  dal  suo
legale rappresentante ai  sensi  dell'articolo  47  del  decreto  del
Presidente  deila  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  che  la
documentazione di cui al periodo che precede  rappresenta  fedelmente
ed integralmente la situazione dell'impresa, con particolare riguardo
alle poste attive del patrimonio."; 
    c) dopo il sesto comma e' aggiunto il seguente:  "La  transazione
fiscale conclusa nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione di  cui
all'articolo 182-bis e' revocata di diritto se il debitore non esegue
integralmente, entro 90 giorni dalle scadenze previste,  i  pagamenti
dovuti alle  Agenzie  fiscali  ed  agli  enti  gestori  di  forme  di
previdenza e assistenza obbligatorie.". 
  3. All'articolo 87 del decreto del Presidente della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente : 
"2-bis L'agente della riscossione cui venga comunicata la proposta di
concordato, ai sensi degli articoli 125 o 126 del  Regio  decreto  16
marzo 1942, n. 267, la  trasmette  senza  ritardo  all'Agenzia  delle
entrate, anche in deroga alle modalita' indicate nell'articolo 36 del
decreto  legislativo  13  aprile  1999,  n.  112,   e   la   approva,
espressamente od omettendo di esprimere dissenso, solamente in base a
formale autorizzazione dell'Agenzia medesima.". 
  4. L'articolo 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n.  74,  e'
sostituito dal seguente: 
      "Art. 11 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte 
1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro  anni  chiunque,
al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore
aggiunto ovvero di interessi o  sanzioni  amministrative  relativi  a
dette  imposte   di   ammontare   complessivo   superiore   ad   euro
cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri  atti  fraudolenti
sui propri o su altrui beni idonei a rendere  in  tutto  o  in  parte
inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle
imposte, sanzioni ed interessi e' superiore ad euro  duecentomila  si
applica la reclusione da un anno a sei anni. 
2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro  anni  chiunque,
al fine di ottenere per se' o per altri  un  pagamento  parziale  dei
tributi e relativi accessori, indica nella documentazione  presentata
ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un
ammontare inferiore a quello effettivo od  elementi  passivi  fittizi
per un ammontare complessivo  superiore  ad  euro  cinquantamila.  Se
l'ammontare di  cui  al  periodo  precedente  e'  superiore  ad  euro
duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.". 
  5. All'articolo 27, comma 7, primo periodo,  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla  legge  28
gennaio 2009, n. 2, le parole: "In relazione agli importi iscritti  a
ruolo in base ai provvedimenti  indicati  al  comma  6  del  presente
articolo, le misure cautelari" sono sostituite  dalle  seguenti:  "Le
misure cautelari, che, in base al processo verbale di  constatazione,
al provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi,  al
provvedimento  di  irrogazione  della  sanzione  oppure  all'atto  di
contestazione, sono". 
  6. In caso di fallimento, il  curatore,  entro  i  quindici  giorni
successivi  all'accettazione  a  norma  dell'articolo  29  del  Regio
Decreto 16 marzo 1942, n. 267, comunica ai sensi dell'articolo 9  del
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  2  aprile  2007,  n.  40,  i  dati  necessari  ai  fini
dell'eventuale insinuazione al passivo della  procedura  concorsuale.
Per la violazione dell'obbligo di comunicazione sono  raddoppiate  le
sanzioni applicabili. 
  7. All'articolo 319-bis del codice penale,  dopo  le  parole  "alla
quale il pubblico ufficiale appartiene" sono  aggiunte  le  seguenti:
"nonche' il pagamento o il rimborso di tributi".  Con  riguardo  alle
valutazioni di diritto e di fatto operate ai fini  della  definizione
del contesto mediante gli istituti previsti dall'articolo 182-ter del
Regio decreto 16 marzo 1942,  n.  267,  dal  decreto  legislativo  19
giugno 1997, n. 218, e dall'articolo 48 del  decreto  legislativo  31
dicembre 1992, n. 546, la  responsabilita'  di  cui  all'articolo  1,
comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e' limitata alle ipotesi
di dolo.